Titolo

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Nullo l’alcol test

Danno da cose in custodia Danno patrimoniale

Dosso non segnalato? E’ responsabile il Comune (anche se ha appaltato i lavori)

Si segnala la presente sentenza poiché riassume in modo brillante, sintetico ed efficace i presupposti su cui si basa la responsabilità a carico dei Comuni per gli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade

Il passo saliente della sentenza:

“Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, la P.A. per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 gennaio 2006, 3651). Occorre ricordare, allora che, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte, i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (cfr. Cass. 1691/2009).”

E ancora

“Il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo…”

 TRIBUNALE DI MILANO

 REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente

 S E N T E N Z A

 nella causa civile iscritta al 1034 del ruolo generale contenzioso dell’anno 2011, avente ad oggetto l’appello alla sentenza n. 39/2011, emessa dal Giudice di pace di Rho, vertente

 Tra:

 Massimo P., con l’avv. Stefano Gallandt e l’avv. Roberto Enrico Paolini

– appellante –

contro

 Comune di Pregnana Milanese, in persona del sindaco pro tempore

– appellato –

e contro

 C. S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. Andrea Campagnone

– appellata –

 

e contro

 UGF Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. Filippo Martini e l’avv. Marco Rodolfi

– appellata –

 

Conclusioni: all’udienza del 3 aprile 2014 i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni: (OMISSIS)

 S v o l g i m e n t o   d e l   p r o c e s s o

 (OMISSIS)

Motivi delle decisione

La sentenza di primo grado deve essere riformata.

Il P. riferisce che in data 4 giugno 2008, alle opere 16,30 circa, alla guida del veicolo di proprietà Lancia K, targato ***, percorreva Piazza Maggio, angolo via Garibaldi, in Pregnana Milanese, allorquando avvertiva un violento urto in corrispondenza della parte anteriore e sottostante della propria auto; aggiunge che in conseguenza di ciò scese dalla vettura, accorgendosi della presenza di un dosso non segnalato ed ancora in fase di lavorazione.

Il P. lamenta che in conseguenza dell’impatto la propria autovettura aveva riportato danni materiali; evidenzia che l’impatto violento non poteva attribuirsi ad una condotta di guida spericolata ed imprudente, posto che pochi metri prima del dosso era apposto un segnale di stop, al quale egli si era correttamente arrestato, per poi riprendere la marcia lentamente.

Secondo il P. la responsabilità deve attribuirsi, in via concorrente, per i lavori in corso, tanto al Comune di Pregnana Milanese, nella sua qualità di soggetto committente, quanto alla società appaltatrice, ovvero la C. S.r.l., che non aveva provveduto in alcun modo a segnalare il cantiere.

L’urto del veicolo contro il dosso e i conseguenti danni risultano provati sulla base delle testimonianza assunte da questo Giudice e della documentazione prodotta dall’attore.

I testimoni non erano stati ascoltati dal Giudice di pace per assenza del difensore, impedito a raggiungere il Tribunale a causa di un incidente stradale; è stata prodotta documentazione di tale sinistro e, conseguentemente, il Giudice di pace, in presenza dell’istanza della parte decaduta, avrebbe dovuto applicare correttamente il disposto dell’art. 208 cpc. Deve, quindi, confermarsi l’ordinanza già emessa sul punto.

Con riferimento, poi, al teste G.B., escusso in sostituzione di altro testimone indicato dalla parte, ma deceduto nelle more, si rileva che si deve salvaguardare l’esigenza di evitare una decadenza determinata da un inadempimento processuale causato da un giustificato impedimento.

Pertanto deve riconoscersi la facoltà, ispirata al principio di garanzia del pieno diritto di difesa, di sostituire il nominativo di un testimone, allorquando vi sia l’oggettiva impossibilità di provvedere all’escussione per motivi non imputabili alla parte interessata alla deposizione, né dalla stessa conosciuti o conoscibili al momento della sua designazione (quali ad esempio l’evento morte; in tal senso cfr. Cass. Civ. 13187/2013, 16764/2006).

Fatte queste opportune considerazioni in fatto, pare opportuno ricordare, in diritto, che la questione del risarcimento dei danni richiesto ai Comuni per gli incidenti che si verificano a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile invocata: l’art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Cod. Pen. 185), ovvero l’art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).

La differenza è sostanziale.

L’applicazione dell’art. 2043 fa si che sia il danneggiato a dover provare la colpa del Comune, allegando in causa che la buca o la disconnessione rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità.

L’applicazione dell’art. 2051 consente una inversione della prova: il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose, nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio. L’obbligo di custodia sussiste se vi è: a) il potere di controllare la cosa; b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa è determinata; c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento dannoso troverà applicazione l’art. 1227 c.c. (Cass., 27 marzo 2007 n. 7403).

E’ costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n.8229).

Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. Trattandosi di un’ipotesi si responsabilità oggettiva, la P.A. per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l’evento e la condotta mantenuta (cfr. Cass. 20 gennaio 2006, 3651).

Occorre ricordare, allora che, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte, i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade e ciò anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (cfr. Cass. 1691/2009).

Infatti la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire le’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi; né può sostenersi che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto d’appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti e che “la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche , alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato.

Alla luce di quanto sopra va affermata la responsabilità del PA convenuta ex art. 2051 c.c..

Dagli atti invece emerge che non vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile. Quanto sopra è assorbente.

Per altro verso l’utente della strada nutre un ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo (per tali rilievi si veda Cass., 22604/09).

Nel caso in esame sussiste l’anomalia della cosa non segnalata e vi è la prova del nesso di causa, mentre per parte sua il Comune non ha provato il fortuito.

Posto che documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali si è appresa l’illegittimità del dosso al momento del sinistro, deve, tuttavia, rilevarsi che la convenuta C, s.r.l. ha provato di aver realizzato il dosso in conformità alle direttive tecniche fornite dal Comune committente.

Infatti il teste di parte convenuta, Geom. F.C., direttore dei lavori, escusso in occasione dell’udienza del 4 giugno 2010, ha confermato che la riapertura del traffico veicolare nel tratto stradale in questione, avvenuta in data 21 maggio 2008, fu disposta successivamente alla effettuazione dei necessari controlli di agibilità e percorribilità prescritti dalla normativa di settore, anche da parte del committente ente locale. Detto teste ha inoltre ribadito come la colorazione del manufatto rialzato presente sul luogo nell’occorso fosse diversa da quella della sede stradale ove lo stesso era posto.

In considerazione di tali circostanze, essendo pacifica la responsabilità del Comune convenuto, vi sono dubbi su quella dell’appaltatore, che deve quindi essere mandato assolto con compensazione delle spese, così come il suo Assicuratore.

 PQM

 Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando e ijn totale riforma della sentenza appellata, cos’ provvede:

1)      condanna l’appellato Comune di Pregnana Milanese al pagamento della somma di Euro 1.800,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

2)      condanna l’appellato Comune di Pregnana Milanese al pagamento a favore dell’appellante M. P. delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di € 4.113,00 oltre accessori e successive;

3)      Respinge ogni altra domanda;

4)      Compensa ulteriori spese di giudizio,

5)      Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

6)      Così deciso in Milano, il 2 agosto 2041.

 

Il Giudice

Dott. Giorgio Alcioni

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Studio Legale Calvello