Titolo

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provocato l’incidente stradale

Danno da cose in custodia Infortunistica Stradale Responsabilità civile

Infortunistica stradale: la violazione di una norma cautelare non determina automaticamente una responsabilità civile (Cass. 14885/19)

La violazione di una norma cautelare (ad es. guida in stato di ebbrezza) può risultare irrilevante in relazione all’evento dannoso in concreto verificatosi

Circolazione stradale – Responsabilità civile da incidenti stradali – Infrazione di una norma cautelare – Evento non causalmente ricollegabile all’infrazione – Responsabilità civile del trasgressore – Non sussiste

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti a seguito della perdita di controllo di un motoveicolo e della conseguente caduta del conducente, verificatasi a causa della presenza al centro della strada di un tombino, aveva determinato nella misura dell’80% la partecipazione concorsuale del danneggiato per non avere tenuto la destra e per avere circolato contromano, nonostante che la violazione di tali norme non fosse da porsi in relazione all’evento dannoso in concreto determinatosi). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 09/05/2017)

In sostanza,

l’inosservanza di una norma cautelare non comporta alcuna colpa ascrivibile automaticamente all’agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l’inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d’esame.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sez. III, Sentenza del 31/05/2019, n. 14885

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa in data 9/5/2017, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da C.R., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Schio al risarcimento, in favore del C., dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza di una caduta avvenuta in corrispondenza di un tombino sporgente dal piano della sede stradale sul quale il C. era transitato in sella al proprio ciclomotore.

2. A fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come la caduta dell’originario attore fosse stata provocata dall’imprevedibile e inevitabile insidia costituita dalla sporgenza del tombino dal piano della sede stradale, ma anche, quale elemento concausale del fatto, dal comportamento gravemente colposo del danneggiato, transitato a bordo del proprio ciclomotore contromano e in stato di ebbrezza, sì da giustificare i termini della partecipazione concorsuale del danneggiato nella misura dell’80%.

3. Avverso la sentenza d’appello, C.R. propone ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi d’impugnazione.

4. Il Comune di Schio resiste con controricorso.

5. Il C. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria, fondata su contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, con particolare riguardo all’individuazione del ruolo concausale del danneggiato nella provocazione della caduta oggetto dell’odierno esame.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di precisare in modo concreto se il contributo causale addebitato al Comune di Schio in relazione alla provocazione del sinistro fosse riferito alla mancata eliminazione dell’anomalia stradale (sulla base del presupposto colposo di cui all’art. 2043 c.c.), ovvero alla causalità della cosa in custodia (ovvero ad entrambi i presupposti), con il conseguente omesso esame della questione da esaminare in relazione all’art. 2051 c.c..

3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonchè per violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato le circostanze della mancata presegnalazione del tombino, la non preavvisistabilità dello stesso e l’inevitabilità della caduta, ai fini dell’attribuzione del ruolo concausale del comportamento del danneggiato nella provocazione della caduta, arrivando ad attestare la partecipazione causalmente rilevante del ricorrente alla determinazione del sinistro in contrasto con i principi di diritto stabiliti dagli artt. 1227 e 2051 c.c..

4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condotto la comparazione della gravità delle colpe dell’ente pubblico e del danneggiato nella considerazione della partecipazione di ciascuno alla provocazione delle conseguenze derivate da ciascun comportamento.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 41 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilevanza causale al comportamento del danneggiato consistente nella marciare contromano in violazione dell’art. 143 C.d.S., e nel non aver circolato con traiettoria rettilinea, senza avvedersi dell’irrilevanza causale della prima norma cautelare e dell’inesistenza di alcuna norma cautelare concernente il secondo comportamento indicato.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale conferito rilevanza causale alla guida in stato di ebbrezza del danneggiato, pur quando l’ottemperanza della norma penale e cautelare violata non avrebbe in ogni caso impedito la caduta dello stesso danneggiato sul tombino presente al centro della strada, con la conseguente irrilevanza causale del comportamento colposo contestato.

7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale apoditticamente affermato che lo stato di ebbrezza del danneggiato avrebbe influito anche sulle conseguenze dannose della caduta, senza articolare sul piano argomentativo, le ragioni dell’affermazione così riportata.

8. Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per error in procedendo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo all’adeguamento dell’importo risarcitorio alle specificità del caso concreto secondo le indicazioni riportate in ricorso.

9. Con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., dell’art. 185 c.p., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente applicato le c.d. tabelle di Milano, utilizzate ai fini della quantificazione del danno, senza provvedere a un’adeguata personalizzazione degli importi previsti da dette tabelle in relazione a tutte le circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso, nella specie totalmente trascurate dal giudice a quo, con la conseguente palese violazione del principio dell’integrale riparazione del danno.

10. Con il decimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di esaminare le domande del ricorrente intese a ottenere il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali connessi con la violazione degli ulteriori diritti fondamentali della persona rispetto a quello alla salute, con particolare riguardo al diritto alla piena dignità personale, alla sessualità, al diritto di farsi una famiglia, al lavoro e al diritto all’autodeterminazione.

11. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente quantificato il danno patrimoniale da perdita integrale e definitiva della capacità di guadagno, avendo il giudice d’appello provveduto a tale determinazione a distanza di vent’anni dal superamento del periodo di comporto e dal licenziamento, senza distinguere tra ratei stipendiali già perduti e quelli non ancora maturati al momento della decisione per i quali solamente poteva ritenersi adeguato il sistema della capitalizzazione anticipata ai fini del calcolo equitativa del danno.

12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione il criterio seguito nella determinazione del danno futuro connesso all’esigenza di assumere personale per l’assistenza domiciliare.

13. Con il tredicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente provveduto alla liquidazione del danno futuro consistente negli esborsi per il personale indispensabile ai fini dell’assistenza domiciliare, non avendo la corte territoriale adeguatamente individuato le effettive esigenze della vittima ai fini della determinazione delle somme da porre a base del procedimento di capitalizzazione anticipata dell’importo risarcitorio.

14. Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure.

15. Osserva preliminarmente il Collegio come la corte territoriale, nel procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale in esame, sulla scorta degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, abbia espressamente dichiarato di voler condividere la ricostruzione fatta propria dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alle modalità della traiettoria seguita dal ciclomotore condotto dall’odierno ricorrente in occasione dell’evento de quo, rilevando come il C. avesse verosimilmente seguito una “traiettoria curvilinea verso destra” che, secondo le osservazioni dello stesso c.t.u., avrebbe comunque determinato la caduta di qualunque ciclomotore, in ipotesi anche condotto da un soggetto versante in normali condizioni psicofisiche (“cioè non alterate dallo stato di grave ebbrezza” riscontrato nella persona del C.: cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

16. Ciò posto, pur condivisa tale premessa in fatto, il giudice a quo ha in ogni caso sottolineato come lo “stato di grave ebbrezza” del C. ebbe a integrare comunque un fattore concorrente nella causazione del fatto dannoso imputabile allo stesso danneggiato (cfr. pag. 11 e pagg. 12-13 della sentenza impugnata), in palese contrasto (e dunque in termini irriducibilmente contraddittori) con le indicate premesse del ragionamento mutuato dagli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, non avendo il giudice d’appello provveduto, nè ad argomentare alcunchè in relazione ai modi o alle forme di detta pretesa efficienza causale concorrente della condotta in stato di grave ebbrezza (rispetto a una situazione di fatto riconosciuta come tale da determinare eventi dannosi dello stesso tipo di quello considerato a prescindere dallo stato psicofisico del conducente), nè ad elaborare in modo concreto i modi e le forme della presunta incidenza di tale stato di ebbrezza sulla “reazione alla perdita di controllo del mezzo e alle modalità dell’impatto e della caduta” (v. pag. 13 della sentenza impugnata).

17. Sotto altro profilo, inoltre, la corte territoriale risulta aver attribuito una specifica rilevanza causale al comportamento tenuto dal C. in occasione del sinistro, consistito nell’aver proceduto “senza tenere la destra nel suo senso di marcia (il tombino è a centro strada)”, fuori dalla “corsia di propria pertinenza” e “contromano”, senza avvedersi che le norme cautelari così implicitamente invocate (l’obbligo di tenere la destra e di percorrere la corsia e la mano di propria pertinenza) non valgono ad assumere alcuna rilevanza causale in relazione allo specifico evento dannoso in concreto determinatosi (la caduta su un tombino posto al centro della strada), trattandosi di un evento palesemente estraneo al novero degli eventi specificamente cautelati da quelle norme di fondazione del rimprovero colposo.

18. Al riguardo, converrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 5729 del 27/02/2019, Rv. 652996 – 01). In particolare, vale sottolineare come l’individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi.

19. Accade talora infatti di ravvisare il ricorso di ipotesi in cui l’inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all’agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l’inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d’esame (cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 587 del 29/01/1982, Rv. 418329 – 01).

20. In breve, la dimostrazione della colpa non coincide con quella dell’infrazione a una qualunque norma cautelare, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla ricostruzione dello scopo di quest’ultima al fine di valutare in concreto il ricorso di uno specifico nesso di causalità tra la condotta considerata e l’evento esaminato.

21. Nel caso di specie, il giudice a quo risulta aver totalmente trascurato la considerazione, sul piano argomentativo, delle segnalate esigenze motivazionali, lasciando del tutto irrisolta la verifica dell’eventuale nesso causale (prima facie del tutto insussistente) tra la violazione delle regole cautelari consistenti nel dovere di procedere alla guida di un ciclomotore tenendo la destra e di percorrere la corsia e la mano di propria pertinenza, e l’evento dannoso consistito nella caduta su un tombino posto al centro della strada, ossia la verifica dell’appartenenza di quest’ultimo specifico evento al novero degli eventi specificamente cautelati da quelle norme di fondazione del rimprovero colposo.

22. Va infine osservato come la stessa corte territoriale abbia da ultimo attribuito uno specifico valore causale a un’indicazione di comportamento stradale (quello di “transitare sul tombino con moto rettilineo”: cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) che appare di per sè inidonea a integrare gli estremi di una qualche forma prescrittiva d’indole cautelare (neppure di tipo generico) in relazione alla specifica situazione di fatto considerata, là dove il giudice non provveda (come nella specie avvenuto) a corredare la valutazione operata di un’adeguata e pertinente allegazione di carattere argomentativo.

23. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del primo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso – e assorbiti tutti i restanti – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2019

 

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