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Diritto Penale

Condominio: parcheggiare impedendo l’accesso ad alcune unità condominiali è reato (Cass. pen. 50787/23)

Il CASO

Tizio, con condotta ostruzionistica, parcheggia il proprio veicolo in una stradella condominiale a servizio di alcune unità immobiliari impedendo il libero accesso alla zona retrostante delle rispettive abitazioni.

LA CASSAZIONE

Secondo la Corte non può revocarsi in dubbio che si configuri il delitto di violenza privata: “Va osservato, infine, che per la configurazione del delitto di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa senza che sia necessario il concorso di un fine particolare […]. Ne deriva che, nel caso di specie, in cui la violenza si è concretizzata nell’impedire il libero accesso, anche qualora si fosse provata la sussistenza o, come prospettato dalla difesa, la mancanza di motivi particolari per i quali l’imputato aveva assunto i comportamenti contestati, ciò non avrebbe escluso il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, nè annullato o neutralizzato la coscienza e volontà del costringere taluni a tollerare qualcosa, in quanto il movente resta al di fuori dal “fuoco” del dolo di violenza privata.”

LA SENTENZA INTEGRALE

Cassazione penale, Sez. V, Sent. del 20/12/2023, n. 50787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere –

Dott. GIORDANO Rosaria – Consigliere –

Dott. CARUSILLO Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dalla Corte d’appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Elena Carusillo;

preso atto delle conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni e note spese formulate dai difensori delle parti civili;

lette le conclusioni depositate dal difensore dell’imputato.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di A.A., avv. Alosi Pietro, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che:

– ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 610 c.p. per aver parcheggiato il proprio veicolo in una stradella condominiale a servizio delle unità immobiliari di B.B. e C.C., così impedendo alle stesse l’accesso alla zona retrostante delle rispettive abitazioni;

– ha ridotto la pena irrogata in primo grado;

– ha concesso il beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena residua;

– ha condannato l’imputato al risarcimento del danno anche in favore della parte civile C.C..

2. La difesa articola due motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, lamenta che sia il giudice di primo grado – che aveva assolto l’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 388 c.p. e, in ordine al delitto di cui all’art. 610 c.p., lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore di una soltanto delle parti civili costituite -, sia la corte territoriale hanno affermato la penale responsabilità dell’imputato sulla base di elementi probatori relativi a vicende avvenute in epoche differenti, nonchè sulla base delle dichiarazioni rese da B.B., rimaste prive di riscontri, omettendo di valutare le ulteriori risultanze istruttorie comprovanti l’assenza del dolo dell’imputato, così violando sia il diritto di difesa, in quanto l’imputato aveva dovuto difendersi per fatti non ascritti in rubrica e, dunque, non contestati, sia il principio di legalità, per essere stato l’imputato condannato per una condotta non tenuta o, comunque, non illecita.

2.2 Con il secondo motivo, lamenta che la corte territoriale ha condannato l’imputato al risarcimento del danno anche in favore della parte civile C.C., nonostante, nel corso del procedimento incardinato a seguito di domanda possessoria di reintegrazione proposta dalla stessa, si fosse accertato che il luogo ove l’imputato parcheggiava la propria autovettura era di esclusiva proprietà dello stesso, cui era stato imposto, come unico obbligo, quello di eliminare pali e catene.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

3. La corte territoriale, con motivazione corretta, logica e completa, ha evidenziato che l’episodio risalente al (Omissis), non riportato nell’imputazione, rappresentava, alla luce delle risultanze istruttorie – individuate nelle dichiarazioni rese dai testi, nelle deposizioni delle vittime e nei rilievi fotografici -, un elemento di conforto alla “premeditata abitualità” e “pervicace volontà” dell’imputato di ostruire il passaggio, come avvenuto in data (Omissis).

Ne deriva, l’assenza della violazione del diritto di difesa, che non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, avendo avuto l’imputato l’opportunità concreta di potersi difendere in merito all’oggetto dell’imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).

3.1 Le suesposte considerazioni involgono anche la censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione del principio di legalità, a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato, nè con pene che non siano da essa stabilite. Invero, nella motivazione della sentenza in verifica, i giudici di appello hanno concluso per la responsabilità dell’imputato in ragione delle risultanze istruttorie, tutte puntualmente indicate tra le quali, anche, le dichiarazioni rese dalla parte civile B.B., che hanno dato contezza del comportamento ingiustificato e tutt’altro che occasionale dello stesso.

3.2 In merito al rilievo secondo cui la corte territoriale si sarebbe limitata ad avvalorare soltanto la deposizione della persona offesa – premesso che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui tale dichiarazione “può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni”, per cui solo qualora la persona offesa sia costituita parte civile e, perciò, sia portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispel:to a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070) -, nel caso di specie, i giudici di appello hanno evidenziato l’attendibilità della parte offesa, sottolineando come le dichiarazioni rese dalla stessa abbiano trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi in merito non solo alle richieste rivolte all’imputato da B.B., volte a tenere libero il passaggio, ma anche alla condotta ostruzionistica assunta dal medesimo che, con il suo comportamento, aveva impedito l’accesso all’area condominiale fino all’anno 2018.

3.3 Va osservato, infine, che per la configurazione del delitto di violenza privata è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa senza che sia necessario il concorso di un fine particolare (Sez. 5, n. 70 del 14/11/1980, dep. 1981, Pasqua, Rv. 147220; Sez. 5, n. 4526 del 03/11/2010, dep. 08/02/2011, Picheca, Rv. 249247; Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 2023, Codoro, Rv. 284115).

Ne deriva che, nel caso di specie, in cui la violenza si è concretizzata nell’impedire il libero accesso, anche qualora si fosse provata la sussistenza o, come prospettato dalla difesa, la mancanza di motivi particolari per i quali l’imputato aveva assunto i comportamenti contestati, ciò non avrebbe escluso il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, nè annullato o neutralizzato la coscienza e volontà del costringere taluni a tollerare qualcosa, in quanto il movente resta al di fuori dal “fuoco” del dolo di violenza privata.

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

La corte territoriale ha spiegato, in maniera logica e compiuta, che l’avvenuto adempimento dell’ordinanza con la quale, a seguito della domanda possessoria di reintegrazione proposta da C.C., il giudice civile aveva imposto all’imputato di rimuovere pali e catene, di ostacolo al transito – da cui era derivata, in primo grado, l’assoluzione dal delitto di cui all’art. 388 c.p. – non esclude, stante la formulazione dell’imputazione di cui all’art. 610 c.p., il danno patito dalla C.C., derivante proprio dall’intralcio alla libera circolazione.

5. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo.

6. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge, nonchè dalla parte civile C.C. che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2023

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