Frazionamento del credito da sinistro stradale: non può dichiararsi la improponibilità della domanda
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 07/09/2015
(Su cortese segnalazione del Collega Alberto Mazzucato del foro di Padova)
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
(Omissis)
Passando al merito col primo motivo di gravame ******* afferma che non era condivisibile il principio enunciato da Cass. 15- 11 – 2007 n. 23726 (fatto proprio dell’impugnata sentenza) specie in considerazione dell’art. 2 della Costituzione, mai novellato e perché la Corte di legittimità, lungi dall’interpretare disposizioni normative in armonia con la Costituzione, creava norme positive, operazione non consentita all’interprete.
Col secondo motivo di gravame la ******* censura l’impugnata sentenza per erronea applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte con le pronunce n. 23726 del 15 – 11 – 2007 e n. 15476 dell’ 11 -06 – 2008 affermando in particolare:
- i principi enunciati da dette sentenze riguardavano soprattutto le ipotesi di inadempimento contrattuale a tutela del “contraente debole”;
- diversa era invece la situazione in cui da un medesimo fatto potevano sorgere diversi tipi di danno, fra loro molto diversi e alcuni non ancora quantificabili;
- il contrasto con le ragioni alla base del principio di non frazionamento (interferenza con il funzionamento dell’apparato giudiziario, buona fede e solidarietà, inutile moltiplicazione dei giudizi) non era ravvisabile quando il comportamento processuale del creditore era riconducibile ad un apprezzabile motivo, che nel caso di specie era costituito dal fatto che al momento dell’instaurazione del primo giudizio non era ancora stata effettuata una visita medico – legale;
- non si trattava comunque di credito unitario essendo il danno materiale e quello fisico due diversi tipi di danno;
- in sostanza la Suprema Corte intendeva richiamarsi alla regola dell’exceptio doli generalis, non configurabile nel caso di specie
- l’attrice aveva comunque fatto affidamento su un consolidato indirizzo giurisprudenziale che ammetteva il frazionamento dei giudizi e il nuovo orientamento non poteva aver efficacia retroattiva.
I due motivi, strettamente connessi fra loro, vanno esaminati congiuntamente.
Le censure sono fondate nei termini di seguito precisati.
Si è ormai consolidato il principio, anche per gli illeciti extracontrattuali, della infrazionabilità del giudizio (cfr. Cass. 22 – 12 – 2011 n. 28286 e Cass. 10 – 04 – 2015 n. 7195).
Ciò sul rilievo “che la scissione strumentale del contenuto dell’obbligazione, comportante inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto obbligatorio anche nella fase dell’azione giudiziale di adempimento; sia con il principio del giusto processo e, nell’ambito della considerazione complessiva del funzionamento degli organi di giustizia, della ragionevole durata del medesimo.” (Cass. 19 . 03- 2015 n. 5491, in motivazione).
Sulla base di tale principio da una parte della giurisprudenza è stata affermata l’improponibilità, ovvero inammissibilità, delle domande aventi ad oggetto una frazione soltanto dell’unico credito (cfr. Cass. 11 – 06 -2008 n. 15476, in materia di fornitura commerciale, Cass. 22.12.2011 n. 28286 e Cass. 10 – 04- 2015 n. 7195 in materia di risarcimento del danno alla persona a seguito di incidente stradale).
Altra parte della giurisprudenza della Suprema Corte ha però evidenziato l’eccessività delle sanzioni osservando in particolare: “Questo orientamento è stato tuttavia riconsiderato in altre pronunce, nelle quali si è affermato che – ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito – la “sanzione” di tale comportamento non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, “essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione”. Sicchè il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi – in applicazione di istituti processuali ordinari – vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite; da riguardarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (così Cass. ord. N. 10634/10; in termini; Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14 ed altre). Ciò senza escluder una possibile responsabilità disciplinar a carico dell’unico difensore che – omettendo di accorpare le posizioni in contestazione – abbia determinato l’indebito aggravamento della posizione della controparte, in violazione dell’art. 49 codice deontologico forense (così SSUU n. 14374 del 10 agosto 2012). Ciò premesso in linea generale, si ritiene che correttamente il giudice di merito non abbia qui pronunciato l’inammissibilità delle domande proposte dal ****** nei confronti della società di autonoleggio, ancorché introdotte in maniera frazionata.” (Cass. 19 – 03 – 2015 n. 5491 in motivazione).
Ritiene questa corte di seguire quest’ultimo orientamento, fondato su argomentazioni logiche e pienamente condivisibili.
Invero seguendo il contrario indirizzo si verrebbe ad irrogare una sanzione sproporzionata rispetto all’illecito commesso.
Infatti a fronte di una “scorrettezza” meramente processuale e che dovrebbe portare una sanzione sul piano del processo (quali quelle indicate da Cass. 19 – 3 2015 n. 5491) si arriva, attraverso l’improponibilità, addirittura a sopprimere un diritto sostanziale, quale quello al risarcimento del danno da fatto illecito (con conseguente ingiusto arricchimento per il danneggiante).
Un’indiretta conferma di quanto sopra può desumersi dalla disciplina complessiva delle spese di lite che, pur a fronte di comportamenti scorretti delle parti, mai fa conseguire la perdita del diritto sostanziale.
Particolarmente significativo appare il disposto dell’art. 92 c.p.c. che esclude, per la parte vincitrice, la ripetizione di spese eccessive o superflue (e non anche la perdita del diritto sostanziale azionato).
Va pure aggiunto che, nel caso di specie, era anche difficile ravvisare un comportamento in mala fede della **** giacchè il frazionamento della domanda aveva una sua giustificazione, tant’è che controparte non se ne sia affatto lamentata (infatti la questione fu sollevata d’ufficio dal Tribunale).
In ogni caso, per quanto sopra esposto, il frazionamento della domanda deve considerarsi illegittimo, ma la sanzione non può essere l’improponibilità della domanda, ma solo che si debba tener conto di detto frazionamento ai fini delle spese di lite.
(Omissis)
LA SENTENZA INTEGRALE (Caricala in pdf)
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