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Danno non patrimoniale Giurisprudenza Patavina-Giudice di Pace

Danno morale e micropermanenti: è errato ravvisare nel d. m. un ristoro per la sofferenza fisica in senso stretto

Giudice di Pace di Padova, Dott.ssa Nazzarena Zanini, sentenza n. 1216/2016

La Dott.ssa Nazzarena Zanini, spiega in modo chiaro, esaustivo ed autorevole, come NON sia corretto ravvisare nel danno morale un ristoro per la sofferenza fisica in senso stretto. Sembra una considerazione di poco momento ma in realtà così non è. Basti sol considerare l’attenzione che noi avvocati “attivisti” riponiamo nel contenuto del quesito medico legale che dovrà guidare il CTU nell’espletamento dell’incarico affidatogli dal Giudice, invocando a gran voce, se del caso, l’inserimento del grado di sofferenza (lieve, medio o grave) al fine di “spuntare”, poi, in sentenza il danno morale. D’altro canto moltissimi giudici, sia onorari che togati, sin troppo semplicisticamente, non riconoscono de plano il danno morale proprio sull’errato presupposto che “il grado di sofferenza fisica è stato dal ctu ritenuto lieve” quando, a ben vedere, il Legislatore (art. 139 c. 2 CdA) prevede che, la sofferenza fisica venga liquidata esclusivamente laddove si manifesti come suscettiva di interferire in modo negativo sulle attività quotidiane o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. E qui sta l’errore di fondo: ai fini della valutazione del danno morale si tende, infatti, a sovrapporre la sofferenza fisica con lo stato emozionale dell’individuo.

Invero, sottolinea il Giudice, il danno morale, in quanto offesa incidente sulla sfera solo emozionale dell’individuo, e il danno biologico, in quanto offesa incidente sulla sfera bio-psichica e quindi sempre clinicamente accertabile, descrivono due realtà NON sovrapponibili e quindi distinte, sebbene concettualmente si collochino inevitabilmente all’interno della stessa dimensione del danno non patrimoniale.

Ed allora merita davvero di essere attenzionato questo contributo offerto dalla Dr.ssa Zanini, già autrice di scritti in tema di danno non patrimoniale (cfr. pagg. 1445 e segg., in Trattato breve dei nuovi danni, diretto da P. Cendon, CEDAM) che chiarisce la natura del danno morale anche in tema di danni cc.dd. micropermamenti. Il danno morale, sottolinea, si configura quale “patema d’animo transeunte” (Cfr. cass. SSUU n. 26972/08 punto 3.4.1) che colpisce la persona offesa da un qualsivoglia reato (sia esso diffamazione, percosse o lesioni). Ai fini della sua valutazione, non ha rilievo diretto la dinamica del sinistro in senso stretto – immediatamente rilevante per valutare piuttosto la compatibilità delle lesioni lamentate – mentre è evidente che una condotta dolosa piuttosto che colposa dell’agente può creare una ripercussione emozionale, cioè un “dolore intimo” o danno morale, diverso, ossia maggiore nel caso di condotta dolosa.

Notasi che, nel caso di specie, il Giudice Patavino, in linea con la propria argomentazione giuridica, riconosce la debenza del danno morale pur in presenza della sola invalidità temporanea e, quindi, in totale assenza di invalidità permanente. Buona lettura. (Claudio Calvello)

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 7334/2015 e promossa con atto di citazione iscritto il 1.10.2015

da

M. con l’Avv. Claudio Calvello – attore-

contro

*** S.p.A. con l’Avv. ***                                                                                    – convenuta –

Oggetto: risarcimento sinistro stradale.

(Omissis)

Il danno morale richiesto, invece, posto che tale danno configura il “patema d’animo transeunte” (Cfr. cass. SSUU n. 26972 punto 3.4.1) che colpisce la persona offesa da un qualsivoglia reato (sia esso diffamazione, percosse o lesioni), potrà essere riconosciuto. La prova della sussistenza del medesimo sarà necessariamente di tipo presuntivo, essendo escluso che esistano strumenti probatori (vuoi anche solo la testimonianza) che possano raggiungere l’intimità della sfera emozionale di una persona. Del resto di ciò si dimostrano assolutamente consapevoli le Sezioni Unite che, con le sentenze cosiddette di  San Martino, hanno affermato:

Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) richiede l’accertamento medico legale… Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).

Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (cass. SSUU n. 26972 dell’11 novembre 2008, punto 4.10 §4).

Nel caso che ci occupa, ai fini della valutazione del danno morale, ha rilevanza la prova dell’evento (comprovato in sé in questo caso anche perché non contestato e comunque riconosciuto dalla compagnia) ovviamente con tutte le modalità che lo hanno caratterizzato, ivi inclusi quindi l’elemento soggettivo (ossia la natura dolosa o colposa della condotta dell’agente, che nel caso di specie è pacificamente colposa) e l’entità del danno biologico arrecato (accertato secondo quanto già sopra esposto). Allo scopo, in particolare, non ha rilievo diretto la dinamica del sinistro in senso stretto – immediatamente rilevante per valutare piuttosto la compatibilità delle lesioni lamentate – mentre è evidente che una condotta dolosa piuttosto che colposa dell’agente può creare una ripercussione emozionale, cioè un “dolore intimo” o danno morale, diverso, ossia maggiore nel caso di condotta dolosa. Fra l’altro non si può nemmeno escludere che, ovviamente in casi limite, persino una condotta del tutto intenzionale con conseguenze lesive per la salute di un terzo, se palesemente finalizzata ad evitare un male maggiore, potrebbe addirittura non generare alcun “turbamento dell’animo”(ibidem, punto 2.10), o danno morale che dir si voglia, nel danneggiato. Quest’ultima sottolineatura conferma che di fatto non è corretto ravvisare nel danno morale un ristoro per la sofferenza fisica in senso stretto. La sofferenza fisica, intesa come percezione del dolore corporeo, non potrebbe materialmente essere risarcita in sé, perché la soglia del dolore è un elemento del tutto soggettivo, immotivatamente variabile da persona a persona, tale per cui la stessa lesione può procurare sul piano neurologico la perdita dei sensi a qualcuno e solo un piccolo fastidio ad un altro. Per tale ragione giustamente il legislatore dispone che la sofferenza fisica venga liquidata esclusivamente laddove si manifesti come suscettiva di interferire in modo negativo sulle attività quotidiane o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato:

“Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 139 c. 2 CdA)

In sostanza il danno morale, in quanto offesa incidente sulla sfera solo emozionale dell’individuo, e il danno biologico, in quanto offesa incidente sulla sfera bio-psichica e quindi sempre clinicamente accertabile, descrivono due realtà non sovrapponibili e quindi distinte, sebbene concettualmente si collochino inevitabilmente all’interno della stessa dimensione del danno non patrimoniale.

A riprova della diversa natura delle due suddette tipologie di danno non patrimoniale si consideri che il danno morale ex art. 185 cp può essere riconosciuto anche come conseguenza di fattispecie criminose in cui non viene toccata la sfera della salute, come ad es esempio la diffamazione.

Deve riconoscersi, tuttavia, che le sentenze di San Martino (novembre 2008) – esplicitamente indirizzate a creare un definitivo riordino della categoria del danno non patrimoniale a fronte della recente proliferazione di sempre nuove elaborazioni giurisprudenziali sui danni – presentano una certa frammentazione dal punto di vista concettuale in argomento, circostanza che impone una lettura particolarmente attenta, pena incorrere in conclusioni addirittura contraddittorie: da una parte infatti viene lanciato forte il proclama che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria (cfr. Cass. SSUU 26972/08 punto 2.10 §3, punto 3.13, punto 4.8), dall’altra si distingue con molta disinvoltura tra danno non patrimoniale biologico e danno non patrimoniale non biologico (ibidem, punto 2.10 §4, punto 3.4.§1) fino al punto di dichiarare il danno morale liquidabile anche in assenza di danno biologico per il caso di persona ferita e morta poco dopo:

Una sofferenza psichica siffata, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione (ibidem, 4.9. §5).

In realtà qualsiasi contraddizione è più apparente che reale. Di fatto si afferma sì che esiste un’unica categoria di danno non patrimoniale, ma essa è in pratica presentata come una medaglia a due facce: da una parte un aspetto biologico e dall’altra uno non biologico. Il danno biologico e quello non biologico restano riuniti infatti sotto la stessa categoria del danno non patrimoniale solo dal punto di vista strettamente concettuale, mentre dal punto di vista processuale (ossia sotto il profilo della prova e quello della liquidazione degli stessi) essi sono considerati del tutto autonomi.

Quanto al danno morale, quindi, che – si noti bene – riassume da solo l’aspetto non biologico del danno patrimoniale, nella prospettazione delle sentenze gemelle, esso non è affatto riassorbito nel danno biologico e infatti è suscettibile sempre di autonoma liquidazione. Passando ad esaminare l’altra “faccia” del danno non patrimoniale (il termine categoria o sottocategoria è bandito nel teorema delle Sezioni Unite in oggetto), ossia il danno biologico, pensato dal legislatore solo in termini esistenziali (cfr. art. 139 CdA), esso assume ora le dimensioni di un polinomio, in quanto, dal punto di vista della liquidazione dell’importo, deve costituire un tutt’uno con tutte le altre tipologie di danno che presentino profili esistenziali discendenti da lesione (come il danno da perdita della sessualità, il pregiudizio di tipo estetico, la perdita della possibilità di praticare uno sport amatoriale o altro ancora). Tutte queste figure di danno, pertanto, che con il danno biologico condividono appunto il profilo esistenziale, nella prospettiva delle Sezioni Unite del novembre 2008, restano prive di autonomia – oltre che concettuale – anche e soprattutto dal punto di vista della loro liquidazione. Questo in pratica significa che il loro ammontare resta ancorato alla quantificazione del danno biologico del quale, nel loro complesso, non può superare il quinto (art. 139, c3° CdA). Specificano le SSUU:

Possono costituire solo “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione (ibidem, 4.9).

 In sostanza tutti i danni che coinvolgono profili esistenziali conseguenti a lesione hanno natura “satellitare” rispetto al danno biologico, pertanto non è consentita una loro liquidazione autonoma, e cioè possono essere liquidati solo come appesantimento del punto di invalidità permanente riconoscibile, e cioè nei limiti di cui all’art. 139 c.3 CdA, ossia non oltre il quinto del punto stesso. È chiaro che il danno morale non ha nulla a che vedere con questo tetto, perché è liquidato autonomamente.

In conclusione danno non biologico (cioè danno morale) e danno biologico vengono liquidati in modo indipendente uno dall’altro, con la precisazione che nell’ambito del danno biologico restano riassorbiti tutti i pregiudizi di natura esistenziale sopra esemplificati.

Nel caso che ci occupa, in particolare, l’assenza di una lesione permanente esclude ogni presupposto logico per valutare anche solo la possibilità della liquidazione di qualsivoglia pregiudizio di natura esistenziale. Peraltro, del tutto coerentemente, nessuna richiesta del genere è stata avanzata dall’attore.

Viceversa il danno morale, di cui nel caso di specie può ritenersi conseguita prova in via presuntiva a fronte degli elementi sopra esaminati e valutati, può e deve essere liquidato come voce autonoma, fermo restando che, per le ragioni già espresse sopra, è giusto che per la sua quantificazione si prenda le mosse dal danno biologico, di cui non può che essere una percentuale individuata necessariamente in via forfettaria (per “l’autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore si veda anche cass. 29191/2008). Al riguardo è opportuno ricordare anche la sentenza n. 18641/2011 con cui la Suprema Corte ha affermato che “attraverso l’emanazione di due successivi dpr (il 37 del 2009 e il 191 del 2009) una specifica disposizione normativa ha inequivocabilmente reso manifesta la volontà del legislatore di distinguere concettualmente prima ancora che giuridicamente, all’indomani delle pronunce delle SSUU, tra la voce di danno biologico e la voce di danno morale”. Fra l’altro anche molto recentemente la cassazione ha trovato modo di ribadire espressamente che il danno morale non è compreso nei valori pecuniari del 139 codice delle Assicurazioni (cass. 20292/12). Merita menzione il fatto che in senso favorevole al riconoscimento del danno morale si è espressa anche la corte costituzionale con sentenza n. 235/2014 e comunque cass. n. 17209 del 27.08.2015.

Nel caso di specie, in definitiva, il danno morale andrà calcolato in ragione del 20 % del danno biologico.

(Omissis)

 

 

 

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Studio Legale Calvello