Tra le molteplici questioni che possono generare tensioni e disaccordi tra i condòmini, la ripartizione delle spese relative all’acqua condominiale emerge come una delle più delicate e soggette a controversie. Questo aspetto riveste un’importanza cruciale nell’ambito della gestione condominiale, richiedendo una conoscenza approfondita degli aspetti legali e delle regole che ne disciplinano la corretta suddivisione al fine di prevenire conflitti e disaccordi.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile, le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Tale disposizione fissa un principio generale irrinunciabile, secondo il quale le spese condominiali devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà, salvo specifiche deroghe deliberate all’unanimità.
Le sentenze giurisprudenziali confermano questo principio, come evidenziato dalla pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 17557/2014) e da altre decisioni giudiziarie, come la sentenza n. 6163 del 18 aprile 2023 del Tribunale di Roma. In assenza di contatori individuali, le spese dell’acqua devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà e non in parti uguali tra i condòmini. Questo chiarimento legale sottolinea l’importanza di rispettare i criteri stabiliti dalla legge per evitare contestazioni e controversie.
Tuttavia, per una gestione più precisa ed equa dei consumi idrici, è possibile adottare sistemi alternativi come l’installazione di contatori individuali in ciascuna unità abitativa. Questi strumenti consentono di misurare i consumi effettivi di ogni singolo condomino, permettendo una ripartizione delle spese più aderente all’effettivo utilizzo dell’acqua. L’utilizzo dei contatori individuali presenta numerosi vantaggi, tra cui la riduzione degli sprechi, un maggiore controllo sui consumi e la possibilità di individuare perdite o malfunzionamenti nell’impianto idrico condominiale.
È fondamentale distinguere tra condomini con riscaldamento autonomo e quelli con impianto centralizzato, poiché ciò influisce sulla disposizione e sul numero dei contatori da installare. I condòmini sono tenuti a comunicare annualmente la lettura dei propri contatori all’amministratore, consentendo un monitoraggio accurato dei consumi e la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie.
Nel caso in cui la ripartizione delle spese relative all’acqua venga effettuata in modo improprio, ad esempio assegnando quote paritarie anziché in base ai millesimi di proprietà, i condomini hanno il diritto di contestare la delibera assembleare e ricorrere al giudice affinché annulli la decisione e stabilisca una ripartizione conforme alla legge.
Anche i proprietari di negozi all’interno del condominio non sono esentati dalla ripartizione delle spese per l’acqua. Anche se il consumo idrico può variare a seconda del tipo di attività commerciale, il principio della ripartizione proporzionale in base ai millesimi di proprietà rimane invariato.
Infine, è importante sottolineare che il regolamento di condominio può prevedere criteri diversi per la ripartizione delle spese, ma tali modifiche devono essere deliberate all’unanimità. In mancanza di tale accordo unanime, le spese dell’acqua continueranno a essere ripartite in base ai millesimi di proprietà, come stabilito dalla legge.
In definitiva, la corretta ripartizione delle spese per l’acqua condominiale richiede una attenta considerazione dei principi legali e una gestione oculata dei consumi, al fine di garantire equità e trasparenza all’interno della comunità condominiale.