Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Superbonus e cantiere abbandonato: quali azioni può esperire il committente?

Immobili, Condominio e Locazioni

Condominio: la modifica della linea architettonica integra lesione del decoro dell’edificio (Trib. Milano, n. 4340/24)

I doppi infissi vanno rimossi se mettono in discussione il decoro architettonico di un edificio

LA VICENDA

La vicenda trae origine da una domanda svolta da Tizio nei confronti di Caio per ottenere la rimozione di finestre installate sulla facciata di un edificio senza autorizzazione da parte dell’assemblea con violazione del decoro architettonico e della sicurezza dello stabile.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

L’installazione di doppie finestre che modificano le linee architettoniche originarie del fabbricato rappresenta una modifica proibita in quanto tale intervento potrebbe considerarsi una innovazione non permessa che va oltre la semplice manutenzione o sostituzione e incide significativamente sull’aspetto esteriore dell’edificio.

LA SENTENZA

Tribunale Milano, Sez. XIII, 12/04/2024, n. 4340

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49319/2022 promossa da:

OMISSIS (C.F. OMISSIS, con il patrocinio dell’avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO, elettivamente domiciliato in OMISSIS MILANO presso il difensore avv. FRONTE SALVATORE PALMIRO

ATTORE/I

contro

OMISSIS (C.F. OMISSIS),

convenuta

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att c.p.c.

Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp att c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dal OMISSIS attore nei confronti della OMISSIS per ottenere la rimozione di finestre installate sulla facciata senza essere autorizzata dall’assemblea con violazione del decoro architettonico e ella sicurezza dello stabile.

Alla prima udienza dichiarata la contumacia della convenuta, su richiesta della parte la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 28.11.2023 l’attore precisava le conclusioni come segue:” accertare e dichiarare la proprietà in capo al condominio della facciata de quo e l’avvenuta lesione del decoro architettonico della cosa comune e, per l’effetto, ordinare alla Sig.ra OMISSIS l’immediata rimozione delle finestre installate e il ripristino della facciata all’originario status dei luoghi, con contestuale condanna di parte convenuta al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;”

Il Giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note conclusive.

In esito alla discussione dell’udienza 18.4.2024, viene data lettura della sentenza.

Il OMISSIS attore lamenta la illegittima apertura da parte della OMISSIS di doppie finestre sovrapponendole a quelle preesistenti.

La nuova installazione sulla facciata condominiale non è contestata stante la contumacia della convenuta ed è comunque documentalmente provata, tenuto conto della perizia in atti dell’arch. OMISSIS sub doc (…).

Si tratta quindi di stabilire se l’installazione delle doppie finestre comporta una violazione del decoro architettonico e della stabilità costituendo innovazione non autorizzata (come prospettato dall’attrice) ovvero opera volta ad un migliore godimento delle parti comuni.

In tema di lesione del decoro architettonico e della stabilità dell’edificio, in punto di diritto, deve evidenziarsi che, come noto costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.

La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione. (Cass Civ n. 10350 del 11/05/2011).

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione civile , sez. II, 14 dicembre 2005, n. 27551; nonché già Cassazione civile , sez. II, 23 ottobre 1993, n. 10513; Cassazione civile , sez. II, 8 giugno 1995, n. 6496; Cassazione civile , sez. II, 29 luglio 1995, n. 8381).

Nel caso di specie, appare evidente dalla documentazione in atti che l’installazione della doppia finestra da parte della convenuta altera in modo rilevante il caratteristico motivo architettonico della facciata dell’edificio condominiale, in quanto – come si evince dalle stesse rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice – la tipologia di costruzione dell’edificio, caratterizzata dalla presenza di linee rette e spigoli a 90 non viene rispettata nella realizzazione delle doppie finestre.

Consegue la illegittimità della installazione delle doppie finestre e quindi in accoglimento della domanda attorea la convenuta deve essere condannata alla rimozione a sua cura e spese delle opere non autorizzate.

Con assorbimento di ogni statuizione in merito alla lesione della sicurezza e stabilità dell’edificio.

Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno attesa la mancanza di prova della sussistenza del danno subito dal OMISSIS che non sia ristorabile con la liquidazione integrale delle spese del presente giudizio.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche dell’esito del giudizio e dell’attività svolta.

Sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

– In accoglimento delle domande di parte attrice

– Condanna la sig.ra OMISSIS alla rimozione delle finestre installate ed al ripristino della facciata condominiale all’originario status come in motivazione

– Condanna OMISSIS alle refusione delle spese di lite a favore dell’attore che liquida in Euro.600,00 per esborsi ed Euro.5.810,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e rimborso forfetario.

– Sentenza esecutiva.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 12 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.

 

Sei hai bisogno di una consulenza legale CLICCA QUI

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello