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Causa persa per colpa

Archivio Sentenze

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 02/09/2013, n. 20100

Pagina di riferimento: Affrontare la Morosità Condominiale: Obblighi e Responsabilità dell’Amministratore

Condominio – amministratore – cattiva gestione – condomini morosi

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 02/09/2013, n. 20100

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.C. e C.A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CIANCETTA Gabriella, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

contro

Avv. S.G.G., rappresentato e difeso da se medesimo e, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Luigi Combariati, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via E. Faà di Bruno, n. 15;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 13 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” Z.C. ed C.A., condomini del Condominio (OMISSIS), presentarono nel marzo 2011 avanti al Tribunale di Catanzaro ricorso per la nomina di un amministratore e per la revoca dell’amministratore in carica, l’Avv. S.G.G., in ragione della dedotta sua grave inadempienza agli obblighi della gestione.

Si costituì il solo S.G.G., resistendo. Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 20 luglio 2011, rigettò la domanda, rilevando che i rendiconti della gestione erano stati approvati dalla maggioranza assembleare e che l’amministratore aveva dimostrato di avere adempiuto al dovere di riscuotere dai condomini le quote dei contributi di spesa.

Il Tribunale condannò anche i ricorrenti, soccombenti, al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’appello di Catanzaro, giudicando sul reclamo del C. e della Z., con decreto depositato il 13 dicembre 2011 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revoca dell’amministratore (atteso che l’assemblea, in data 11 agosto 2011, aveva deliberato sulle dimissioni irrevocabili dalla carica presentate dallo S. ed aveva nominato un nuovo amministratore nella persona del Geom. V.F.); e, statuendo sulle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, le ha poste a carico dei reclamanti, escludendo le lamentate gravi irregolarità nella gestione.

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato:

– che la prosecuzione della gestione in mancanza di conferma della nomina da parte dell’assemblea è giustificata dall’operatività del principio della prorogatio;

– che la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto; che poi l’amministratore non abbia intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sè un fatto di mala gestio;

– che la mancata attivazione per la riparazione delle parti comuni è giustificata dalla natura di proprietà esclusiva delle parti in questione.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello, limitatamente al capo delle spese (con distrazione in favore del procuratore antistatario), la Z. e il C. hanno proposto ricorso, con atto notificato l’8 giugno 2012, sulla base di un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.

Risulta, pertanto, irrilevante che la statuizione impugnata nel caso in esame acceda ad un provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione, poichè rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrapposizione ed i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall’art. 91 cod. proc. civ., risulta corretta (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2004, n. 20957).

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che i rilievi critici esposti nella memoria non sono tali da superare il consolidato indirizzo di legittimità esposto nella relazione (cui adde Cass., Sez. 2, 18 aprile 2005, n. 8085);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre ad accessori di legge, e che distrae in favore dell’Avv. Luigi Combariati.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2013

 

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