Tribunale di Padova – Giudice Dott. Guido Marzella – Sentenza del 24.10.2013
IL CASO
Tizio acquista dalla una Società Immobiliare (sas) un appartamento dalla medesima costruito ed agisce contro la medesima (ed il suo socio accomandatario) lamentando la presenza di taluni vizi e difetti, chiedendo, una volta accertati gli stessi, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, all’esecuzione dei necessari lavori di sistemazione in apposito concedendo termine ovvero, in subordine, al pagamento delle somme necessarie al predetto ripristino ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento dei danni così causati a seguito del deprezzamento dell’immobile e del conseguente disagio abitativo. A seguito della espletata CTU che, effettivamente, riscontrava i vizi e difetti lamentati dall’attore, il Giudice condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni, rigettando, tuttavia, la domanda relativa al danno da disagio abitativo, ritenendo, dopo un sintetico ma accurato percorso argomentativo, che l’attore, da un lato, non abbia fornito la prova del pregiudizio asseritamente subito e, dall’altro, che la modestia dei vizi non abbia potuto alterare in maniera significativa la sfera di libera determinazione dell’individuo. In sostanza il Giudice ritiene che non ogni turbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto alla persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità.
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
Sullo specifico tema del danno da disagio abitativo, di fatto costituente una specificazione del danno esistenziale, il Dott. Marzella osserva quanto segue:
“- come nel vigente assetto dell’ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale debba essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma comprende altresì il pregiudizio che dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito si riflette sulla vita di relazione del soggetto interessato (Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354),
– come pertanto il danno esistenziale in sé considerato non possa considerarsi esistente, essendo invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l’esistenza di un danno in re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell’agente, cui commisurare il risarcimento (Cass. 29 luglio 2004 n. 14488).
Tanto da doversi affermare che non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va ovviamente rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell’individuo.
Ciò che va escluso con riferimento alla dedotta categoria del danno abitativo, anche in considerazione della modestia dei vizi di cui è stata riscontrata l’esistenza nel caso di specie.”
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Verbale d’udienza
ex art. 281 sexies c.p.c.
L’anno 2013, il giorno 24 del mese di ottobre, in Padova, avanti al Giudice del Tribunale dr. Guido Marzella,
nella causa civile di primo grado rubricata al n. 6465/07 R.G. e promossa
da
S.F.,
– attrice –
rappresentata e difesa dall’avv. G. P.,
contro
F.M.,
e la
“Immobiliare D. sas di M.F. & C.”,
– convenuti –
contumaci,
sono comparsi per parte attrice l’avv. P., per parte convenuta nessuno.
L’avv. P. discute la causa oralmente precisando di insistere per l’accoglimento della domande svolte in via subordinata e deposita nota spese.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
S.F. – premettendo di aver acquistato dalla “Immobiliare D. sas di M.F. & C.” un immobile ubicato all’interno del Condominio “D. C”, situato in Padova al civico n. 19/b di via Cà Stimabile, dalla medesima costruito e costituito di un appartamento ai piani secondo e terzo e da una autorimessa al primo piano interrato – ha agito in giudizio avverso la menzionata venditrice ed il suo socio accomandatario, F.M., lamentando la presenza di vizi e difetti consistenti:
– all’interno dell’alloggio, nel formarsi di chiazze dovute al ristagno dell’acqua piovana, nel distacco delle pitture dei parapetti delle terrazze, nella fessurazione della struttura in calcestruzzo, nel mancato rispetto dei dettami imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico,
– all’interno del box, nel verificarsi di lesioni della pavimentazione ed al soffitto, con cristallizzazione dei Sali disciolti nell’acqua alla base delle pareti perimetrali,
– all’interno delle parti comuni condominiali, nel prodursi di fessurazioni lungo il bordo della pavimentazione del portico, di sconnessioni della pavimentazione in porfido della scala di accesso al garage e di quella in battuto di cemento lungo la corsia esterna, di rigurgiti superficiali all’interno del giardino, del ristagno di acque piovane,
e chiedendo pertanto che, accertate le predette circostanze, si condannassero i convenuti, in solido fra loro, all’esecuzione dei necessari lavori di sistemazione in apposito concedendo termine ovvero, in subordine, al pagamento delle somme necessarie al predetto ripristino ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento dei danni così causati a seguito del deprezzamento dell’immobile e del conseguente disagio abitativo.
Rimaste contumaci le controparti si è quindi dato corso all’istruzione del giudizio mediante l’esperimento di apposita CTU e l’assunzione dei testi, all’esito della quale la causa è stata quindi discussa oralmente, avendo l’attrice precisato di voler insistere per l’accoglimento della domande formulate in via subordinata.
Ciò posto, osserva il giudicante come l’esperimento della prova testimoniale abbia permesso di chiarire:
– che l’attrice si rendeva conto della presenza dei vizi menzionati nell’atto introduttivo dei giudizio a seguito di copiose precipitazioni avvenute nell’estate del 2006,
– che tali vizi consistevano nella verificarsi di infiltrazioni, fessurazioni delle strutture, lesioni della pavimentazione e dell’intradosso sia nell’ambito dell’appartamento che del garage, oltre che all’interno delle parti comuni del condominio,
– che in relazione a tali fatti ella conferiva quindi incarico all’arch. Bertan di redigere una perizia tecnica volta ad evidenziare la descritta situazione, a specificarne le cause e ad individuare le opere necessarie a porre rimedio ai menzionati problemi (cfr. deposizione Rossi);
L’esperimento della CTU, a sua volta, ha permesso di appurare:
– che nell’ambito dell’abitazione sono riscontrabili:
– chiazze dovute al ristagno dell’acqua piovana in più punti della terrazza ubicata al secondo piano,
– un diffuso distacco della pittura dai parapetti delle terrazze poste al secondo e terzo piano, con la conseguente comparsa di formazioni micro-vegetali,
– l’insufficiente posizionamento dei doccioni di scarico delle terrazze, sia per quanto attiene al loro numero che alla relativa sezione, con conseguenti difficoltà di scarico delle acqua meteoriche, che si accumulano all’interno dei poggioli,
– la fessurazione della struttura in calcestruzzo in aggetto della copertura, con formazione di ossidazione superficiale proveniente dalla armature metalliche interne,
– la mancata corrispondenza dell’unità immobiliare ai requisiti minimi previsti dalla vigente legislazione in tema di inquinamento acustico,
– che nell’ambito del garage sono rinvenibili:
– vistose lesioni della pavimentazione in battuto di cemento, che si diffondono a raggiera dal centro del garage, con affioro di acqua lungo le lesioni proveniente dalle sottofondazioni,
– una cristallizzazione dei Sali disciolti nell’acqua alla base delle pareti perimetrali, con conseguente distacco degli intonaci,
– lesioni all’intradosso delle lastre pre-dalles del solaio dei piano terra, con percolato proveniente dai giunti di unione, e distacco di impasto cementizio,
– che nell’ambito delle parti comuni sono osservabili:
– chiazze di ristagno dell’acqua piovana presenti in più punti dei camminamenti lastricati del piano terra dovute al’insufficiente posizionamento di pilette di scarico,
– la sconnessione della pavimentazione in blocchetti di calcestruzzo lungo i camminamenti pedonali, dovuta alla non corretta realizzazione del sottofondo,
– fessurazioni diffuse lungo il bordo della pavimentazione del portico condominiale, dovute alle caratteristiche non antigelive delle piastrelle,
– rigurgiti superficiali all’interno del giardino provenienti dalla condotta delle acque nere, causati dalla scarsa tenuta idraulica delle condotte di scarico e dei pozzetti di raccordo ed ispezione,
– la sconnessione della pavimentazione in lastre di porfido della scala di accesso al garage interrato,
– diffuse lesioni della pavimentazione in battuto di cemento, con affioro di acqua lungo le medesime in caso di pioggia,
– diffuse fessurazioni della medesima pavimentazione lungo la corsia esterna di manovra,
– ulteriori fessurazioni all’intradosso delle lastre pre-dalles del solaio del piano terra e della copertura della corsia di manovra dei garages,
– maldestri tentativi di ripristino di cavillature lungo le pareti perimetrali sia interne che esterne della autorimessa,
– che i costi di ripristino dell’abitazione assommano ad Euro 1.100,00,
– che i costi di ripristino del box ammontano ad Euro 2.900,00
– che i costi di ripristino delle parti comuni assommano complessivamente ad Euro 75.400,00,
– che non risultano viceversa quantificabili i costi di ripristino in relazione all’insufficiente posizionamento dei doccioni di scarico delle terrazze, alle fessurazioni della struttura in calcestruzzo in aggetto della copertura nonché alla mancata corrispondenza dell’unità immobiliare ai requisiti minimi previsti dalla vigente legislazione in tema di inquinamento acustico.
Di conseguenza – una volta ricordato che l’attrice ha dimostrato di essere proprietaria delle parti comuni per una quota pari a 110,613/1000 – sussistono giusti motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1490 e 1494 c.c., per condannare i convenuti, in solido fra loro dal momento che il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali a mente del disposto dell’art. 2313 c.c., al pagamento in favore della medesima dell’importo di Euro 12.340,22 a titolo di risarcimento del danno (di cui Euro 8.340,22 a titolo di quota parte relativa alle parti comuni).
Giacché poi tale obbligazione, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, va anche tenuto conto d’ufficio:
– sia della svalutazione monetaria sopravvenuta dal momento della incardinazione della relativa domanda di risarcimento, a seguito del perfezionamento della notifica ai convenuti in data 20.6.07, e fino alla data della liquidazione (Cass. 1 dicembre 2003 n. 18299),
– sia degli interessi di legge,
l’una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, dal momento che, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato, i secondi presentano invece natura compensativa, essendo volti a rimunerare la parte del danno conseguito alla mancata disponibilità nell’ambito del proprio patrimonio della somma considerata.
Conseguendone peraltro che al fine di evitare comunque un ingiustificato arricchimento del creditore questi ultimi devono essere calcolati con riferimento alla somma capitale rivalutata annualmente (Cass. 1 luglio 2002 n. 9517).
Vanno invece rigettate le domande di risarcimento:
– del danno da svalutazione dell’immobile giacché, una volta riconosciuta alla parte l’attribuzione delle somme necessarie al ripristino delle opere e conseguentemente a ciò resa possibile l’effettuazione delle medesime, l’immobile viene di fatto restituito nelle condizioni in cui si trovava prima del verificarsi del danno,
– del danno da disagio abitativo, di fatto costituente una specificazione del danno esistenziale, rispetto al quale osserva lo scrivente:
– come nel vigente assetto dell’ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione che all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale debba essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo ma comprende altresì il pregiudizio che dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito si riflette sulla vita di relazione del soggetto interessato (Cass. 4 ottobre 2005 n. 19354),
– come pertanto il danno esistenziale in sé considerato non possa considerarsi esistente, essendo invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti, le quali però non presuppongono l’esistenza di un danno in re ipsa ma richiedono la prova di un pregiudizio costituito dalla privazione o diminuzione di un valore personale per effetto della condotta dell’agente, cui commisurare il risarcimento (Cass. 29 luglio 2004 n. 14488).
Tanto da doversi affermare che non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va ovviamente rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell’individuo.
Ciò che va escluso con riferimento alla dedotta categoria del danno abitativo, anche in considerazione della modestia dei vizi di cui è stata riscontrata l’esistenza nel caso di specie.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e gravano pertanto solidalmente sui convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Padova, pronunciando in via definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
1) accertata la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dall’attrice, condanna F.M. e la “Immobiliare D. sas di M.F. & C.”, in solido fra loro, a versare in favore di S.F. l’importo di Euro 12.340,22 a titolo di risarcimento del danno, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far data dal 20.6.07 e sino al deposito della presente sentenza, oltre agli interessi al saggio legale da calcolarsi sull’importo sopra indicato rivalutato anno per anno, a partire dal 20.6.07 e sino all’effettivo saldo;
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere in favore dell’attrice le spese di giudizio che liquida in Euro 2.100,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell’IVA e degli accessori di legge;
3) condanna i convenuti, in solido fra loro, a sostenere le competenze di CTU, rimborsando all’attrice le spese in proposito già anticipate.
Così deciso in Padova, il 24 ottobre 2013.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.