Giudice di Pace di Padova – Dott. Avv. Fiorenza Crivellaro – Sentenza n. 597/13
Sanzione amministrativa del Codice della Strada – Contestazione differita – Ricostruzione presuntiva della dinamica da parte degli Agenti Accertatori – Attendibilità dell’accertamento – Esclusione – Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa – Accoglimento.
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento quantomeno con formula dubitativa. Il ricorrente ha provato, anche documentalmente, le censure svolte nei confronti dello opposto verbale, la cui esecuzione in Decreto convocazione parti 08.02.13 era stata sospesa. […] Nel caso di specie è incontestabile però che la violazione non è stata rilevata de visu ma soltanto successivamente in fase di ricostruzione – da parte degli Agenti Accertatori – del sinistro de quo. Ad un’attenta verifica del verbale di accertamento impugnato emergono taluni elementi che non consentono di considerare del tutto attendibile l’accertamento svolto attese le risultanze d’incidente […] in atti – […] sia con riferimento alla posizione statica dei veicoli coinvolti e allo stato giustappunto dei luoghi. La contestazione verbalizzata è stata certo rilevata non nell’immediatezza ma differita ad un tempo successivo e sulla base d’una ricostruzione dei fatti meramente presuntiva e indiziaria e, quindi, sprovvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A. in base al fondamentale principio della trasparenza operativa nell’ambito, come nel caso, applicativo sanzionatorio, cosicchè considerato ciò, la prova dell’effettiva commissione dell’infrazione in questione appare incerta e contraddittoria e per ciò stesso non sussiste al riguardo prova idonea di responsabilità del ricorrente nell’infrazione stradale de qua per cui ex art. 23/12^ co L. 689/81 il ricorso va accolto e annullato il verbale qui opposto.”
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