Trib. Roma Sez. XIII, Sent., 21-01-2014
Il Tribunale di Roma sottolinea che la responsabilità dell’avvocato non si può affermare solo per il suo non corretto adempimento dell’attività professionale. Se pertanto il cliente chiede il risarcimento del danno, occorre invece verificare tre fattori:
- se l’evento che ha causato il pregiudizio lamentato dal cliente sia causalmente riconducibile al comportamento negligente dell’avvocato;
- se vi sia stato effettivamente un danno;
- se, con un comportamento diverso dell’avvocato, il diritto del cliente sarebbe stato riconosciuto.
Infatti, se anche tenendo la corretta condotta, le sorti per il diritto del cliente non sarebbero mutate, allora alcuna responsabilità potrà essere addebitata al legale. Trattasi di un indagine certamente complessa ma oggi resa più agevole dal fatto che la giurisprudenza non richiede più la “certezza morale” che la diversa attività avrebbe conseguito l’effetto sperato, ma la “ragionevole probabilità” secondo il criterio “del più probabile che non” (Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/11/2015 n° 23209)
LA SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (Omissis) esponeva che:
– la madre (Omissis) aveva conferito all’Avv. (Omissis) mandato affinchè la rappresentasse e difendesse nel giudizio di appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, veniva rigettata la domanda proposta nei confronti di (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) avente ad oggetto la condanna al rimborso prò quota ereditaria delle spese sostenute dall’attrice per tributi e manutenzione della casa caduta in successione ereditaria;
– che il giudizio di appello si concludeva con sentenza della Corte d’Appello di Ascoli Piceno n. 136/05 con la quale veniva dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno per essere competente quello di Perugia e condannata la (Omissis) alia refusione delie spese;
– che in data 15.2.2005 decedeva (Omissis) lasciando erede universale il figlio (Omissis) il quale sempre con il patrocinio dell’Avv. (Omissis) proponeva ricorso ordinario per Cassazione avverso la sentenza d’appello e che tale ricorso veniva giudicato inammissibile dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5735/08;
– che con atto notificato il 29.7.2008 (Omissis) sempre con il patrocinio dell’Avv. (Omissis) citava nuovamente (Omissis) ed altri (Omissis) innanzi al Tribunale di Perugia affinchè questi venissero condannati al rimborso pro quota ereditaria delle spese sostenute dall’attrice per tributi e per la manutenzione della casa caduta in successione ereditaria;
– che in tale giudizio i convenuti eccepivano la prescrizione e che, stante la palese fondatezza dell’eccezione l’attore al fine di non aggravare le conseguenze dannose derivanti dall’inevitabile accoglimento dell’avversa eccezione stipulava una transazione con rinuncia alla domanda e compensazione delle spese di giudizio;
Deduceva che la prescrizione del diritto azionato era conseguenza dell’errata scelta processuale dell’Avv. (Omissis) il quale aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello con ricorso ordinario per Cassazione e non come corretto con regolamento di competenza, peraltro, oltre i termini per questo previsti e che le altre identiche domande in precedenza proposte dalla madre (Omissis) nei confronti degli altri coeredi erano state accolte anche sul presupposto della competenza del Giudice adito quale giudice del luogo di apertura della successione. Deduceva pertanto la responsabilità professionale del convenuto e concludeva chiedendo che il giudice accertata la responsabilità condannasse l’Avv. (Omissis) al risarcimento del danno nella misura di Euro 16.455,53 oltre interessi e rivalutazione come specificati in citazione.
Con comparsa si costituiva (Omissis) contestando che la prescrizione si fosse maturata all’atto della sottoscrizione, su decisione autonoma dell’attore, della transazione e dunque contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
In carenza di istanze istruttorie il giudice rinviava per conclusioni.
Motivi della decisione
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale è infondata e va, pertanto, rigettata.
Si osserva che l’obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è una obbligazione di mezzi o di comportamento e non di risultato, sicché l’inadempimento del professionista è costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ.. La responsabilità del professionista, quindi, va configurata ove questi non abbia svolto l’attività inerente al mandato o l’abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non avere informato il cliente della impossibilità di espletarla.
La responsabilità professionale dell’avvocato, presuppone dunque la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell’attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
La responsabilità dell’avvocato, infatti, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (vedi la recentissima Cass. 2638 del 05/02/2013)
Occorre, infatti, considerare che in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale o anche la probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l’onere di dimostrare l’impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. In particolare il cliente, che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito della decorrenza della prescrizione del suo diritto, prescrizione imputabile al difensore, e commisurati al valore del diritto che sarebbe stato riconosciuto nel caso di accoglimento della domanda, deve provare che quest’ultima sarebbe stata accolta e che, quindi, il rigetto di essa sia dipeso, con rapporto di causa ad effetto, dall’irregolarità della prestazione dell’attività professionale. Da tanto consegue che il giudice di merito, una volta accertata la colpa del difensore, è tenuto ad esaminare, ai fini della condanna del medesimo al risarcimento dei danni, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
Perché possa, dunque, affermarsi l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’inadempimento ascritto all’avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, se l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l’esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (Cass,, sez. III, 14-09-2000, n. 12158, in Danno e resp., 2001, 519; Cass., sez. III, 06-05-1996, n. 4196, in Foro it., 1996,1, 2384; Cass., sez. III, 28-04-1994, n. 4044, in Resp. Civ., 1994, 635).
Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (ex multis, Cass., sez. III, 09-06-2004, n. 10966; Cass., sez, II, 19-11-2004, n. 21894).
La responsabilità del professionista, quindi, va configurata ove questi non abbia svolto l’attività inerente al mandato o l’abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non avere informato il cliente della impossibilità di espletarla e pertanto sussiste se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 cod. pen.), il buon esito della lite non è stato raggiunto per sua negligenza. Non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (vedi la recentissima Cass. 2638 del 05/02/2013).
Nel caso di specie va rilevato che a prescindere da ogni valutazione in ordine alla condotta tenuta dall’Avv. (Omissis) non appare essere provato alcun danno causalmente collegato con la dedotta negligenza professionale.
L’attore, infatti, non ha fornito alcuna prova in ordine alla probabile fondatezza del diritto al rimborso delle spese sostenute per il bene comune e dunque del nesso di causalità sussistente tra il comportamento asseritamente negligente ed il danno subito e ciò anche alla luce del rigetto in primo grado da parte del Tribunale di Ascoli Piceno della suddetta domanda. Va, infatti, considerato che l’art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascurarla degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune ovvero per l’adempimento di obblighi fiscali (in tal senso la recente Cass. n. 253 del 08/01/2013). In particolare nel caso in esame, per quanto attiene ai tributi versati, dalla documentazione in atti non è possibile in alcun modo desumere la riferibilità di quanto versato all’immobile in comunione e, quanto ai lavori di manutenzione, dalle fatture e preventivi in atti non è possibile valutarne la necessarietà come sopra specificata.
In conclusione non è possibile effettuare un positivo giudizio probabilistico in ordine al fondamento delle pretese dello (Omissis).
La domanda pertanto è rimasta sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell’attore nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di (Omissis) nei confronti di (Omissis).
- condanna (Omissis) alla refusione delle spese processuali in favore di (Omissis) che liquida in complessivi Euro 2.100 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2014.