Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2016, n. 339
IL PRICIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Anche con riguardo alle lesioni di lieve entità non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, dovendosi in ogni caso tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma “l’autonomia ontologica del danno morale“, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 codice delle assicurazioni private. Tale danno può essere provato anche per presunzioni.
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7359/2013 proposto da:
F.L. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PACIFICI Paolo, ANTONIO GIUA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, P.I.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1329/2012 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 19/09/2012, R.G.N. 1518/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
F.L. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari esponendo che quest’ultimo, dopo aver liquidato il danno biologico, non aveva riconosciuto il danno morale conseguente al sinistro stradale attribuibile a responsabilità esclusiva della convenuta P.I.S..
Concluse pertanto chiedendo al Tribunale il risarcimento del danno morale.
Il Tribunale ha rigettato l’appello.
Propone ricorso con un unico motivo F.L..
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2059 c.c. e all’art. 2697 c.c. e segg.”.
Il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sassari, la prova del danno non patrimoniale può essere solo allegata con l’indicazione delle circostanze di fatto da cui deriva il pregiudizio. A suo avviso il giudice ha adottato criteri rigorosi per la liquidazione del danno morale, non condivisi dall’orientamento giurisprudenziale prevalente.
Il motivo è infondato.
Risulta che il giudice ha liquidato il danno biologico compresa in esso anche la sofferenza morale. Dunque, correttamente il giudice ha ritenuto come non compiutamente specificata la domanda di ulteriore danno morale.
Il difetto di allegazione ha precluso al giudice il ricorso allo strumento probatorio presuntivo, posto che non è dato sapere quali siano i fatti noti in base ai quali il giudice possa risalire al fatto ignoto che intende provare.
La motivazione è corretta.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma “l’autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata non si dispone sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016