Frazionamento del credito da sinistro stradale: ammissibile se non contrario a buona fede
Giudice di Pace di Padova – Giudice Dott.ssa V. Raudino – Sent. parziale 504/13
IL CASO:
Tizio rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, all’esito del quale subiva danni materiali e fisici. Agiva quindi in giudizio avanti il Giudice di Pace per il risarcimento del danno materiale subito dal proprio veicolo. Nelle more del giudizio interveniva tra le parti un accordo transattivo, limitato per l’appunto al solo danno materiale. Successivamente, stabilizzatisi i postumi permanenti alla propria persona, Tizio agiva in giudizio per il risarcimento del danno fisico. La Compagnia assicurativa costituita eccepiva in via preliminare il frazionamento del credito. Il Giudice respingeva l’eccezione.
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA:
“Nelle more, la causa relativa al danno materiale, già introdotta, veniva transatta con espressa riserva di parte attrice di agire per il risarcimento del danno alla persona, delimitando in tal modo l’oggetto della domanda alla sola voce “danno materiale”. Non si riscontra pertanto, un comportamento contrario a buona fede, nè abuso nel comportamento processuale di parte attrice, peraltro sanzionabile, secondo la più recente giurisprudenza non con l’inammissibilità della domanda, ma con una adeguata valutazione sulla liquidazione delle spese di giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. 3.05.2010 n. 10634.”
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