Cass. pen., 26/11/2015, n. 49352
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE
Deve essere disposta la revoca della patente di guida nel caso in cui il conducente in stato di intossicazione alcolica abbia provocato un sinistro stradale, nella cui nozione, da interpretare in senso ampio, rientra qualsiasi collisione e anche un lieve tamponamento, lungo la traiettoria di marcia, con un veicolo in sosta. In particolare, “l’aggravante dell’aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.
LA SENTENZA INTEGRALE
(Omissis)
Svolgimento del processo
- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza 26/06/2014 resa ad esito di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava V.M. colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (g/l 1,86 al primo accertamento e g/l 1,74 al secondo accertamento), con l’aggravante di aver cagionato un incidente, accertato in (OMISSIS).
In punto di trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l’imputato era condannato alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All’imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e veniva ordinata la confisca dell’autoveicolo di proprietà dell’imputato.
- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Trieste deducendo violazione di legge.
In particolare, secondo il P.M. ricorrente, la sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente per la durata di anni uno mentre avrebbe dovuto disporre la revoca del titolo abilitativo, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis (nel testo introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, applicabile ratione temporis all’episodio in esame, verificatosi il 4 dicembre 2013).
- In data 10 novembre 2015 l’imputato, a mezzo del proprio Difensore di fiducia, presentava un foglio di deduzioni, nel quale faceva presente che, perchè sussista l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, non sarebbe sufficiente essere rimasti coinvolti in un incidente (come indicato nel verbale di accertamento dal personale di pg), ma sarebbe necessario aver provocato l’incidente (e, quindi, che sia stato accertato che la propria condotta ha rappresentato un coefficiente causale rispetto al verificarsi del sinistro); d’altronde, il concetto di incidente stradale si identificherebbe con “qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente”, mentre tale situazione non si sarebbe verificata nel caso di specie, in cui vi sarebbe stato un microscopico sinistro (urto dello spigolo anteriore del mezzo con quello posteriore). Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto o, in via subordinata, si dovrebbero rimettere gli atti al giudice di merito per nuovo esame.
Motivi della decisione
- Il ricorso del P.G. è fondato.
2.1.Invero, il Giudice di primo grado è incorso in violazione di legge laddove ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni uno, mentre l’art. 186 C.d.S., comma 2 bis (nella formulazione già vigente all’epoca del fatto, verificatosi nel dicembre 2013) prevede espressamente la revoca della patente per colui che, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/l (come per l’appunto l’odierno ricorrente), abbia cagionato un incidente stradale.
2.2. Questa Sezione della Corte ha avuto modo di precisare che l’aggravante dell’aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, sent. n. 47276 del 06/11/2012, Marzano, Rv. 253921). Pertanto, il Giudice dell’udienza preliminare ha correttamente ravvisato l’aggravante nel caso in esame, nel quale il V., a bordo della sua autovettura, provenendo da (OMISSIS) con direzione verso (OMISSIS), nel percorrere (OMISSIS), aveva urtato con lo spigolo anteriore destro quello posteriore sinistro dell’autovettura Hyundai Lantra tg. (OMISSIS), in sosta dinanzi al civico n. (OMISSIS).
2.3. D’altronde nessun rilievo ha il fatto che nella sentenza impugnata siano state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. Invero, questa Sezione ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato opera unicamente sulla pena, ma non modifica la configurazione giuridica e le relative conseguenze (sent. n. 9428 del 14/02/1979, Migliore, Rv. 143387).
3.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto in cui non ha applicato al V. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, revoca alla quale può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente (Sez. 4, sent. n. 8022 del 28/01/2014, Giannella, Rv. 258622).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone in sostituzione della sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2015