Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Nullo l’alcol test

Tutela Consumatori

Danno da vacanza rovinata: modello richiesta risarcimento danni

Talvolta può accadere che la tanto agognata vacanza si trasformi in una vera e propria disavventura, o per meglio dire, in una “fregatura”.

La casistica è la più variegata: albergo diverso da quello raffigurato nel depliant oppure lontano dal mare quando la promessa era di alloggiare a pochi metri dalla spiaggia, servizi inclusi (e pagati) che “magicamente” scompaiono oppure che non funzionano quali ad esempio la piscina, il campo da tennis, il telefono, la tv, gli sport acquatici, la ristorazione antigienica, la stanza d’albergo piccola, sporca, sprovvista di tende, di aria condizionata ed altresì rumorosa, letti da terzo mondo, etc….

In tutti questi casi, ed altri ancora, è possibile ottenere un risarcimento dei danni subìti.
E’ il cd.  
danno da vacanza rovinata, oramai riconosciuto dai nostri Giudici, consistente nel pregiudizio al benessere psicologico, pregiudizio derivato dal mancato godimento, totale o parziale, della vacanza.

In particolare, se abbiamo acquistato un cd. pacchetto turistico organizzato da un tour operator e venduto tramite una agenzia viaggi, possiamo godere della tutela offerta dal Codice del Consumo che prevede la risarcibilità dei pregiudizi (fisici, psicologici, morali) patiti dal turista-consumatore.

Attenti, però: è opportuno fornirsi di prove quali filmati, foto, etc. che documentino, per quanto possibile, quanto da Voi lamentato.

Meglio se, già dal luogo di villeggiatura, inviate un fax di contestazione all’agenzia e/o al tour operator informando dei vari disservizi (il fax è immediato e lascia traccia).
Al ritorno, poi, 
entro 10 giorni, inviate una racc. a.r., al tour Operator ed all’Agenzia di Viaggi, nella quale esporrete i motivi per cui contestate la vacanza.

Cliccando qui potrete scaricare una traccia della raccomandata a.r.

E’ tutelato ed è fonte di risarcimento il danno derivante dall’inadempimento e conseguente responsabilità dell’operatore turistico, in ordine ad un rapporto contrattuale, avente ad oggetto un viaggio organizzato, il quale è ritenuto occasione di piacere, svago o riposo.

Pertanto, trova accoglimento in giurisprudenza il danno da vacanza rovinata.

Il detto danno si concretizza nel pregiudizio dell’interesse del turista di poter godere, a pieno, del viaggio organizzato, come occasione di piacere, svago e riposo.

Trattasi del pregiudizio psicologico che colpisce il danneggiato, per i disagi subiti, la delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, il mancato riposo e la necessità di inoltrare reclami e proteste, quindi, di non aver potuto godere dei benefici psicologici che era lecito attendersi dalla vacanza.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003, confermate anche dalla Consulta, ha “svincolato” il diritto alla risarcibilità del danno morale dal concetto di reato penale.

 Pertanto, in ipotesi di danno ingiusto, dal quale sia derivata una lesione ai valori della persona – costituzionalmente garantiti – il danno morale trova riconoscimento anche se il fatto non integra gli estremi del reato penalmente perseguibile.

Qualora, poi, l’operatore turistico o la struttura turistica facesse “orecchie da mercante”, non demordete.

Clicca qui Articolo del Il Gazzettino di Padova del 08 Luglio 2010

Clicca qui Articolo del Il Mattino di Padova del 07 Settembre 2009

Clicca qui Articolo del Il Gazzettino di Padova del 06 Agosto 2009

Clicca qui Articolo del Il Gazzettino di Padova del 19 Agosto 2008

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello