Titolo

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Padre assente

Diritto di Famiglia

Il trasferimento all’estero del genitore collocatario: il giudice valuta solo l’interesse della prole (Trib. Firenze, Sent., 29/05/2024, n. 1710)

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo – l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Per modo che, ferma restando la libera scelta del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altro luogo unitamente ai minori, il giudice, ove non sia in discussione l’idoneità del medesimo genitore ad essere affidatario o collocatario dei figli, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 21054)

LA SENTENZA

Tribunale di Firenze, Sentenza del 29/05/2024, n. 1710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dr.ssa Silvia Governatori – Presidente

dr.ssa Daniela Garufi – giudice

dr.ssa Ilaria Benincasa – giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 1285 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2022

avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (…)

vertente tra:

(…), codice fiscale (…), rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CIANCHI in virtù di delega in atti

Ricorrente

e

CV, codice fiscale (…) rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA FORNESI e ALICE TALPINI in virtù di delega in atti

Resistente

Con l’intervento del Pubblico Ministero

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. SN ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CV , la quale, a propria volta, ha proposto contestualmente ricorso di divorzio.

A seguito della riunione dei giudizi, è stata espletata una istruttoria con documenti e c.t.u. psicologica, e all’udienza cartolare del 26/2/2024 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate.

2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.

Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il Tribunale di Firenze, con decreto n. 5295/2020, pubblicato in data 4/8/2020, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate (doc. 6).

Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4/2/2022), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.

Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.

Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. La figlia minore della coppia, AVS nata in data X (…), attualmente vive con la madre in Empoli, e frequenta il padre come indicato dal c.t.u. dr.ssa AC nella relazione depositata il 10/11/2023, ovvero fine settimana alternati, oltre a due giorni infrasettimanali (con un pernotto) nella settimana il cui weekend è di competenza materno, e un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana il cui weekend è di competenza paterno.

La consulenza tecnica si è resa necessaria a causa della intensa conflittualità che connotava il rapporto tra le parti (la madre aveva chiesto l’affido super-esclusivo della minore e una riduzione degli incontri tra A e il padre) e anche in relazione alla richiesta di VC di trasferirsi in Svizzera dal compagno insieme alla figlia, richiesta cui il padre si è opposto.

Il c.t.u., con relazione congniamente motivata (alla quale si rinvia), ha concluso affermando che entrambi i genitori hanno instaurato un legame positivo con la figlia, e al momento appaiono ugualmente idonei ad esercitare la loro responsabilità nei confronti della stessa.

Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione tecnica, A deve essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto peraltro dagli stessi in sede di precisazione delle conclusioni, non essendovi ragioni per detlettere dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell’unione familiare.

3. In merito alla collocazione della bambina, si deve premettere che la madre ha dichiarato di essere in procinto di trasferirsi a Lugano, in Svizzera, dove ella ha un progetto di vita con l’attuale compagno, e dove ha reperito un lavoro (v. interrogatorio libero della C espletato da ultimo all’udienza del 21/2/2024).

Di fronte alla decisione già assunta dalla madre, il Tribunale deve dunque stabilire se sia più opportuno mantenere ferma l’attuale collocazione della bambina presso la madre, autorizzando, di conseguenza, il trasferimento di A in Svizzera (come richiesto dalla C , oppure modificare la collocazione della minore, spostandola presso il padre a Fucecchio.

Orbene, occorre rilevare che il padre non ha domandato la collocazione di A presso di sé, avendo invece, nelle conclusioni precisate nella nota scritta depositata il 26/2/2024, espressamente domandato la collocazione della figlia presso la madre.

Il S , in effetti, ha richiamato de plano le conclusioni già precisate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., senza neppure considerare l’ipotesi del trasferimento in Svizzera della madre – trasferimento di per sé del tutto lecito, non potendo essere ostacolata la libertà di movimento delle persone, garantita anche costituzionalmente – nonostante che la C , all udienza del 21/2/2024, avesse già dichiarato che si sarebbe comunque trasferita in Svizzera.

Il tenore delle conclusioni paterne consente dunque di desumere una indisponibilità del S a gestire la bambina per la maggior parte del tempo, come invece accadrebbe dopo il trasferimento della madre a Lugano, in caso di collocazione della figlia in Fucecchio presso il padre.

Si deve poi rilevare che secondo il c.t.u. “per età e per i bisogni di identificazione con la figura materna e sulla base delle osservazioni effettuate, non vi sono motivi per modificare l’attuale collocamento della minore presso la madre che si dovrà fare garante di mantenere l’accesso al contesto paterno” (v. relazione pag. 37).

Sulla base di quanto osservato, il Tribunale ritiene di dovere mantenere ferma la collocazione di A presso la madre, e di conseguenza ne autorizza il trasferimento a Lugano, in Svizzera.

A potrà cominciare a Lugano la scuola primaria, instaurando nuove amicizie, e potrà comunque mantenere un solido rapporto con il padre ed il nucleo paterno, grazie anche ai numerosi periodi di vacanza previsti dalle scuole svizzere durante l’anno. Autorizzando il trasferimento della minore in Svizzera, risultano assorbite le domande paterne relative al rilascio dei documenti validi per l’espatrio e relative alla possibilità per A di espatriare.

4. In merito alla frequentazione tra NS e la bambina, si ritiene congruo quanto proposto dal c.t.u. alle pagg. 39 e ss. della relazione, con indicazioni alle quali la madre ha sostanzialmente aderito.

Pertanto, il Tribunale prevede che, a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in Svizzera, durante il periodo scolastico padre e figlia si incontrino due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio; la madre dovrà, a proprie spese, accompagnare A presso il padre e poi riportarla presso la propria abitazione; questi periodi permetteranno alla bambina di frequentare anche la famiglia patema, mantenendo un legame con i nonni.

Il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica sera in modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e conoscere la rete amicale della bambina.

Nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con ciascun genitore. I genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso di mancato accordo, A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’ 1 al 15 agosto con il periodo dal 16 al 31 agosto.

Nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per l’intera settimana di vacanza “autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera settimana di vacanza in occasione del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la settimana di Pasqua.

Nel periodo natalizio deve essere privilegiata la relazione con il padre e le vacanze andranno suddivise con la seguente programmazione che si alternerà ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30 dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal 30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre; oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con la madre.

5. In ordine al mantenimento di A il Tribunale osserva che. in ragione della prevalente collocazione della figlia presso la madre, deve essere posto a carico del padre l’onere di contribuire anche in via indiretta al mantenimento della figlia, attraverso il pagamento alla C di un assegno periodico.

In merito all’entità di detto assegno, risulta congruo l’importo sostanzialmente concordato dalle parti (nella comparsa conclusionale, a pag. 13, il S ha dichiarato di accettare sul punto le richieste materne), ovvero Euro 570,00 mensili, tenuto conto dei diversi tempi di permanenza della figlia presso i genitori, dell’atto che entrambe le parti lavorano ed abitano con compagni con i quali possono condividere le spese.

Le spese straordinarie necessarie per A graveranno sul padre nella misura del 70% e sulla madre nella misura del 30%, come già previsto nella separazione omologata, e come concordato tra i genitori anche nel presente giudizio; per la regolamentazione di dette spese, occorrerà fare rinvio al Protocollo presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011, secondo quanto richiesto dalle parti.

6. Tenuto conto dell’accordo raggiunto dai genitori in merito alle questioni economiche, e della circostanza che la situazione fattuale è mutata in corso di causa, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

Le spese di c.t.u., liquidate con precedente decreto, devono essere poste in via definitiva carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna, considerato il comune interesse dei genitori a verificare le condizioni della minore ed i rapporti della stessa con ciascuno di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,

– pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiesole (FI) in data (…) 2018 da SN , n. a S. M. (P.) il X (…), e CV n. a E. (F.) il X (…), trascritto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesole al n. X , parte X serie X, anno 2018;

– la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguilo del matrimonio;

– ordina all’Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all’annotazione della presente sentenza;

– affida AVS ad entrambi i genitori in via condivisa;

– colloca AV presso la madre, e ne autorizza il trasferimento a Lugano (Svizzera) con VC

– a decorrere da quando AV si sarà trasferita con la madre in Svizzera, durante il periodo scolastico la figlia frequenterà il padre due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio; la madre dovrà accompagnare A a proprie spese presso il padre e poi riportarla presso la propria abitazione; il padre potrà raggiungere A per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica sera in modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e conoscere la rete amicale della bambina;

nel periodo estivo il collocamento sarà alternato ed organizzato in periodi di una settimana con ciascun genitore; i genitori potranno trascorrere periodi di villeggiatura con la bambina per 15 giorni anche consecutivi, la cui calendarizzazione andrà concordata entro il 31 maggio di ogni anno; in caso di mancato accordo. A alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall’1 al 15 agosto con il periodo dal 16 al 31 agosto; nel periodo invernale il padre potrà stare con la figlia, ogni anno, per l’intera settimana di vacanza “autunnale” prevista dal calendario scolastico svizzero; per l’intera settimana di vacanza in occasione del Carnevale prevista dal calendario scolastico svizzero; la settimana di Pasqua;

nel periodo natalizio le vacanze andranno suddivise con la seguente programmazione che si alternerà ogni anno: periodo dal 25 dicembre ore 11,00 al 30 dicembre ore 11,00 con la madre, e periodo dal 30 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con il padre; oppure periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 11,00 con il padre e periodo dal 31 dicembre ore 11,00 al 6 gennaio con la madre;

– pone a carico di NS l’obbligo di corrispondere a VC l’importo mensile di Euro 570,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;

– pone le spese straordinarie necessarie per AV a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione al Protocollo presso il Tribunale di Firenze dell’anno 2011 ;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;

– pone le spese di c.t.u. in via definitiva carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’alt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898.

Conclusione

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2024.

 

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