Cassazione Penale – Sez. IV – Sent. n. 41415/2013
Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 C.d.S. – Sanzioni accessorie – Natura amministrativa – Giudizio penale – Applicabilità – Intervenuta prescrizione del reato – Applicazione successiva della sanzione amministrativa – Sussiste.
I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA
Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all’art. 91 disp. att. c.p.p., con riferimento al veicolo che, nella concreta fattispecie, non risulta essere stato sottoposto a confisca.
[omissis] Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
[omissis] la sanzione accessoria amministrativa, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato oggetto della sentenza di condanna o di applicazione della pena (conf.: Sez. 4, n. 6725 del 22/03/1999 Ud. – dep. 28/05/1999 – Rv. 213815; Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009 Ud. – dep. 23/10/2009 – Rv. 245525; Sez. 4, n. 4146 del 18/09/2000 Cc. – dep. 06/10/2000 – Rv. 217379, in relazione a sentenza di patteggiamento).
A conforto di detta interpretazione – vale a dire la possibilità di applicazione della sanzione accessoria prescindendo dalla prescrizione – vi è un ulteriore argomento con specifico riferimento alla sospensione della patente di guida: ed invero, in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all’atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond’è che, nella fase di esecuzione, la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell’imputato e sottratta dal periodo (che verrà) autonomamente stabilito dal giudice (così Sez. 4, n. 4146/2000, già sopra citata)
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
[omissis]
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia;
nei confronti di:
B.F. N. IL [OMISSIS];
avverso la sentenza n. 9249/2008 Giudice Udienza Preliminare di Brescia, del 30/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Romis;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di B.F. per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS); il ricorrente denuncia violazione di legge sul rilievo che: a) il giudicante avrebbe errato nel non disporre la confisca dell’auto alla cui guida il B. si era posto in stato di ebbrezza, trattandosi di statuizione obbligatoria in relazione al reato per il quale al B. è stata applicata la pena concordata tra le parti (con sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità): nel ricorso si precisa che il veicolo è di proprietà dello stesso B.; b) il giudicante avrebbe altresì errato nell’omettere di disporre la sospensione della patente di guida del B., sanzione amministrativa accessoria anch’essa obbligatoria.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine alla confisca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010, entrata in vigore nelle more del processo.
La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S., è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010, (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv.247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate, e per la natura amministrativa anche della procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente all’art. 91 disp. att. c.p.p., con riferimento al veicolo che, nella concreta fattispecie, non risulta essere stato sottoposto a confisca.
Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente, “amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), del codice della strada), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).
Sul punto concernente la confisca, l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale che si pronuncerà al riguardo tenuto conto di quanto sopra precisato, procedendo agli opportuni accertamenti in punto di fatto circa l’effettiva appartenenza al B. del veicolo condotto da quest’ultimo, così come precisato dal ricorrente P.G. il quale tuttavia non ha allegato alcuna documentazione a sostegno di tale assunto.
Parimenti fondata è la censura relativa all’omessa sospensione della patente di guida. Ed invero, come previsto dall’art. 186 C.d.S., per il reato in questione deve essere obbligatoriamente applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, come già a suo tempo ritenuto da questa Corte anche a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 8488 del 1998, Bosio, RV. 210981), prima delle modifiche apportate al codice della strada con le quali la sanzione amministrativa accessoria “de qua” ha formato oggetto di espressa previsione normativa quale conseguenza obbligatoria anche nel caso di sentenza di patteggiamento. Anche in proposito, dunque, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio.
Nè la disposizione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis – secondo cui in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità possa far seguito la revoca della confisca e la riduzione della durata della sospensione della patente di guida – può far venir meno l’obbligo per il giudice di applicare con la sentenza le sanzioni amministrative che non possono essere pretermesse in attesa dell’esito dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità e delle successive valutazioni al riguardo del giudice competente.
Non è di ostacolo all’annullamento della sentenza il rilievo che, nel frattempo, il reato ascritto al prevenuto è giunto a prescrizione in data 28.8.2013, non rientrando l’ipotesi in esame nell’ambito di applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 19.1.2000, ric. Tuzzolino, con la quale si è affermato che nel caso di condanna non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto od oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputato ma la sola quantificazione della pena.
Il caso di specie è, infatti, evidentemente diverso poichè in esso la impugnazione riguarda la omessa applicazione di sanzioni accessorie di natura amministrativa che devono accedere obbligatoriamente alla sentenza di condanna (o, come nel caso in esame, di patteggiamento). La speciale natura della sanzione – che non perde il suo carattere amministrativo per il solo fatto che l’applicazione è demandata al giudice in caso di accertamento di taluni reati – rende inapplicabile il principio affermato dalla Sezioni Unite poichè quando il gravame abbia devoluto unicamente la mancata applicazione di detta sanzione è evidente che tutti gli aspetti penali della regiudicanda, tra cui l’affermazione di responsabilità e la pena, debbono ritenersi coperti dal giudicato:
di tal che, la sanzione accessoria amministrativa, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato oggetto della sentenza di condanna o di applicazione della pena (conf.: Sez. 4, n. 6725 del 22/03/1999 Ud. – dep. 28/05/1999 – Rv. 213815; Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009 Ud. – dep. 23/10/2009 – Rv. 245525; Sez. 4, n. 4146 del 18/09/2000 Cc. – dep. 06/10/2000 – Rv. 217379, in relazione a sentenza di patteggiamento).
A conforto di detta interpretazione – vale a dire la possibilità di applicazione della sanzione accessoria prescindendo dalla prescrizione – vi è un ulteriore argomento con specifico riferimento alla sospensione della patente di guida: ed invero, in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all’atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond’è che, nella fase di esecuzione, la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell’imputato e sottratta dal periodo (che verrà) autonomamente stabilito dal giudice (così Sez. 4, n. 4146/2000, già sopra citata).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2013