Se nell’incidente è coinvolto un solo veicolo, al trasportato si applica l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni con prova liberatoria a carico del vettore
L’azione diretta prevista dall’art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Ne consegue che…
nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
In tale ultimo caso, alla luce dell’art. 2054, primo comma c.c., l’onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all’art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ipotesi sostanzialmente analoga all’esimente del caso fortuito.
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 10/01/2024, n. 1044
LA SENTENZA
(Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente, Dott. MOSCARINI Anna – Relatore)
(omissis)
Svolgimento del processo
A.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della Fata Assicurazioni Danni Spa e di B.B. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli del 20/2/2019 con cui è stato confermato il rigetto, pronunciato in primo grado dal Giudice di Pace di Portici, della sua domanda volta alla condanna della predetta compagnia, in quanto assicuratrice del B.B., al risarcimento dei danni subìti quale terzo trasportato a bordo del motociclo di proprietà del B.B. a seguito di sinistro occorso in data 11 luglio 2020; fissato il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; il ricorrente ha depositato memoria; con ordinanza interlocutoria n. 32743 del 09/11/2021 la Sesta-3 Sezione di questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato B.B., non risultando nei suoi confronti perfezionata la notifica del ricorso. Il A.A. vi ha dato tempestivo adempimento ed il B.B. è rimasto intimato; il ricorso è stato quindi nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; con ordinanza n. 10616 del 2022 la Sesta-3 Sezione di questa Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili sulla questione di massima di particolare importanza rimessa da questa Terza Sezione con ordinanza interlocutoria n. 40885 del 20/12/2021, relativa ai presupposti di operatività dell’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005; a seguito del deposito della sentenza Cass., S.U., n. 35318 del 30/11/2022 il ricorso è stato quindi nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
Motivi della decisione
occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è proposto da A.A., rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Amedeo Di Segni e dall’avvocato Renato Veneruso; il secondo non risulta essere iscritto all’albo speciale dei cassazionisti; essendovi procura anche disgiuntiva ed essendo stata la procura autenticata dall’avvocato Amedeo Di Segni, il ricorso è ammissibile in quanto sottoscritto da quest’ultimo; si procede allo scrutinio dei motivi; con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per avere il Tribunale ritenuto, quale presupposto indefettibile per l’applicazione della norma (e quindi per l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), l’essere il danno conseguenza dello scontro tra due veicoli, risultando per tal motivo malamente invocata la norma nel caso in cui il trasportato lamentava lesioni per caduta da un motociclo in difetto di coinvolgimento di altro veicolo; il motivo va rigettato sulla base della pronuncia di questa Corte S.U. n. 35318 del 30/11/2022 secondo cui “L’azione diretta prevista dall’art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”; con il secondo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha determinato una inversione dell’onere della prova degli elementi costituitivi del danno ponendolo in capo al terzo trasportato quando, ai sensi dell’art. 2054, 1° co. c.c., è il conducente che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; inoltre, la impugnata sentenza non ha considerato la corresponsabilità del conducente e quella del titolare della strada che non aveva rimosso il pietrisco; il motivo è fondato alla luce del principio di diritto fissato da Cass., 3, n. 17963 del 23/6/2021 secondo cui “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito”; il Tribunale ha ignorato il primo co. dell’art. 2054 c.c. sicché il motivo va accolto, la sentenza cassata in parte qua con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per la liquidazione delle spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 18 ottobre 2023.
Depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024.