Il dolo del reato di cui all’articolo 189 commi 6 e 7 C.d.S.
Cassazione Penale, Sez. IV sent. 15712/2013
ABSTRACT
L‘obbligo imposto all’utente della strada dall’art. 189 C.d.S., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento è di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona. E’ pur vero che è stato affermato costantemente da questa Corte […] che nel reato di fuga, previsto dall’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.