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Procedura Civile

La contro eccezione: chi la propone deve non solo allegare ma anche provare il fatto nuovo (Cass. SS.UU. 5023/10)

La prassi suole denominare contro eccezione la difesa che si contrappone all’eccezione altrui e che non consiste in una contestazione soltanto generica

La parte che si vede opposta una eccezione può replicare variamente: negando il fatto nel quale essa si risolve, deducendone l’irrilevanza o l’avvenuta preclusione oppure contestandone l’efficacia mediante la proposizione di una propria eccezione, intesa nel preciso senso di allegazione di un fatto istintivo, modificativo o impeditivo della proposizione avversa. Anche la contro eccezione allarga l’oggetto del giudizio mediante la negazione di un fatto nuovo. In quanto caratterizzate dalla stessa natura dell’eccezione in senso proprio, le contro eccezioni sono assoggettate alle preclusioni che colpiscono queste ultime. Ne può costituire un esempio la deduzione dell’interruzione della prescrizione, opposta all’altrui eccezione di prescrizione, che è preclusa se tardivamente formulata e inammissibile se proposta per la prima volta in appello. In quanto fondate sulla negazione di un fatto nuovo, le eccezioni richiedono che tale fatto nuovo sia non soltanto allegato ma anche provato da chi la propone. Le sezioni unite della Corte di Cassazione (Sent. 3 marzo 2010 n. 5023) hanno affermato esser sufficiente che la prova emerga dalle risultanze in atti (Cfr. F. Bartolini, “Eccezioni e preclusioni nel processo civile“, II ed., pagg. 321-322,  2020 Giuffrè).

LA SENTENZA (estratto)

Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 3 marzo 2010 n. 5023

[…] l’interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di un’eccezione in senso stretto (Cass. S.u. 27 luglio 2005, n. 15661), cosicché il giudice deve rilevare d’ufficio i fatti che l’hanno determinata, se essi risultano da prove acquisite al processo, non essendo necessario che la parte difendendosi dall’eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta interruzione, e ciò perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del diritto per un tempo determinato, cosicché quando il diritto è stato in precedenza esercitato, l’eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve dichiararlo (vedi Cass. 28 marzo 2000, n. 3726). Ma, ai fini del rilievo di ufficio dell’interruzione, come già osservato, è indispensabile che i fatti che la integrano siano compiutamente allegati e comprovati; nei motivi di ricorso vi è soltanto un generico accenno all’instaurazione di giudizio di ottemperanza, senza neppure l’indicazione delle date degli eventi cui riconnettere gli effetti interruttivi, sicché resta preclusa per il giudice di legittimità la possibilità di rimproverare al giudice di merito l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’applicazione del principio di diritto sopra richiamato.[…]

Per un approfondimento sulle eccezioni (di merito) rilevabili d’ufficio o su istanza di parte vedi dott. Aldo GIULIANI – Giudice del Tribunale di TRENTO

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