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non è reato

Guida in Stato di Ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: l’attestazione di idoneità alla guida non fa venir meno le esigenze cautelari (Cass. 3245/24)

L’attestazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione Provinciale non fa venir meno le esigenze cautelari

LA VICENDA

La Prefettura di Nuoro irrogava a A.A. la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei per guida in stato di ebbrezza. Con la stessa ordinanza veniva anche ingiunto al A.A. di presentarsi presso la ASL di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell’accertamento dell’idoneità a guidare. Il provvedimento veniva impugnato da A.A. innanzi al Giudice di Pace di Nuoro, che ritenuta fondata l’opposizione, annullava l’ordinanza di sospensione della patente. Ed invero, il citato Giudice rilevava che, a séguito di visita medica alla quale il A.A. si era sottoposto, la Commissione Provinciale gli aveva riconosciuto una certificazione attestante che lo stesso trasgressore era idoneo alla guida, da ciò derivandone la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato. La pronuncia veniva appellata dalla Prefettura di Nuoro innanzi al Tribunale di Nuoro che rigettava il gravame ritenendo che l’ordinanza in questione era da considerarsi illegittima nella misura in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida del A.A. per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all’accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. In sostanza, secondo il Tribunale, la sussistenza dei predetti requisiti psicofisici attestati dalla documentazione prodotta e riportati nel certificato medico del A.A., determinava senza dubbio alcuno la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato.

La sentenza veniva, quindi, impugnata in Cassazione dalla Prefettura di Nuoro a parere della quale non risultava che la sospensione ex art. 223 c.d.s. dovesse automaticamente terminare in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici di merito (di primo e secondo grado) e che, per l’effetto, tale esito faccesse contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare.

Gli Ermellini, riterranno fondata la doglianza sollevata dalla Prefettura, ed enunceranno il seguente principio.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l’influenza dell’alcool la prevista sospensione provvisoria della patente costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato, e l’imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, ed il suo esito positivo non annulla l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 05/02/2024, n. 3245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere-Rel.

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7747/2021 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato “ex lege” in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A..;

– intimato-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NUORO relativa al RG n. 583/2018, pubblicata il 15/12/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

Svolgimento del processo

1. La Prefettura di Nuoro, con ordinanza n. 21795 del 22.05.2017, irrogava a A.A. la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei, ex art. 223 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), per guida in stato di ebbrezza con tasso etilometrico superiore ad 1,10gr/ nella prima prova, e 1,05 gr/l nella seconda prova. Con la stessa ordinanza veniva anche ingiunto al A.A. di presentarsi, nei termini di cui al comma 8 dell’art. 186 CdS (60 giorni), presso la ASSL di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell’accertamento dell’idoneità a guidare.

2. Il provvedimento veniva impugnato dal A.A. innanzi al Giudice di Pace di Nuoro, che – con la sentenza n. 407/2017 – riteneva fondata l’opposizione e annullava l’ordinanza di sospensione della patente.

Il citato Giudice rilevava che, a séguito di visita medica alla quale il A.A. si era sottoposto, la Commissione Provinciale gli aveva riconosciuto una certificazione attestante che lo stesso trasgressore era idoneo alla guida, da ciò derivandone la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato.

3. La pronuncia veniva appellata dalla Prefettura di Nuoro innanzi al Tribunale di Nuoro, che – con sentenza del 15 dicembre 2020 -rigettava il gravame così argomentando:

– il legislatore ha voluto demandare ad una valutazione tecnica medica la verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio cautelare ex art. 223 CdS, contemperando le esigenze del soggetto colpito dal provvedimento con quelle della collettività;

– l’ordinanza in questione era, pertanto, da considerarsi illegittima nella misura in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida del A.A. per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all’accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. Era chiaro, infatti, che se la sospensione è disposta a prescindere da qualsiasi vaglio delle esigenze cautelari essa assume connotati puramente sanzionatori, in contrasto con la funzione propria della sospensione cautelare e preventiva di cui all’art. 223 CdS;

– di conseguenza, la sussistenza dei predetti requisiti psicofisici attestati dalla documentazione prodotta e riportati nel certificato medico del A.A. determinava senza dubbio alcuno la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato.

4. La sentenza veniva impugnata in cassazione dalla Prefettura di Nuoro con ricorso affidato ad un unico motivo.

Restava intimato A.A..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 223, comma 1, CdS, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

A giudizio della Prefettura non risulta che la sospensione ex art. 223 CdS debba necessariamente terminare in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici del merito e/o che tale esito favorevole faccia contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare.

1.1. Il motivo è fondato.

Ai fini di una migliore comprensione della motivazione, è utile riportare le disposizioni normative applicabili ratione temporis:

– l’art. 186 CdS, comma 2, dispone: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: (…) b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”;

– il comma 8 della stessa norma così dispone: “Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica”;

– il comma 9 del medesimo articolo dispone che: “Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”.

– l’art. 223 CdS, al comma 1, così recita: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

1.2. La violazione contestata al A.A., riconducibile all’art. 186, comma 2, lett. b), CdS – essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1, g/l – rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 223, comma 1: la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato; è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; Cass. n. 17999 del 23/06/2021; Cass. n. 21266 del 5/10/2020; Cass. n. 25870 del 15/12/2016).

1.3. La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall’art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell’esigenza di sollecitare l’acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell’eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell’accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

1.3.1. Deve, quindi, affermarsi il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) in virtù del quale, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, l’imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all’art. 223, comma 1, CdS, che prevede l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida.

2. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa al medesimo Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2024.

 

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