Giudice di Pace di Padova – Dr.ssa Nazzarena Zanini – Sentenza n. 1344/2012
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA:
[…] Anche il danno morale deve essere riconosciuto. A mente della descrizione resa dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione l’11.11.08, (per tutte SS UU n.26972/08), il danno morale configura un “turbamento dell’animo, dolore intimo”. E’ di tutta evidenza che una sofferenza di tale genere potrà e dovrà essere accertata esclusivamente in via presuntiva, e, per la stessa ragione, in misura forfettaria, segnatamente in ragione del 30%, dovendosi escludere che possa esistere un rapporto di proporzionalità diretta fra l’entità del danno biologico subito e il relativo danno morale. Anche una piccola lesione può comportare un consistente patimento intimo. Anzi, la stessa identica lesione fisica può provocare un diverso grado di sofferenza morale. Quest’ultima può variare in dipendenza di varie circostanze (non fisiche, ovviamente, perché queste ultime restano sussunte nel danno fisico), come ad esempio la natura dolosa o colposa della condotta che ha provocato il danno biologico stesso. Si pensi, in questo senso, al danno morale che potrebbe provocare la morte da parto di una donna che non viene correttamente seguita dal punto di vista clinico e la stessa morte da parto scelta liberament5e dalla madre per permettere al figlio di nascere. E’ chiaro che nel secondo caso non ci sarebbe addirittura alcun danno morale. In ogni caso, è un dato di fatto che fino alla data delle sentenze gemelle dell’11.11.08, come appunto lamentato dalle stesse, il danno morale veniva liquidato dalla giurisprudenza “in automatico”, ossia senza riferimenti di sorta alla prova (sebbene solo di carattere presuntivo) su cui si fondava la liquidazione di tale danno. Se da un lato questo è senz’altro vero, e se può pure condividersi l’osservazione della Suprema Corte in ordine alla precedente carenza motivazionale di routine in ordine al danno morale, è stato altrettanto correttamente osservato che i bareme, quanto meno quelli di cui alla tabella delle micropermanenti, a tutt’oggi adottati nelle nostre corti, sono stati individuati e concepiti sulla presupposizione che alla liquidazione del danno biologico si aggiungesse, in automatico appunto (cfr i vari programmi per il calcolo del danno fisico), la liquidazione di un danno morale in genere del 30%. Di fatto un repentino cambiamento della percentuale di liquidazione del danno morale (ormai statisticamente quasi sempre al ribasso almeno nelle micro permanenti), senza che sia intervenuto un corrispondente adeguamento dei bareme, rimasti invariati e tuttora concepiti secondo le modalità più sopra illustrate, comporta, un’immotivata riduzione della liquidazione del complessivo danno biologico-morale. E questo di certo non può essere stato voluto dalla Suprema Corte, che, con le famose sentenze del 2008, si è solo limitata a stigmatizzare la pigrizia motivazionale della giurisprudenza in ordine alla liquidazione del danno morale, non dimenticando fra l’altro di precisare che fra le prove possono a ragion veduta rientrare le presunzioni. Al riguardo è opportuno ricordare anche la sentenza 18461/2011 con cui la Suprema Corte ha affermato che “attraverso l’emanazione di due successivi dpr (il 37 del 2009 e il 181 del 2009) una specifica disposizione normativa ha inequivocabilmente reso manifesta la volontà del legislatore di distinguere prima ancora che giuridicamente, all’indomani delle pronunce delle SSUU, tra la voce di danno biologico e la voce di danno morale” […].
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