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Il Cruciale Ruolo del Bilancio Condominiale: Approvazione e Significato

Amministratore condominiale Immobili, Condominio e Locazioni

Condominio, assemblea, comunione legale: ciascun coniuge può impugnare la delibera (Cass., ord., 27772/23)

Condominio negli edifici – Unità immobiliare in regime di comunione legale tra coniugi – Impugnazione di delibera assembleare – Legittimazione attiva in capo a ciascun coniuge separatamente – Sussistenza -Partecipazione all’assemblea – Mancata indicazione dei punti all’ordine del giorno – Rilevanza – Fattispecie.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l’art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all’assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all’ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l’irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità e della fondatezza dell’impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all’assemblea dell’altro coniuge comproprietario). Fonte: Massimario CED

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 02/10/2023, n. 27772

(Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CAVALLINO Linalisa – rel. est. Consigliere)

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. C.C. e B.B., coniugi comproprietari di alloggio nel Condominio (Omissis) di (Omissis) impugnarono avanti il Tribunale di Torino la Delib. assembleare 18 novembre 2013 che, tra l’altro, aveva deliberato di accantonare fondi per interventi di impermeabilizzazione dei box, ripartiti secondo una precisa tabella di rateizzazione.

Con sentenza n. 1512 pubblicata il 16-3-2016 il Tribunale di Torino dichiarò l’inammissibilità di tutte le domande proposte da B.B., per non avere lo stesso esperito la mediazione obbligatoria nel termine fissatogli dal Tribunale. Accolse la doglianza di C.C. sulla mancata corrispondenza tra i punti all’ordine del giorno e quanto effettivamente deliberato, con riferimento all’accantonamento del fondo spese di Euro 50.000,00 per l’intervento di impermeabilizzazione ai box, ritenne assorbita dall’accoglimento di tale doglianza l’ulteriore motivo di impugnazione della Delib. riferito alla violazione dei criteri di riparto del fondo e rigettò tutti gli altri motivi di impugnazione della Delib.; quindi la sentenza annullò la Delib. 18 novembre 2013 limitatamente al punto 1), condannò l’attore B.B. alla rifusione delle spese di lite a favore del Condominio e condannò il Condominio alla rifusione delle spese di lite a favore dell’attrice C.C..

2.Avverso le statuizioni che lo avevano visto soccombente propose appello il Condominio (Omissis)A in (Omissis), che la Corte d’appello di Torino con sentenza n. 1017 pubblicata il 29-5-2018 ha integralmente rigettato, condannando il Condominio alla rifusione a favore degli appellati B.B. e C.C. delle spese del grado, liquidate in Euro 3.400,00 per compensi, oltre accessori.

La sentenza ha rigettato le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti, non ritenute necessarie ai fini della decisione. Ha rigettato il primo motivo di appello relativo all’inammissibilità dell’impugnativa proposta dal Condominio ai sensi dell’art. 1137 c.c. e art. 67 disp. att. c.p.c., comma 2 sulla base del dato che C.C. era rappresentata dal marito, osservando che la prospettazione del Condominio presupponeva che ogni condomino potesse avere avuto contezza delle singole questioni poste all’ordine del giorno e potesse avere manifestato il proprio dissenso o l’astensione; ha dichiarato che nella fattispecie non rilevava tanto la circostanza che B.B. avesse allegato di avere espresso il suo dissenso, quanto piuttosto il fatto che non era stato posto all’ordine del giorno l’argomento della costituzione del fondo spese; la mancanza all’ordine del giorno dello specifico argomento aveva impedito a C.C. non solo di valutare quale posizione assumere sulla questione, ma anche di esprimere una qualsivoglia indicazione al marito comproprietario e tale situazione era equiparabile a quella dell’assenza del condomino dall’assemblea. Ha confermato la valutazione della sentenza di primo grado, secondo la quale la deliberazione di accantonare la somma di Euro 50,000,00 non poteva ritenersi implicitamente contenuta nella dizione di cui al punto 1) dell’ordine del giorno, avente a oggetto “attività straordinaria di impermeabilizzazione soletta box – esame delle richieste dei condomini”, non potendo neppure essere ritenuta normale sviluppo della discussione svoltasi in assemblea; perciò ha confermato l’annullamento della Delib. per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3 che prevede che l’avviso di convocazione debba contenere la specifica indicazione dei punti all’ordine del giorno; ha dichiarato che era irrilevante procedere all’esame delle censure svolte dal Condominio appellante in merito al quarto motivo di impugnazione della Delib. formulato nell’atto di citazione, relativo alla mancata verbalizzazione del dissenso di B.B., e ha dichiarato che risultava travolta dal vizio presupposto anche la Delib. relativa ai criteri di riparto del fondo spese. Ha rigettato il motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese di lite tra il Condominio e C.C., ha qualificato come appello incidentale subordinato quello proposto dagli appellati al fine di ottenere la disamina del criterio di riparto del fondo spese e ne ha ritenuta superflua la disamina sull’ammissibilità e nel merito, a fronte del rigetto dell’appello principale.

3.Con atto notificato il 28-9-2018 il Condominio ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 296-2018, formulando otto motivi di ricorso.

C.C. e B.B. hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 c.p.c. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

All’esito della camera di consiglio del giorno 8-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., art. 66 disp. att. c.c., comma 3 e art. 67 disp. att. c.c., comma 2 in riferimento al n. 3) dell’art. 360 c.p.c.” il Condominio ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevante il fatto che B.B. non avesse allegato di avere espresso il suo dissenso, in quanto il Condominio appellante aveva lamentato, come già eccepito in primo grado, che proprio il voto favorevole espresso dal B.B. in assemblea avesse comportato l’insanabile carenza di legittimazione attiva all’impugnativa da parte dei coniugi comproprietari B.B. – C.C.. Sostiene che l’impugnativa di C.C. dovesse essere pregiudizialmente dichiarata improcedibile o inammissibile, in quanto risultava dal verbale che B.B. aveva presenziato all’assemblea e aveva espresso voto favorevole, essendo documentale che le delibere erano state assunte dall’assemblea con il voto favorevole di tutti i condomini; evidenzia che ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c., comma 2 qualora una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, per cui era pacifico che B.B. aveva presenziato e partecipato all’assemblea in rappresentanza dei coniugi comproprietari e aveva espresso voto favorevole vincolante per entrambi i comproprietari, con la conseguente preclusione ex art. 1137 c.c., comma 2 a impugnare la Delib. per C.C..

2.Con il secondo motivo rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 3 e art. 1137 c.c., nonchè degli artt. 112, 189 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4)” il Condominio rileva che il motivo di impugnazione relativo all’erroneo criterio millesimale di ripartizione del fondo di accantonamento non era stato proposto in atto di citazione ma solo in corso di causa; rileva che per questo la sentenza d’appello avrebbe dovuto pronunciare sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. dedotta dal Condominio e, non avendolo fatto, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia; lamenta che la sentenza sia incorsa anche nel vizio di ultrapetizione, laddove ha dichiarato che la Delib. sui criteri di ripartizione del fondo spese fosse stata travolta dal vizio presupposto, mentre la sentenza di primo grado aveva dichiarato che quella contestazione era stata assorbita.

Il Condominio aggiunge che il motivo di impugnativa, configurando vizio di annullabilità della Delib., scontava il pregiudiziale sbarramento della carenza di legittimazione attiva di entrambi gli attori ex art. 1137 c.c., comma 2, per avere il marito comproprietario partecipato e votato a favore nell’assemblea condominiale; inoltre e in ogni caso, sostiene che il motivo di impugnativa era precluso in base all’ulteriore principio secondo il quale l’irregolarità attinente al procedimento di convocazione non poteva essere fatto valere dal condomino che avesse accettato la discussione sul merito e non avesse preliminarmente eccepito l’irregolarità della convocazione.

In via ulteriormente subordinata il Condominio rileva che gli argomenti posti al primo punto dell’ordine del giorno erano espressi in modo preciso, il deliberato costituiva sviluppo della discussione e la successiva Delib. 16 aprile 2015 era risolutiva della vicenda, in quanto l’assemblea, con il voto unanime dei presenti tra i quali C.C., aveva approvato il rendiconto dei lavori straordinari per il rifacimento della guaina e il relativo riparto.

3.Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente stante la stretta connessione, sono infondati.

Deve essere data continuità ai principi posti da Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19435 del 8-7-2021 (Rv. 663389-01), nella quale in motivazione si legge: “A norma dell’art. 67 disp. att. c.c., comma 2 nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012, qualora una porzione compresa nell’edificio condominiale appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, o in mancanza individuato per sorteggio dal presidente. Ciò non di meno, tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare devono essere individualmente convocati all’assemblea e mantengono il potere individuale di impugnarne le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/02/2000, n. 1830; Cass. Sez. 2, 27/07/1999, n. 8116; Cass. Sez. 2, 11/11/1992, n. 12119; Cass., Sez. 2 2, 24/01/1980, n. 590; Cass. Sez. 2, 12/01/1978, n. 124). Ove si tratti, peraltro, di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, opera l’art. 180 c.c., comma 1, a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta a entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale e con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento dell’immobile, ma anche, come nella specie, le impugnazioni delle deliberazioni condominiali che si assumono pregiudizievoli alla sicurezza o al decoro del fabbricato o all’uso delle parti comuni, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (arg. da Cass. Sez. 2, 26/07/2013, n. 18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 09/01/2006. N. 75)”.

Quindi, nella fattispecie entrambi i comproprietari erano legittimati a impugnare la Delib. assembleare, sia in forza delle previsioni generali (la modifica dell’art. 67 disp. att. c.c. introdotta dalal L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 21 ratione temporis applicabile, in quanto relativa soltanto alle modalità di nomina del rappresentante dei comproprietari, non rileva), sia in forza delle disposizioni sulla comunione legale.

La circostanza che la comproprietaria avesse delegato il marito per la partecipazione all’assemblea e che il marito avesse votato a favore o comunque non avesse manifestato il suo dissenso prima della votazione sul punto non compreso nell’ordine del giorno non rileva al fine di ritenere preclusa l’impugnazione della Delib. alla comproprietaria. Tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato intercorre rapporto di mandato (cfr. Cass. Sez. 2 22-7-2022 n. 22958 e precedenti ivi richiamati), con la conseguenza che il mandatario non può eccedere i limiti del mandato, che sono necessariamente riferiti alla partecipazione all’assemblea individuata dai punti posti all’ordine del giorno. Come si legge in Cass. Sez. 2 19-10-2010 n. 21449, l’art. 1105 c.c., applicabile al condominio in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1139 c.c., vuole che i partecipanti siano previamente informati dell’oggetto della deliberazione e quindi, ai fini della validità dell’ordine del giorno, lo stesso deve indicare, sia pure in modo non analitico, tutti gli argomenti da trattare, così da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza e di potere ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere; quindi la comproprietaria mandante, seppure avrebbe potuto ratificare ex art. 1711 c.c., comma 1 l’atto del mandatario non compreso nel mandato, in mancanza di tale ratifica era legittimata a impugnare la Delib. ai sensi dell’art. 1137 c.c., comma 2 quale condomino assente, non essendo rappresentata nell’assemblea in forza di delega che non poteva essere riferita ad argomenti non compresi nell’ordine del giorno.

3.1.Non colgono nel segno neppure gli argomenti con i quali il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’argomento relativo alla costituzione del fondo spese non fosse compreso nell’ordine del giorno. L’accertamento della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2 27-3-2000 n. 3634 Rv. 535079-01, Cass. 19-2-1997 n. 1511 Rv. 502534-01); nella fattispecie la sentenza impugnata ha esposto in modo logico le ragioni in forza delle quali ha escluso che l’argomento fosse compreso nell’ordine del giorno e non è stato neppure proposto motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 al fine di censurare tale valutazione. Il ricorrente lamenta invece che la valutazione si sia illegittimamente estesa al controllo sull’esercizio del potere discrezionale spettante all’assemblea ma la Corte territoriale, dando motivazione del proprio convincimento, ha esclusivamente ritenuto che la Delib. di accantonamento di fondo per l’esecuzione dei lavori non fosse compresa nell’ordine del giorno nè fosse logicamente consequenziale ai punti all’ordine del giorno.

Neppure si pone la questione dell’omissione di pronuncia lamentata dal ricorrente, in relazione alla tardiva deduzione del vizio della Delib. riferito all’erronea ripartizione del fondo per lavori straordinari: non avendo la sentenza esaminato nel merito questo vizio, ritenendo “travolta” la relativa Delib. dall’esistenza del vizio riferito alla mancata indicazione all’ordine del giorno dell’argomento della costituzione del fondo, la sentenza non aveva ragione di esaminare la questione della tempestiva deduzione del vizio medesimo. Del resto, non è ravvisabile neppure l’ultrapetizione lamentata dal ricorrente in relazione al fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto “travolta” la Delib. che aveva stabilito i criteri di ripartizione del fondo, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto “assorbite” le contestazioni in riferimento a tale seconda Delib.: è evidente che non vi è reale differenza tra le due statuizioni, con le quali i giudici di merito hanno analogamente ed esattamente affermato che l’annullamento della Delib. relativa all’accantonamento del fondo, in quanto argomento non compreso nell’ordine del giorno, di per sè comportava il venire meno anche della Delib. che stabiliva le modalità di ripartizione del fondo medesimo.

Non è corretto neppure il rilievo del ricorrente secondo il quale la Delib. 16 maggio 2015, relativa al rendiconto dei lavori eseguiti e al riparto definitivo delle relative spese, approvata all’unanimità, precludeva l’accoglimento dell’impugnazione della Delib.: neanche sulla base della prospettazione del ricorrente la seconda Delib. può avere integralmente sostituito la prima, come richiesto affinchè non possa essere pronunciato l’annullamento della prima Delib. (cfr. Cass., Sez. 2 21-11-2019 n. 30479 Rv. 656206-01), perchè la prima Delib. aveva già comportato l’illegittimo (in quanto non previsto dall’ordine del giorno) accantonamento di fondo spese di Euro 50.000,00.

Invece gli argomenti del ricorrente, per quanto intellegibili così da costituire motivo di ricorso ammissibile ex art. 366 c.p.c., non sono volti a censurare in modo ammissibile la sentenza impugnata per avere ritenuto che il vizio relativo all’omessa indicazione all’ordine del giorno della questione relativa all’accantonamento del fondo fosse stato dedotto nell’atto di citazione. La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità ove si risolva in uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (Cass. Sez. 2 10-6-2020 n. 11103 Rv. 658078-01) e nessuno dei motivi proposti è volto a sostenere che il vizio sia stato accertato sulla base di una erronea lettura dell’atto di citazione.

4.Con il terzo motivo rubricato “nullità della sentenza per omesso esame/motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” il Condominio lamenta che la sentenza impugnata, a fronte della sua deduzione riferita al fatto che non risultava il voto contrario alla Delib. degli attori B.B. – C.C., avesse dichiarato l’irrilevanza della questione, sostenendo che manchi la motivazione a supporto di tale assunto. In via gradata, rileva la decadenza dall’impugnativa da parte di C.C., in relazione al suo quarto motivo riferito alla mancata verbalizzazione del dissenso del marito B.B., in quanto il vizio non era stato dedotto nella domanda di mediazione, B.B. aveva presenziato all’assemblea e aveva votato per entrambi i coniugi in modo favorevole alle Delib..

4.1.Il motivo formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile, in primo luogo perchè si verte in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 ratione temporis applicabile e poi perchè l’infondatezza del primo e del secondo motivo comporta l’irrilevanza delle deduzioni svolte con il motivo.

Infatti, posto che tutti i comproprietari pro indiviso mantengono il potere individuale di impugnare le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’art. 1137 c.c. e posto che la comproprietaria era da ritenere assente in relazione alla Delib. di accantonamento del fondo in quanto la questione non era compresa nell’ordine del giorno, risultano irrilevanti il fatto che il voto favorevole sia stato o meno espresso dal comproprietario e la questione della tardiva deduzione del relativo vizio del verbale dell’assemblea.

5.Con il quarto motivo rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4” il Condominio lamenta che la sentenza, dopo avere qualificato come appello incidentale subordinato quello proposto dagli appellati al fine di ottenere, in caso di accoglimento dell’appello principale, l’annullamento della Delib. per l’illegittimità dei criteri di riparto, abbia dichiarato che il relativo esame anche in punto di ammissibilità era superfluo a fronte del rigetto dell’appello principale; ciò senza esaminare e accogliere l’eccezione di tardività dell’appello incidentale, formulata dal Condominio per il mancato rispetto da parte degli appellati del termine di costituzione di venti giorni prima dell’udienza di comparizione.

5.1.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, richiesto dall’art. 100 c.p.c. come requisito essenziale anche del diritto di impugnazione, e che postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare alla parte medesima dall’accoglimento del gravame (Cass. Sez. 1 29-12-2022 n. 38054 Rv. 666530-01, Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01).

La sentenza impugnata ha qualificato l’appello incidentale come “subordinato” e cioè condizionato all’accoglimento di quello principale, per cui vale il principio secondo il quale, allorchè l’appello principale risulti totalmente infondato, l’appellante incidentale non ha più interesse a che il suo gravame sia deciso, perchè il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare a un risultato più favorevole relativamente all’oggetto della controversia (Cass. Sez. 2 21-2-2019 n. 5134 Rv. 652759-01). Quindi, posto che nella fattispecie l’appellante incidentale, a fronte dell’integrale rigetto dell’appello del Condominio, non aveva interesse alla pronuncia sul suo appello incidentale, si esclude che qualsiasi interesse alla pronuncia su tale appello incidentale, anche al fine di farne dichiarare l’inammissibilità per tardività, potesse averne l’appellante Condominio. Infatti, la pronuncia di accoglimento dell’eccezione di tardività dell’appello incidentale non avrebbe potuto avere incidenza neppure sulla valutazione della soccombenza, da valutare sulla base dell’esito del giudizio e non sulla base dell’accoglimento di singola eccezione. La mancanza di interesse del Condominio alla pronuncia sulla propria eccezione di tardività dell’appello comporta la mancanza di interesse anche alla proposizione del gravame per omessa pronuncia sul punto.

6.Con il quinto motivo rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4)” il Condominio ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato il suo quarto motivo di appello relativo al riparto delle spese di lite di primo grado ritenendo corretta la valutazione della soccombenza eseguita dal giudice di primo grado. Sostiene che sia la fondatezza dell’appello proposto dal Condominio, erroneamente rigettato dalla Corte territoriale, a comportare che le spese di primo grado debbano essere poste a carico di C.C.. Aggiunge che l’attrice non è stata integralmente vittoriosa, sia perchè al punto 1) dell’ordine del giorno erano conseguite due delibere, solo una delle quali impugnata e annullata, sia perchè l’attrice aveva proposto sei motivi di impugnativa alla Delib. e soltanto uno era stato ritenuto fondato.

6.1.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui invoca una diversa regolamentazione delle spese di lite di primo grado in ragione della fondatezza dell’appello che dovrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso per cassazione, in quanto non propone alcuna censura alla pronuncia e non ha perciò alcuna attinenza al decisum.

Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione del fatto che la domanda era stata solo parzialmente accolta. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale in tema di condanna alla rifusione delle spese processuali, il criterio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese; pertanto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso degli altri motivi che consentano la compensazione (Cass. Sez. 1 4-8-2017 n. 19613 Rv. 645187-01, Cass. Sez. 2 4-9-2023 n. 25674, per tutte); il giudice di merito non è neppure tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso della sua facoltà di disporre la compensazione (Cass. Sez. 3 26-4-2019 n. 11329 Rv. 653610-01, Cass. Sez. U. 15-7-2005 n. 14989 Rv. 582306-01, Cass. Sez. 2 24-52023 n. 14277).

7.Con il sesto motivo rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4” il Condominio censura la statuizione di condanna a suo carico della rifusione delle spese del grado di appello a favore di entrambi gli appellati, in quanto viziata da ultrapetizione, a fronte del fatto che l’appello era stato proposto dal Condominio soltanto nei confronti di C.C., essendo il Condominio risultato vittorioso in primo grado nei confronti di B.B..

7.1.Il motivo è fondato, in quanto effettivamente la Corte d’appello, condannando il Condominio appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di entrambi gli appellati C.C. e B.B., costituitisi con unico difensore, ha violato il principio di soccombenza: non ha considerato che l’appello era stato proposto dal Condominio nei confronti della sola C.C. e non nei confronti di B.B., il quale si era sentito dichiarare improcedibile la sua domanda dal giudice di primo grado.

Ne consegue che deve essere cassata la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di condanna del Condominio alla rifusione delle spese del grado a favore di B.B. e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere esclusa la condanna del Condominio alla rifusione delle spese a favore di B.B.; ciò, senza rideterminazione in riduzione delle spese medesime, perchè l’importo dei compensi non è stato liquidato dalla Corte d’appello tenendo conto dell’unica difesa di più parti.

8.Con il settimo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4)” il Condominio sostiene che la fondatezza del suo gravame debba escludere una sua soccombenza anche sulle spese processuali dell’appello poste ingiustamente a suo carico.

9.Con l’ottavo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 12, comma 1 quater in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” il ricorrente dichiara di impugnare anche la statuizione relativa all’obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affinchè anche tale statuizione sia cassata in ragione dell’illegittimo rigetto dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello di Torino.

10.Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè non contengono censure alla pronuncia impugnata, ma chiedono la cassazione di determinati capi della sentenza solo in conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso, che sono stati rigettati. L’accoglimento del sesto motivo di ricorso non incide sulla soccombenza del Condominio nei confronti di C.C., che sorregge la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 12, comma 1-quater relativa all’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

11.In considerazione dell’accoglimento del sesto motivo di ricorso, si compensano le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna del Condominio a pagare le spese di lite a favore di B.B.;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2023

 

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