No al mantenimento per il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e sia senza lavoro stabile: potrà rivolgersi allo Stato chiedendo di accedere ai diversi strumenti di dimensione sociale
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Inoltre, ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 28/10/2024, n. 27818
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Relatore
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19395/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in BARCELLONA POZZO DI GOTTO VIA ISONZO, N. 31/D, presso lo studio dell’avvocato BILARDO SANTA (Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale.
-ricorrente-
contro
B.B.
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 151/2023 depositata il 22/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso del 23/03/2015 B.B. propose dinanzi al Tribunale di Messina il procedimento di separazione giudiziale dal coniuge A.A., chiedendo la separazione con addebito, l’affidamento esclusivo della figlia minore C.C., l’assegno di mantenimento di Euro 1.200,00 mensili, di cui Euro 700,00 quale contributo per il mantenimento della figlia e Euro 500,00 per se medesima, nonché l’assegnazione della casa familiare di proprietà del marito. A.A. non si oppose alla domanda di separazione chiedendo che venisse disposto: a) la reiezione della richiesta di mantenimento per la moglie stante la giovane età, l’abilità al lavoro della stessa e l’esiguità del reddito percepito; b) l’affidamento condiviso della figlia con domiciliazione prevalente presso la madre; c) l’obbligo di contribuire al mantenimento della stessa figlia nella misura proporzionata al proprio reddito di Euro 50,00 mensili.
Con sentenza n. 821/2021 il Tribunale di Messina accolse la domanda di addebito avanzata dall’attrice, respingendo l’analoga domanda di quest’ultimo a carico della prima, dispose l’obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento della figlia, divenuta nelle more maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di Euro 200,00 mensili con aggiornamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché l’obbligo di mantenimento dell’attrice nella misura di Euro 300,00 mensili con aggiornamento Istat, oltre ancora il pagamento delle spese processuali.
A.A. propose appello avverso la decisione del Tribunale, cui resistette B.B.
La Corte di appello di Messina ha respinto interamente il gravame, condannando l’appellante alle spese di giudizio.
A.A. ha proposto ricorso con sei mezzi illustrati con memoria, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. B.B. è rimasta intimata.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- I motivi di ricorso svolti sono i seguenti:
I) PRIMO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – erronea e/o illegittima valutazione delle risultanze istruttorie – violazione delle norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 c.p.c. – 116 c.p.c – 118 disp. di attuaz. c.p.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 – 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente critica la valutazione compiuta dalla Corte di appello in merito alle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del primo grado di giudizio e propone una personale disamina delle stesse e una sua ricostruzione fattuale.
II) SECONDO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio emergenti dalla documentazione in atti -violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 – 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta l’omesso esame dei seguenti documenti: la querela contro la resistente, la sentenza penale di assoluzione del ricorrente per fatti su cui si fonda l’addebito, la documentazione sanitaria e reddituale del ricorrente.
III) TERZO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 151 c.c., 156 c.c., 2697 c.c., in materia di addebito della separazione ed obbligo di mantenimento del coniuge, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 – 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che l’addebito della separazione posto a suo carico non sarebbe stato provato e ne deduce che la moglie non ha alcun diritto al mantenimento.
IV) QUARTO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 c.p.c, 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 2697 c.c. -337-septies c.c., in materia di assegno di mantenimento della figlia, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 – 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente si duole che sia stata respinta la domanda di cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia da tempo maggiorenne o di riduzione dell’assegno, nonostante questa non abbia intrapreso un percorso di studio e non si sia prodigata per trovare un lavoro, abbia intrapreso una stabile convivenza con un compagno che svolge attività lavorativa ed abbia avuto a sua volta una figlia (nata nel 2016).
V) QUINTO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., art. 336-sexies c.c, in materia di assegnazione della casa coniugale, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 – 4 e 5 c.p.c. Il ricorrente sostiene che, diventata maggiorenne la figlia, erano venute meno le ragioni che fondavano il provvedimento dell’assegnazione della casa familiare alla moglie.
VI) SESTO MOTIVO: carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 111 co. VI Cost., 115 – 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 183 c.p.c., 2697 c.c. per la non ammissione di mezzi istruttori in ordine alla richiesta di revisione delle condizioni economiche della separazione, in riferimento all’art. 360 co. 1, nn. 3 – 4 e 5 c.p.c.
3.- I primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
3.1.- I mezzi di ricorso, già dalla intitolazione e comunque dalla loro esposizione, risultano palesemente inammissibile, risolvendosi nella commistione di diversi profili di doglianza, finanche tra loro incompatibili, oltre che inestricabilmente combinati (stante la prospettazione di errores in iudicando, di errores in procedendo, dell’omesso esame di documenti e del vizio motivazionale), volti, in ogni modo a sollecitare una diversa ricostruzione ed un differente apprezzamento dei fatti.
Siffatti motivi di impugnazione richiederebbero, pertanto, “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (in tal senso, Cass. n. 21611/2013; conf. Cass. n. 7009/2017; Cass. n. 3170/2018).
3.2.- Va aggiunto che appare indubitabile che i motivi pretendano, in sede di legittimità, una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass. n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 6000/2022; Cass. n. 25915/2021), “non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative” (letteralmente Cass. n. 15235/2022; cfr. Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n. 8758/ 2017; Cass. n. 32026/2021; Cass. n. 9352/2022; Cass. n. 9021/2023).
I motivi in esame omettono di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009).
Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo, invece, la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 7523/2022).
3.3.- Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019).
Il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano la pronuncia di addebito della separazione e le statuizioni di carattere economico e propone censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità.
Va aggiunto che erroneamente il ricorrente deduce che la previsione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie sia conseguita alla pronuncia di addebito a suo carico e se ne duole, atteso che la decisione in esame sul punto è immune da vizi e si pone in linea con il seguente principio più volte affermato “Nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell’assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte.” (Cass. n. 5251/2017).
4.- Meritano accoglimento i motivi quarto e quinto, assorbito per quanto di ragione il sesto, da trattare congiuntamente perché riferiti alle domande concernenti la richiesta di cessazione e/o riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e di revoca dell’assegnazione della casa familiare, già collegata alla tutela del suo habitat.
4.1.- In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021). Inoltre, ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024).
4.2.- Nel caso in esame, la Corte di appello non si è attenuta a questi principi e non ha consentito l’espletamento di attività istruttoria volta a dimostrare l’assunto del ricorrente, nonostante fossero state esposte le ragioni poste a fondamento delle relative domande, di guisa che le relative censure vanno accolte.
5. – In conclusione, vanno accolti i motivi quarto e quinto, assorbito il sesto per quanto di ragione, inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento e la causa va rinviata per il riesame alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che si atterrà, nella delibazione del gravame, ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie i motivi quarto e quinto, assorbito il sesto per quanto di ragione, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2024.