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non è reato

Guida in Stato di Ebbrezza

Ubriaco al volante assolto: il Tribunale di Firenze boccia l’etilometro per omologazione irregolare

La richiesta di omologazione non era stata presentata dal soggetto autorizzato, rendendo i dati rilevati inaffidabili

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 30 dicembre 2024 n. 6366, ha assolto un imputato accusato di guida in stato di ebbrezza, stabilendo l’insussistenza del fatto. La decisione si basa sulla mancanza di certezza riguardo alla corretta omologazione dell’etilometro utilizzato per misurare il tasso alcolemico.

L’uomo era stato fermato in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo e sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico, risultata superiore al limite di 0,8 g/l (0,85 g/l). Tuttavia, non è stato possibile effettuare una seconda prova poiché l’imputato si era allontanato arbitrariamente dal luogo dei controlli. Al conducente era stata contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto nelle ore notturne, alle 5:37 del mattino.

Il Tribunale, analizzando i documenti presentati e le argomentazioni delle parti, ha riscontrato problemi relativi alla legittimità dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata, un etilometro modello Drager Alcoltest 7110. Pur essendo formalmente omologato dal MIT (certificato OM0030BET), il giudice ha evidenziato che la richiesta di omologazione era stata avanzata da un soggetto non autorizzato. Infatti, secondo il primo comma dell’art. 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, solo l’“interessato” può richiedere l’omologazione, e tale autorizzazione non è trasferibile ad altri.

Nella motivazione della sentenza, il giudice ha sottolineato che la Drager Italiana S.p.A., pur essendo mandataria per l’Italia della società costruttrice, non era il soggetto legittimato a proporre tale domanda. Di conseguenza, non è stato possibile accertare la piena affidabilità del dato rilevato dall’etilometro. Inoltre, la mancanza della seconda misurazione ha reso il dato rilevato ancora meno significativo, pur considerando che il mancato secondo test fosse dovuto all’allontanamento volontario dell’imputato.

In conclusione, l’impossibilità di confermare l’affidabilità dello strumento e della procedura di omologazione ha portato il giudice ad assolvere l’imputato, dichiarando l’insussistenza del fatto.

LA SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto di citazione a giudizio per l’udienza predibattimentale ritualmente notificato, il Pubblico Ministero ha disposto il giudizio nei confronti di (…) per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All’udienza del 25.11.2024 è stato disposto un rinvio per permettere al Difensore di fiducia dell’ imputato di essere presente e, in data 16.12.2024, la Difesa – prodotta la necessaria procura speciale – ha chiesto procedersi con il rito abbreviato, istanza che, sentito il Pubblico Ministero, è stata accolta. Dopo la discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha pubblicato la sentenza, dando lettura del dispositivo.
La lettura del fascicolo del Pubblico Ministero unitamente alle osservazioni della Difesa impongono una sentenza di assoluzione dell’imputato.
Risulta dagli atti e segnatamente dal verbale di accertamenti urgenti del 15.01.2023 in atti che in tale data (…) sia stato sottoposto a controllo alcolimetrico mentre era alla guida dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. (…) di sua proprietà, alle h. 05,37, con il risultato di 0,65 g/l (del secondo controllo non vi è traccia in detto verbale, ma si spiega la sua mancanza con l’annotazione della Polizia di Stato allegata alla C.N.R. in cui si dà atto dell’allontanamento di S(…) dopo il primo controllo e del suo spontaneo ripresentarsi nel pomeriggio dello stesso 15.01.2’23 per l’identificazione).
Lo scontrino in atti conferma detta risultanza.
Risulta anche che sia stata utilizzata l’apparecchiatura etilometro mod. D.A. 7110 matricola (…) debitamente omologata dal MIT con certificato nr. (…) sottoposto a visita primitiva in data 06.06.2008 e regolarmente revisionato in data 24.10.2022, come risulta dal libretto metrologico.
La Difesa ha evidenziato che l’art. 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada prevede, a proposito della omologazione ed approvazione di dispositivo ed apparecchiature, al comma 1 “Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l’ interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’ importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405”.
Al successivo comma V la norma richiamata prevede espressamente che la detta omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
Ora, è in atti il certificato del 10.11.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri di omologazione (…)et rilasciato in seguito alla “domanda presentata in data 10.10.1998 dalla D.I. s.p.a. (prot. n. (…) del 30.11.1998) con sede in C. (M.) via G. n. 7 mandataria per l’Italiadella soc. D.S. Gmbh di L. R.F.G. intesa ad ottenere l’omologazione dell’etilometro tipo: Alcoltest 7110 MK III”. Nel certificato richiamato si prevede che “gli esemplari prodotti dovranno essere conformi altipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura: (…)et”.
Si tratta, dunque, della medesima apparecchiatura utilizzata per l’accertamento posto in essere nei confronti dell’ imputato, la cui società produttrice è ignota: quello che è certo, è che il certificato di omologa è stato richiesto da una società – la D.I. s.p.a. – mandataria per l’Italia della società costruttrice (forse la D.S. Gmbh di L. R.F.G.), ma certamente non dalla società che avrebbe potuto richiederlo.
Detta circostanza comporta conseguenze di non poco conto in ordine alla validità dell’accertamento delle condizioni in cui (…) era alla guida dell’autovettura di sua proprietà la mattina del 15.01.2023: l’accertamento del tasso alcolemico risulta infatti essere stato posto in essere attraverso uno strumento, l’etilometro tipo Alcoltest 7110 MK III, di cui non è certa la corretta omologazione. Dunque, di cui non è dato sapere se il risultato sia veritiero o meno.
Con la conseguenza che l’imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Il Giudice,
visto l’art. 530 c.p.p. assolve (…) dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2024.

 

 

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