Il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui a patto che tale comportamento rientri nel limite della prevedibilità
Di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell’opposto senso di marcia), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all’art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l’altrui imprudenza.
IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA
“In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita.
Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento.“
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 21/11/2024, n. 30089
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere Rel.
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13412/2021 R.G. proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato SOTTOSANTI GIUSEPPA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI Spa ASSICURATRICE UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSI ROSARIO LIVIO e ALESSI GAETANO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
– controricorrente –
Nonché contro
B.B.
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CALTAGIRONE n. 55/2020, depositata il 03/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
Svolgimento del processo
1.In data 18 ottobre 2006, in N, in corrispondenza dell’intersezione tra Via (Omissis) e V.le (Omissis) entravano in collisione l’autovettura Alfa 147 tg (Omissis), di proprietà di A.A. e condotta da C.C. e l’autovettura Fiat Punto tg (Omissis), condotta dalla proprietaria B.B.
Successivamente la B.B. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Niscemi la A.A., chiedendo che fosse accertata e dichiarato che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del C.C. e conseguentemente la A.A. fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro. 954,00 quale risarcimento del danno subito dalla propria autovettura Fiat Punto tg (Omissis), oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo ed alla rifusione delle spese processuali. A sostegno della sua domanda deduceva che: a) nella data sopra indicata, percorreva la Via (Omissis) a bordo della propria autovettura allorquando, mentre si accingeva a svoltare a sx per immettersi in V.le (Omissis), in senso vietato con direzione Caltagirone, era sopraggiunta l’auto condotta dal C.C. che aveva urtato la sua auto, provocando i danni sopra indicati; b) di aver richiesto, senza riscontro, alla A.A. di conoscere la compagnia di assicurazione dell’autovettura di quest’ultima.
Si costituiva la A.A., contestando la domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale. In particolare sosteneva che: a) la B.B. la quale aveva richiesto il risarcimento dei danni alla Fondiaria Sai quale FGVS senza ottenere alcunché, proprio perché era stata la B.B. la responsabile del sinistro; b) precisamente nel luogo e nella data sopra indicati la B.B., alla guida della Fiat Uno, si era immessa sul V.le (Omissis), omettendo di rispettare il segnale di stop ed anche di rallentare, così finendo con l’investire l’auto Alfa 147 di sua proprietà e condotta dal C.C. (che, dopo aver eseguito una inversione di marcia, si era portato sul proprio margine destro direzione V e vedendo arrivare la Fiat Punto, aveva fermato la marcia e suonato il clacson); c) a seguito dell’urto la sua auto aveva riportato danni per Euro. 1.452,00, per i quali per l’appunto agiva in via riconvenzionale, dopo essersi rivolta alla SARA ASSICURAZIONI, compagnia che assicurava il mezzo attoreo, senza ottenere il ristoro richiesto. Pertanto, chiedeva termine per chiamare in giudizio detta compagnia.
Chiamata in causa e costituitasi in giudizio, la SARA ASSICURAZIONI contestava a sua volta la dinamica del sinistro, affermando sussistere la responsabilità del conducente dell’auto di proprietà della A.A. sulla base: sia di quanto dichiarato dalla B.B. nel modello CID, sia di quanto accertato dagli agenti di Polizia intervenuti sul luogo; sia infine delle stesse dichiarazioni rese dal conducente C.C., che peraltro era risultato aver circolato con veicolo sprovvisto di assicurazione. Sul quantum azionato dalla A.A. rilevava che lo stesso non risultava provato e comunque era eccessivo. Insisteva nel rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale e in subordine chiedeva che venisse dichiarato un concorso di colpa. Col favore di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle dichiarazioni raccolte dagli agenti di PS e della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante c.t.u. tecnica, ad esito della quale venivano sentito un teste. Veniva ammesso l’interrogatorio formale della B.B., che tuttavia non si presentava per renderlo.
Il Giudice di Pace di Niscemi, con sentenza n. 71/2001, in accoglimento della domanda della B.B., accertava l’esclusiva responsabilità della A.A., quale proprietaria dell’autovettura tg. (Omissis), condotta dal C.C., nella causazione del sinistro per cui era causa, e, per l’effetto, condannava la A.A. al pagamento di euro 883,14 (di cui Euro 100,00 per fermo tecnico) in favore della controparte a titolo di spese di riparazione del veicolo in sua proprietà. Condannava altresì la A.A. al pagamento delle spese del giudizio, sostenute dalla B.B. e dalla compagnia assicuratrice, terza chiamata.
La A.A. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo accertarsi l’esclusiva responsabilità della B.B. nella causazione del sinistro ovvero, in subordine, il suo concorso in pari percentuale. Chiedeva, inoltre, a tal fine ammettersi prova testimoniale con un teste, non sentito in primo grado, nonché sul proprio mezzo al fine di quantificare i danni da essa riportati.
In particolare, con il primo motivo di appello, deduceva vizio di ultrapetizione della sentenza gravata, avendo il Giudice di Pace riconosciuto in via equitativa anche il danno da fermo tecnico del veicolo, pur in assenza di specifica domanda dell’attrice. Con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza “per erronea valutazione dei fatti e delle prove assunte, motivazione illogica e ingiusta”. Lamentava, in particolare, che il Giudice di prime cure – nell’accogliere la domanda dell’attrice in primo grado e rigettare la domanda riconvenzionale, da lei esperita – non aveva tenuto conto, da un lato, che la B.B. non aveva provato la dinamica del sinistro e non si era presentata a rendere il disposto interrogatorio formale e, dall’altro, che lei aveva fornito la prova che il C.C., al momento dell’impatto, si trovava fermo, con la conseguenza che non aveva alcuna responsabilità nella causazione del danno. Con il terzo motivo lamentava “erronea e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2054 c.c., del 1 comma dell’art. 141 cds e del 1 e 5 comma dell’art. 145 cds”, non avendo la B.B. provato di aver adottato una corretta condotta di guida ed, anzi, non avendo la stessa rispettato il segnale di “STOP” prima di immettersi sul Viale (Omissis).
La B.B. e la compagnia SARA ASSICURAZIONI Spa si costituivano anche nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ex adverso proposta. In particolare, precisavano che la dinamica del sinistro, così come accertata nella sentenza di primo grado, era risultata dalle dichiarazioni che alla Polizia Stradale erano state rese non soltanto dallo stesso conducente, ma anche dal trasportato.
Il Tribunale di Caltagirone, quale giudice di appello, con sentenza n. 55/2020, confermava la sentenza di primo grado in punto di an debeatur, mentre in punto di quantum debeatur, in parziale accoglimento dell’appello, liquidava il danno subito dalla B.B. nella minor somma Euro 783,14, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro all’effettivo soddisfo, compensando le spese processuali nella misura dei 4/5 e ponendo il residuo quinto a carico della A.A. sia nei confronti della B.B. che nei confronti della compagnia.
2. Avverso la sentenza del giudice di appello la A.A. ha proposto ricorso a questa Corte.
Ha resistito con controricorso la compagnia assicuratrice, mentre la B.B. non ha svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Il giudice di appello nella impugnata sentenza – confermando in punto di an debeatur, la sentenza del giudice di primo grado –
a) quanto alla condotta di guida del C.C. (p.4), ha ritenuto provato che quest’ultimo in occasione del sinistro stava percorrendo contromano il Viale (Omissis), e, per tale ragione era venuto a collidere con l’auto della B.B. che, invece, stava svoltando per immettersi sul Viale da via (Omissis); ed ha aggiunto che non escludeva di per sé l’imputabilità del sinistro al C.C. la circostanza che lo stesso avesse arrestato la marcia, una volta accortosi che stava percorrendo la strada nel senso vietato (in quanto trattasi comunque di posizionamento “anomalo” sulla carreggiata, frutto di una manovra repentina, che aveva effettuato non appena si era avveduto di andare contro mano);
b) quanto alla condotta di guida della B.B. (p.5), ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal teste C.C. nell’immediatezza e in sede di giudizio non fosse risultato provato che: b1) la stessa non avesse rispettato il segnale di stop e fosse stata allertata dal segnalatore acustico di controparte; b) il C.C., avvedutosi di essere contromano, avesse lasciato uno spazio di manovra alla B.B.
Con la conseguenza che doveva escludersi che quest’ultima fosse l’esclusiva responsabile del sinistro.
2.La A.A. articola in ricorso cinque motivi, tutti in punto di an debeatur.
2.1. Con il primo la ricorrente, ai sensi dell’art 360 c.1 n. 4 e 5 denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc e 111 comma 5 Cost., per grave illogicità della motivazione e falso sillogismo ed anche in relazione agli artt. 115 e 116 cpc rispettivamente per avere considerato fatti immaginari, e per avere fatto malgoverno del principio di prudente apprezzamento delle prove, e/o per omesso esame di diversi fatti incontroversi ed incontrovertibili oggetto di discussione, decisivi per la controversia (quali la presenza della segnaletica verticale fuorviante ed il lungo lasso di tempo trascorso).
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello ha affermato:
-“La dinamica riferita da parte attrice (odierna intimata) in primo grado ha trovato, infatti, conferma nelle dichiarazioni rese nell’imminenza del sinistro sia dal conducente che dal trasportato e riportate nella relazione della Polizia Stradale in atti, né è stata smentita dalle dichiarazioni, imprecise e generiche, rese dal teste D.D.”;
-“Non esclude di per sé l’imputabilità del sinistro all’appellante la circostanza che lo stesso (conducente del veicolo della ricorrente) abbia arrestato la marcia”…” in quanto trattasi comunque di posizionamento “anomalo” sulla carreggiata,) frutto di una manovra repentina”. “Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l’esclusiva responsabilità di C.C. e, quindi, di A.A., quale proprietaria del veicolo, nella causazione del sinistro……..
“In particolare, risulta provato in giudizio che C.C. in data 18/10/2006, a bordo dell’autovettura targata (Omissis), si trovava a percorrere contromano il Viale (Omissis), venendo a collidere con l’auto dell’attrice che, invece, stava svoltando per immettersi sul Viale da via (Omissis).
“Non esclude di per sé l’imputabilità del sinistro all’appellante la circostanza che lo stesso abbia arrestato la marcia, una volta accortosi che stava percorrendo la strada nel senso vietato, in quanto trattasi comunque di posizionamento “anomalo” sulla carreggiata,) frutto di una manovra repentina, () (pagina 5) come riferito dallo stesso conducente e dal trasportato, effettuata non appena avvedutisi di andare contromano”.
-a pag. 6, 2 capov: “Il fatto incontestato che il conducente del veicolo in proprietà dell’odierna appellante…, si trovasse contromano sulla carreggiata, presupponeva, quantomeno la prova, da fornirsi da parte dell’appellante, che sussistevano le condizioni di spazio e il tempo per evitare il sinistro da parte della B.B.”;
-a pag 6, dalla 15 riga: “Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente ritenuto provata la dinamica dell’incidente per come descritta da parte appellata ed evidenziato come parte appellante non sia stata in grado di provare una dinamica sufficientemente chiara, precisa e coerente del sinistro occorso e della condotta tenuta dalla B.B.
Né può deporre in senso contrario la circostanza che quest’ultima non si sia presentata senza giustificato motivo a rendere l’interrogatorio formale, in quanto da ciò il giudice può unicamente trarre argomenti di prova, i quali devono comunque trovare riscontro e suffragio nelle ulteriori risultanze processuali”.
Si duole che il Tribunale, nel rigettare il secondo ed il terzo motivo d’appello, ha statuito che la dinamica del sinistro, riferita dalla B.B., era risultata provata dalle dichiarazioni (riportate nella relazione di PG) rese dal C.C. e dal D.D. (che viaggiava trasportato dal C.C.), mentre ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di giudizio.
Si duole altresì che il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio di prudente apprezzamento delle prove laddove il teste D.D. aveva riferito che la B.B. non aveva rispettato il segnale di STOP e, non fermandosi, era andata ad impattare con il suo veicolo che era già fermo.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’articolo 360 comma primo n. 3 c.p.c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, c. 1, 2043 c.c. e 1227 cc, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., per violazione della regola della causalità adeguata e della preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”), e per violazione delle norme in tema di rapporto di causalità, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato:
Si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la sua esclusiva responsabilità del sinistro, senza avere indagato sulla preponderanza della condotta omissiva e commissiva della intimata, la cui condotta invece sarebbe stata da sola sufficiente a provocare il sinistro.
Sottolinea che, se la B.B. si fosse arrestata allo STOP e non avesse proceduto nella svolta a sinistra con lo sguardo girato nel lato opposto, secondo la regola “della condicio sine qua non” di certo avrebbe avvistato il veicolo condotto dal C.C. (che si trovava fermo posizionato in controsenso) ed avrebbe arrestato tempestivamente il veicolo, e comunque, compiendo una svolta più ampia, essendovene lo spazio, avrebbe di certo evitato il sinistro.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art 360 c.1 n. 3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 CC in relazione all’art. 2054 cc 1 comma, nella parte in cui il giudice di appello ha attribuito l’onere della prova esclusivamente a lei, ed inoltre in violazione dell’art. 360 cpc n. 5 nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare che lei aveva ritualmente fornito la prova dei fatti dedotti.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello ha affermato:
-a pag. 5, 2 capov: “La dinamica del sinistro riferita da parte convenuta in primo grado e, in particolare, la circostanza del la B.B. non abbia rispettato il segnale di STOP, che la stessa fosse stata allertata dal segnalatore acustico di controparte e che quest’ultima, avvedutasi di essere contromano, abbia lasciato uno spazio di manovra all’attrice, non ha trovato, invece, adeguato riscontro nelle dichiarazioni dell’unico teste sentito in primo grado e chiamato a riferire su queste circostanze”;
Si duole che il giudice di appello, nel decidere sulla domanda principale proposta dalla B.B. e su quella riconvenzionale da lei proposta (domande che avevano formato entrambe oggetto di appello), ha posto soltanto in capo a lei l’onere probatorio, escludendolo invece qualsiasi onere probatorio per la B.B. (che nel giudizio di merito non aveva fornito alcuna prova, neanche indiziaria, ne documentale, ne testimoniale, né aveva reso l’interrogatorio formale, ne aveva contestato le circostanze di fatto, da lei dedotte, né aveva dedotto circostanze discolpanti).
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art 360 c.1 n. 3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cc 2 comma nella parte in cui il giudice di appello – avendo ritenuto che la B.B. non aveva fornito alcuna prova neanche indiziaria del proprio comportamento di guida e avendo ritenuto apoditticamente e con motivazione illogica (come denunciato con il 1 motivo di ricorso) non provate le circostanze da lei addotte – non ha neppure applicato in via subordinata il pari concorso di colpa, con conseguente esclusione della sua condanna alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed anzi con conseguente riconoscimento del favore di dette spese.
Sottolinea che lei aveva dimostrato in giudizio che al momento dell’impatto il conducente del suo veicolo era fermo e dopo essersi fermato, aveva fatto di tutto per evitare il sinistro azionando il segnalatore acustico per allertare l’appellata; mentre la B.B. non aveva provato il fatto contrario.
2.5. Con il quinto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art 360 c.1 n. 3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 141 cds e del 1 e 5 comma dell’art. 145 cds nella parte in cui il giudice d’appello ha affermato (pag, 6 dalla 7 riga):
“Va, inoltre, considerato che, a prescindere dal raggiungimento della prova in giudizio circa il rispetto o meno del segnale di STOP da parte dell’appellata, è verosimile che un veicolo che si immetta in una strada a senso unico, anche rispettando la segnaletica verticale, guardi unicamente nella direzione da cui possono giungere delle macchine, non potendo immaginare di trovare la carreggiata occupata da altro veicolo – in movimento o, addirittura, fermo – nel senso opposto”
Si duole che il giudice di appello – pur avendo accertato che la B.B.: a) circolava con lo sguardo girato nel lato opposto a quello di svolta; b) non si era arrestata allo STOP -non ha ritenuto detti comportamenti “violanti norme comportamentali di guida”
Sottolinea che i predetti comportamenti di guida erano stati entrambi eziologicamente incisivi nella causazione del sinistro, con la conseguenza che il giudice d’appello non avrebbe dovuto condannarla alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed anzi avrebbe dovuto riconoscerle il favore di dette spese.
3. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili.
L’inammissibilità del primo motivo consegue al fatto che: a) quanto alla deduzione della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., la relativa articolazione, basandosi su elementi aliunde (cioè sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, non è dedotta secondo i criteri a suo tempo indicati dalle Sezioni Unite, nelle note sentenze nn.8053 e 8054 del 2014 (che peraltro hanno sul punto ribadito un principio già risalente); b) quanto alla deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa articolazione, basandosi il motivo sulla critica della valutazione delle risultanze istruttorie, non è dedotta secondo i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, nonché, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
L’inammissibilità del secondo motivo consegue al fatto che, come anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 20870/2024), nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
Orbene, disattendendo il suddetto consolidato principio, la ricorrente non deduce in via diretta né la violazione né la falsa applicazione delle norme evocate, ma le deduce in via gradata rispetto alla sollecitazione a rivalutare emergenze istruttorie, come emerge dalle allegazioni di cui alla pag. 37, che inoltre rinviano alla stessa sollecitazione svolta con il motivo precedente.
4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono fondati nei termini di seguito indicati.
Il giudice di appello, traendo (a p. 6) le conclusioni di quanto in precedenza argomentato (pp. 4 e 5), ha testualmente affermato:
“Il fatto incontestato che il conducente del veicolo in proprietà dell’odierna appellante stesse percorrendo contromano o, più in generale, si trovasse contromano sulla carreggiata, presupponeva, quantomeno la prova, da fornirsi da parte dell’appellante, che sussistevano le condizioni di spazio e il tempo per evitare il sinistro da parte della B.B.
“Va, inoltre, considerato che, a prescindere dal raggiungimento della prova in giudizio circa il rispetto o meno del segnale di STOP da parte dell’appellata, è verosimile che un veicolo che si immetta in una strada a senso unico, anche rispettando la segnaletica verticale, guardi unicamente nella direzione da cui possono giungere delle macchine, non potendo immaginare di trovare la carreggiata occupata da altro veicolo – in movimento o, addirittura, fermo – nel senso opposto….
“Il Giudice di prime cure ha, pertanto, correttamente ritenuto provata la dinamica dell’incidente per come descritta da parte appellata ed evidenziato come parte appellante non sia stata in grado di provare una dinamica sufficientemente chiara, precisa e coerente del sinistro occorso e della condotta tenuta dalla B.B.”.
La sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ha addebitato alla A.A., odierna ricorrente, l’onere di fornire la prova della causazione o della concausazione del sinistro da parte della condotta di guida della B.B., in quanto, tanto affermando, il giudice di appello, ha violato le regole dell’onere della prova, come specificate dal primo comma dell’art. 2054 e gradatamente dal secondo comma dello stesso articolo.
I rilievi svolti con il quarto e quinto motivo si pongono su un piano conseguenziale.
Il Collegio rileva, peraltro, che l’unico modo per ritenere non fondati detti rilievi sarebbe il ritenere che il giudice di appello – nonostante le affermazioni, erronee nella logica indicata, contenute nella prima proposizione della pag. 6 della sentenza – abbia poi in realtà superato dette sue erronee affermazioni, nella proposizione successiva, là dove ha affermato che “è verosimile che un veicolo che si immetta in una strada a senso unico, anche rispettando la segnaletica verticale, guardi unicamente nella direzione da cui possono giungere delle macchine, non potendo immaginare di trovare la carreggiata occupata da altro veicolo – in movimento o, addirittura, fermo – nel senso opposto”.
Senonché, anche tale affermazione è errata in iure, in quanto non tiene conto del fatto che, nello specifico settore della circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti, purché rientri nel limite della prevedibilità.
In applicazione di detto principio, il conducente di un veicolo, che si immetta in una strada a senso unico, non può per ciò stesso ritenersi dispensato dal guardare se, nonostante il divieto, altro veicolo (o motocicletta o bicicletta) si trovi in detta strada, in quanto, non essendo imprevedibile detta possibilità, è tenuto a mantenere una visione completa dello spazio, in cui si sviluppa la propria condotta di guida, a garanzia della propria e dell’altrui incolumità (compresa quella dei pedoni).
Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente principio di diritto:
“In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita.
Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento”.
In applicazione di detto principio, il giudice di rinvio dovrà accertare se la condotta di guida del C.C. sia stata imprevedibile e se la B.B., guardando la strada, anziché girare lo sguardo sul lato opposto a quello di svolta, avrebbe avuto o no tempo per arrestare la marcia del proprio veicolo o avrebbe avuto spazio per effettuare una manovra di emergenza, evitando così il sinistro.
5. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione alla censura accolta.
Ne segue il rinvio al Tribunale di Caltagirone, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame dando applicazione ai principi, sopra esposti.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo;
– accoglie, per quanto di ragione, i motivi terzo, quarto e quinto;
– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Caltagirone, in diversa composizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2024.