Titolo

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Subentro dell’amministratore di condominio tra Mala Gestione e Ammanchi di Cassa

Immobili, Condominio e Locazioni

Condominio: impugnazione della delibera assembleare e determinazione del valore della causa (Cass. 36013/23)

La domanda di impugnazione del singolo condomino non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione

LA VICENDA

La vicenda traeva origine dall’impugnazione proposta da un condomino contro la delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo ed il conseguente riparto.

Il Tribunale adito dichiarava tuttavia la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, ritenendo che il valore della controversia dovesse essere rapportato al solo importo dallo stesso contestato piuttosto che all’intera delibera impugnata.

Da qui il condomino proponeva regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione la quale pronunciava il seguente principio di diritto.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacchè l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

L’ORDINANZA

Cassazione civile., Sez. II, Ordinanza del 27/12/2023, n. 36013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4324/2023 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA, (MRSVLR66S50A662Y) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato REGINA ARMANDO, (RGNRND48H01A662E);

– ricorrente –

contro

B.B., C.C., D.D., elettivamente domiciliati in MARGHERITA DI SAVOIA VIA AFRICA ORIENTALE, 4, presso lo studio dell’avvocato LOPEZ SALVATORE, (LPZSVT76D16A669V) che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè E.E., + Altri Omessi;

– intimati –

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 6239/2014 depositata il 05/01/2023;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Svolgimento del processo

A.A. propose impugnazione innanzi al Tribunale di Foggia avverso la Delib. del Condominio di (Omissis), con cui era stato approvato il bilancio consuntivo per l’annualità (Omissis) ed il conseguente riparto, lamentando la violazione dell’art. 1123 c.c., perchè la delibera sarebbe stata assunta con la partecipazione ed il voto di soggetti non legittimati; il ricorrente dedusse la violazione dell’art. 26 del regolamento condominiale per non avere l’amministratore di condominio allegato alla convocazione il bilancio dell’anno precedente ed il relativo riparto. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 5.1.2023 dichiarò la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Trinitapoli poichè l’obbligazione di pagamento contestata, pari ad Euro 1669,94 ovvero ad Euro 4193,93, rientrava nella competenza per valore del giudice di pace.

A.A. ha proposto regolamento di competenza avverso la citata ordinanza sulla base di un unico motivo.

B.B. ha depositato una memoria difensiva.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Foggia.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 7, 9 e 12 c.p.c., comma 1, con conseguente erroneità della condanna al pagamento delle spese processuali, per avere il Tribunale erroneamente individuato il valore della controversia facendo riferimento alle spese in rendiconto sostenute nell’anno (Omissis), pari a Euro 4.198,93 mentre invece la causa avrebbe valore indeterminato perchè sarebbe stata dedotta la nullità della delibera condominiale e l’importo complessivo del rendiconto sarebbe pari ad Euro 11.247,05, richiamando altresì l’art. 1130 bis c.p.c., che disciplina il contenuto del rendiconto condominiale. Il ricorrente si duole anche della condanna alle spese di lite nei confronti di tutti i condomini costituiti, non avendo il Tribunale considerato che la parte convenuta era unica e cioè il condominio di (Omissis), nonostante fosse stata disposta la citazione dei singoli condomini poichè l’amministratore del condominio aveva rifiutato di ricevere la notifica dell’atto di citazione in quanto revocato.

Il motivo è fondato.

Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacchè l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250; Cass. Sez. 6 – 2, 20 luglio 2020, n. 15434).

Tale interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza dichiarativa della nullità o l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale producono sempre un effetto caducatorio unitario sicchè la domanda di impugnazione del singolo non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell’intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633).

Tale ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto dell’art. 1137 c.c., comma 1 per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari (Cass. Sez. 6- 2, 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2737; Cass. Sez. 2, 12 dicembre 2004, n. 21529).

A tale principio non si è uniformato il Tribunale di Foggia che ha declinato la propria competenza in favore del giudice di Pace facendo riferimento al valore dell’obbligazione di pagamento contestata, senza considerare che era stata contestata la validità dell’intera deliberazione e dunque l’importo complessivo del rendiconto, rientrante nella competenza per valore del Tribunale adito.

Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia, innanzi alla quale vanno rimesse le parti per la riassunzione nei termini di legge.

Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Foggia, innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge.

Spese al merito.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 4 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2023

 

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