Con la nuova disciplina, attuata con la legge 54/2006, il nostro ordinamento si è conformato alla normativa vigente negli altri Paesi europei che concedono uguali valore alle figure genitoriali: in Francia, Germania, Olanda e Svezia, l’affidamento congiunto costituisce la regola generale.In particolare, con riferimento all’assegnazione della casa coniugale, fino al momento dell’entrata in vigore della legge, la giurisprudenza, dopo alcuni contrasti, aveva strettamente correlato l’assegnazione della casa familiare all’affidamento della prole. Il principio, d’altronde, già previsto nella precedente formulazione dell’art. 155 c.c. secondo la quale “l’abitazione spetta di preferenza al coniuge a cui vengono affidati i figli”, era giustificato dalla necessità di preservare ai figli il più possibile l’habitat domestico, inteso come centro di vita e di affetti. Ora, in caso di separazione o divorzio, il nuovo testo dell’articolo 155-quater del codice civile, dispone che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Si tratta di un evidente rafforzamento della precedente legislazione, ed è facile prevedere che anche in caso di affidamento condiviso la casa familiare sarà assegnata al genitore convivente, in altre parole, al genitore insieme al quale i figli vivranno di più. Va rilevato, inoltre, che il testo novellato parla genericamente di figli, non distinguendo tra minorenni e maggiorenni, perciò la disposizione deve essere interpretata nel senso del diritto all’assegnazione della casa coniugale anche in presenza di soli figli maggiorenni, purchè conviventi ed economicamente non autosufficienti.Il nuovo art. 155 quater stabilisce anche che dell’assegnazionee il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. In altri termini. L’assegnazione costituirà per l’assegnatario un beneficio economico che andrà a diminuire l’assegno di mantenimento a favore.E’ così evidenziato il vantaggio economico collegato all’assegnazione della casa familiare.Va, in ogni caso precisato che, il coniuge assegnatario che non sia proprietario dell’immobile, perde il diritto di abitazione se non abiti più stabilmente nella casa, contragga nuove nozze o, anche solo, conviva more uxorio con un nuovo partner. In proposito va segnalato che mentre la circostanza delle nuove nozze del coniuge assegnatario della casa coniugale può essere provata documentalmente, la prova della convivenza di fatto è incerta e non documentale, tranne le ipotesi in cui tale convivenza risulti dai certificati di stato civile. Facile precedere che in caso di richiesta della revoca del provvedimento di assegnazione dell’abitazione coniugale per la permanenza nell’abitazione di un nuovo soggetto (il nuovo compagno di vita del genitore assegnatario), si instaurerà tra le parti uno spietato e lungo contenzioso su questa circostanza, non sempre di facile evidenza e prova, tanto più quando non ritratti di convivenze stabili. Va precisato che nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, potrà essere revocato il provvedimento di assegnazione in favore del genitore, mentre il figlio potrà comunque continuare ad abitare l’immobile.