Il Giudice non è tenuto a disporre in ogni caso la Ctu
Tribunale di Padova, Sez. II – sent. del 02.01.2013 – Giudice Dott. G. Bordon
“[…] Il giudice, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può avvalersi delle risultanze derivanti da atti d’indagini preliminari svolte in sede penale.
Il diritto alla prova non comporta il diritto delle parti ad ottenere sempre e comunque l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. La consulenza ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, mentre le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente.
L’ammissione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice con la indispensabile precisazione che il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa […]”.
Il Giudice non è tenuto a disporre in ogni caso la Ctu