Secondo la Cassazione, il giudice deve analizzare in modo specifico il contributo causale del pedone e del conducente, senza applicare criteri generici nella ripartizione della responsabilità
IL FATTO
Un pedone era stato investito da un veicolo sconosciuto mentre percorreva una strada a senso unico, priva di marciapiede, con le spalle rivolte al traffico.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE
In materia di responsabilità da sinistri stradali con investimento di pedoni, la determinazione del concorso di colpa deve essere fondata su una valutazione rigorosa e motivata delle condotte delle parti coinvolte. Il giudice non può limitarsi ad attribuire una percentuale di responsabilità senza spiegare i criteri adottati per la ripartizione della colpa.
L’accertamento del concorso colposo del pedone deve essere effettuato attraverso un confronto ipotetico tra gli esiti della condotta tenuta e quelli che si sarebbero verificati con una condotta alternativa corretta, secondo il metodo controfattuale richiesto dall’art. 1227 c.c..
Una motivazione carente, illogica o meramente apparente, che non consenta di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice, integra un vizio della sentenza, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione.
Ed invero…
Il Giudice di Pace e il Tribunale di Nola avevano attribuito il 50% della responsabilità al pedone, senza però giustificare dettagliatamente tale ripartizione della colpa. La Cassazione ha ritenuto che il giudizio di merito non abbia effettuato un’adeguata comparazione delle colpe, limitandosi a confermare la decisione di primo grado senza una vera analisi delle cause dell’incidente.
Per questo motivo, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Nola e rinviato la causa, sottolineando che, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è prevalente, ma l’eventuale concorso di colpa del pedone deve essere accertato con un rigoroso esame delle circostanze concrete, come richiesto dagli articoli 2054 e 1227 del Codice Civile.
IL PASSO SALIENTE
“In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l’iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)”
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 03/03/2025, n. 5594
(Omissis)
Svolgimento del processo
1. A.A. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Nola ASSICURAZIONI GENERALI Spa, nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di essere risarcito dei danni subiti il 19.10.2009 in Comune di V, quando, percorrendo a piedi via (Omissis), fu investito da un autoveicolo rimasto sconosciuto, che lo colpì da tergo con lo specchietto laterale sinistro. Il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 2467/2012 condannò ASSICURAZIONI GENERALI Spa al pagamento di Euro 2.099,92 in favore dell’attore nell’accertato concorso colposo di quest’ultimo per aver proceduto dando le spalle ai veicoli in circolazione, ma, data l’impossibilità di stabilire l’incidenza delle singole colpe, riconobbe “il concorso di colpa nella misura del 50% a carico del conducente il veicolo rimasto ignoto”.
2. Il Tribunale di Nola con sentenza n. 928/2021, pubblicata il 12.5.2021, rigettò l’appello proposto dal D’Avanzo, gravandolo delle spese del grado in favore della costituita compagnia di assicurazioni.
Il Tribunale di Nola, sulla premessa che il primo giudice aveva applicato l’art. 1227 cod. civ. e non l’art. 2054, comma secondo, cod. civ. al fine di valutare la condotta concorrente del pedone, a tanto non ostando il fatto che non potesse ritenersi superata la presunzione a carico del conducente dell’autovettura, confermò la corresponsabilità in misura paritaria a carico del pedone “per essersi posto in marcia lungo una strada a senso unico e priva di marciapiede volgendo le spalle (alle) vetture che sopraggiungevano da tergo”, mentre “le ordinarie norme prudenziali” avrebbero dovuto sconsigliare l’utilizzo di tale strada.
3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il D’Avanzo, sulla base di quattro motivi. ASSICURAZIONI GENERALI Spa è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n.
4. cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente si duole per aver ritenuto il Tribunale il concorso colposo a suo carico sul presupposto che la strada percorsa fosse a senso unico e priva di marciapiede e, quindi, l’utilizzo da parte del pedone sarebbe stato sconsigliato secondo le “ordinarie norme prudenziali”. Tale decisione secondo il ricorrente poggia su una motivazione apparente ed illogica, perché la regola di giudizio indicata porterebbe a ritenere che nei centri storici, connotati da strade a senso unico, prive di marciapiede e ingombre di veicoli in sosta, i pedoni non dovrebbero circolare. Conseguentemente, la regola di giudizio sostenuta non troverebbe alcun riscontro nelle “ordinarie norme prudenziali”, poggiando su una motivazione apparente ed illogica frutto di una mera congettura. 2. Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.
Il ricorrente assume la nullità della sentenza impugnata sulla base di una grave carenza della motivazione, perché apparente ed illogica, in quanto postulante il contrasto con le “ordinarie norme prudenziali” della sua condotta per aver percorso una strada a senso unico e priva di marciapiedi, mentre ne sarebbe stato sconsigliato l’utilizzo da parte del pedone.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. – nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (v. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054; nonché “ex multis”, Cass., sez. III, 20 novembre 2015, n. 23828; 5 luglio 2017, n. 16502; sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248).
Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (v., Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; nonché, più di recente, Cass., sez. 6-V, 23 maggio 2019, n. 13977), o perché non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, cosi aa non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass., ord., n. 13248 del 30/06/2020; Cass., ord., n. 9105 del 7/04/2017), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (v., Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. 6-III, 25 settembre 2018), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (v., da ultimo, Cass., sez. 6-lav., 25 giugno 2018, n. 16111; sez. III, 25 settembre 2018; sez. I, 25 giugno 2021, n. 18311; sez. III, 6 novembre 2023, n. 30579), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20721). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass., sez. un., 8053/2014 cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass., sez. I, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez., 3 marzo 2022, n. 7090). 2.1. La sentenza oggetto di impugnazione si espone ad un primo rilievo critico, poiché, nell’applicazione dell’art. 1227 cod. civ., dalla motivazione non è percepibile il fondamento della decisione, che ha portato alla conferma dell’uguale apporto concausale a carico del pedone.
Infatti, il Tribunale ha precisato che il concorso di colpa affermato in primo grado poggiava non sull’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ma “piuttosto” sull’art. 1227, comma primo, cod. civ., suscettibile di rilievo d’ufficio, e che la “presunzione di colpa” a carico del conducente di un veicolo investitore “non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ….” (in tal senso è stato richiamato il dictum di Cass., sez. III, 17 gennaio 2020, n. 842, salvo doversi precisare che tale statuizione è stata resa in vicenda nella quale era emerso “l’anomalo comportamento del pedone – seduto di notte su strada non illuminata”). Sulla base di tale premessa il Tribunale ha poi concluso nel ritenere condivisibile il riconosciuto concorso colposo del pedone per aver percorso una strada a senso unico, priva di marciapiede e volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano da tergo, sì che secondo le “ordinarie norme prudenziali” ne sarebbe stato sconsigliato l’uso da parte del pedone.
2.2. L’art. 1227, comma primo, cod. civ. prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull’an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L’applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell’entità delle conseguenze derivate da quella ascrivibile al creditore.
Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell’offensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all’altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno. Tale valutazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l’operazione a parti invertite.
In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l’iter logico da seguire deve: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata; b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta; c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b) (v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804, resa in vicenda denunciante un grave vizio motivazionale in relazione all’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.; sempre a proposito dello specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, v., altresì, Cass., sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).
Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad enunciare la colpa del pedone nella misura del 50% e si è così espresso: “… questo giudice condivide, altresì, la valutazione effettuata in primo grado in ordine al contegno effettivamente tenuto dal pedone in concreto, ravvisando in capo a questi una (cor)responsabilità pari al 50%, per essersi posto in marcia lungo una strada a senso unico e priva di marciapiede, volgendo le spalle (alle) vetture che sopraggiungevano da tergo”.
Così operando, il Tribunale solo in apparenza ha proceduto alla comparazione delle condotte colpose e delle entità delle conseguenze, essendosi limitato ad enunciare tautologicamente la condivisione della decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace, il quale affermò “il concorso di colpa nella misura del 50% a carico del conducente il veicolo rimasto ignoto”, senza spiegare in alcuno modo le ragioni alla base del ritenuto concorso paritario e considerando solo la condotta del pedone. Per converso, in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 cod. civ. – che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto (Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433).
3. La sentenza impugnata, pertanto, si espone ad un secondo rilievo critico, afferente al piano della illogicità della motivazione (sul rilievo dell’illogicità della motivazione nel nuovo quadro del controllo esterno della motivazione nel giudizio di legittimità, v. Cass., sez. III, 24 luglio 2024, n. 20661; sez. lav., 5 agosto 2021, n. 22366; sez. 6-I, 26 febbraio 2020, n. 5279; sez. II, 14 giugno 2019, 16061), poiché nella specie la motivazione poggia su affermazioni illogiche e meramente assertive, in quanto il Tribunale ha ravvisato in capo al pedone una corresponsabilità del 50%, evidenziando che lo stesso si era posto in marcia lungo una strada a senso unico e priva di marciapiede volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano e ritenendo che tali caratteristiche della strada “avrebbero dovuto sconsigliarne l’utilizzo da parte del pedone, secondo le ordinarie norme prudenziali”, affermazione, questa, del tutto apodittica e contraria ad ogni logica, così da rendere la pur esistente motivazione sostanzialmente apparente. Ogni altra questione pure proposta con il mezzo all’esame resta assorbita.
4. L’accoglimento del primo motivo, nei sensi appena precisati, determina altresì l’assorbimento dei restanti motivi di impugnazione, evidenziandosi, per completezza, che:
– con il secondo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1227 e 2054 cod. civ. (in via subordinata rispetto al precedente motivo il ricorrente lamenta che, pur a voler ammettere un concorso di colpa a suo carico, la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 1227, comma primo, e 2054, comma primo, cod. civ.);
– con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1224 cod. civ. per la mancata attribuzione degli interessi compensativi, oltre la rivalutazione, su quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, quale componente implicitamente inclusa nella domanda di risarcimento del danno;
– con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza del primo giudice in ordine al mancato riconoscimento degli interessi compensativi.
5. Accolto il primo motivo nei sensi sopra precisati ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi precisati in motivazione, e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato.
Conclusione
Cosi deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2025.