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Affrontare la Morosità Condominiale: Obblighi e Responsabilità dell'Amministratore

Immobili, Condominio e Locazioni

Il Diritto di Panorama e il Diritto di Veduta: differenze

Il diritto di panorama rappresenta un tema cruciale nel contesto giuridico, soprattutto per coloro che possiedono proprietà immobiliari con vista panoramica. Questo diritto è strettamente correlato al concetto più generale del diritto di veduta.

 Il diritto di panorama e il diritto di veduta: differenze

Il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovvero di guardare e affacciarsi sul terreno del vicino senza incontrare ostacoli entro una determinata distanza. Questa distinzione è chiaramente definita nell’articolo 907 del Codice Civile che stabilisce le distanze minime che devono essere rispettate dalle costruzioni per garantire il diritto di veduta. Il diritto di panorama, invece, va oltre la semplice possibilità di potersi affacciare sul terreno confinante e consente al proprietario di godere di una vista panoramica. Questo diritto è stato delineato principalmente attraverso la giurisprudenza nel corso degli anni.

Entrambi questi diritti, sia di veduta che di panorama, sono considerati servitù “negative”, il che significa che il fondo servente non può costruire nulla che possa ostruire la vista del fondo dominante.

La legge, pur definendo e regolamentando la servitù come un “peso” imposto su un fondo per il beneficio di un altro, non fornisce un esplicito riferimento al diritto di panorama. È stata la giurisprudenza a occuparsi per prima di questa problematica, come evidenziato dalla sentenza 3872/1975 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il valore economico particolare di una vista panoramica e la possibilità per i proprietari di richiedere il rispetto del loro diritto.

In caso di violazione della servitù di panorama, il proprietario del fondo dominante ha il diritto di richiedere al proprietario del fondo servente il rispetto del suo diritto giusta il disposto dell’art. 1079 del c.c. che prevede espressamente: “Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.”

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