LA VICENDA
Nell’ambito di un rapporto contrattuale tra società, il Tribunale ingiungeva il pagamento della somma di oltre 200mila euro come corrispettivo per l’attività eseguita. Seguiva la proposizione dell’opposizione e la revoca del provvedimento monitorio in accoglimento della deduzione difensiva secondo cui la cifra non era riconducibile alle attività previste dalle pattuizioni contrattuali. Ed invero, i giudici di merito avevano ritenuto carente la prova dell’accordo in ordine allo svolgimento dell’attività nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell’opponente e non fosse mai stata contestata in via stragiudiziale.
SECONDO GLI ERMELLINI infatti…
“la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di S.A.R.R., della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall’opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame).“
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sez. II, sentenza del 08/02/2024, n. 3581
(Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente, Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere)
(omissis)
Svolgimento del processo
1.- Con decreto ingiuntivo n. 30/2016, il Tribunale di Savona ingiungeva alla S.A.R.R. Srl il pagamento, in favore della FG Riciclaggi Srl, della complessiva somma di Euro 211.442,52, a titolo di compenso spettante per lo stoccaggio del materiale da riciclare raccolto nel proprio centro di A.
Con atto di citazione del 29 febbraio 2016, la S.A.R.R. Srl proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Savona, la FG Riciclaggi Srl al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto, assumendo: per un verso, che dal complessivo credito azionato dalla FG quello portato dalla fattura n. 865/2015 per Euro 11.073,33, inerente ai costi di selezione del materiale cartaceo conferito e allo smaltimento in discarica del “sovvallo”, non fosse dovuto, in quanto riguardante lo svolgimento di un’attività mai pattuita tra le parti; e, per altro verso, che la S.A.R.R. fosse creditrice del complessivo importo di Euro 72.279,75, portato dalle fatture nn. 184/2015, 185/2015 e 512/2015, a titolo di corrispettivo per la cessione di materiale cellulosico proveniente dalla raccolta di carta e cartoni; con un residuo dovuto pari ad Euro 121.088,59.
Si costituiva in giudizio la FG Riciclaggi Srl, la quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva che l’opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato.
In particolare, esponeva che era stata pattuita tra le parti un’attività di selezione del materiale da parte di FG, con la previsione di un compenso di Euro 50,00 per tonnellata per la selezione e di Euro 120,00 per tonnellata per i costi di smaltimento.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di altre fatture in ordine a tale attività di selezione e smaltimento.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 328/2017, depositata il 17 marzo 2017, accoglieva per quanto di ragione l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la S.A.R.R. Srl al pagamento, in favore della FG Riciclaggi Srl, della differenza tra la somma di Euro 200.369,19 e la somma di Euro 72.279,75, oltre interessi legali.
Al riguardo, la pronuncia di prime cure escludeva che vi fosse la prova dell’accordo tra le parti per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, a fronte della mera e-mail di offerta senza alcuna accettazione e della imprecisione delle deposizioni rese sul punto dai testi escussi, assumendo che fosse irrilevante l’annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società opponente, mentre riconosceva la spettanza del credito opposto in compensazione dalla S.A.R.R. per la cessione del materiale cellulosico e riconosceva il credito dell’ingiungente sulla scorta del riferimento al peso del materiale al lordo.
Respingeva, pertanto, anche la spiegata domanda riconvenzionale.
2.- Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2017, proponeva appello la FG Riciclaggi Srl, la quale lamentava: 1) l’erroneo disconoscimento delle spettanze dovute per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, in base alla fattura n. 865/2015 prodotta, regolarmente annotata e non contestata; 2) l’ammissibilità della pretesa di pagamento dell’ulteriore somma di Euro 185.000,00 per la successiva selezione di materiale, quale modifica della domanda monitoria originaria; 3) l’erroneo riconoscimento della compensazione con il credito vantato dalla S.A.R.R., benché questa non avesse chiesto nell’atto di opposizione l’accertamento del proprio credito e la compensazione con il credito di cui al decreto ingiuntivo.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la S.A.R.R. Srl, la quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere convalidata la valutazione del Tribunale circa la mancanza di prova dell’accordo con cui FG avrebbe svolto un’attività di selezione di materiale dietro compenso, all’esito dell’istruttoria svolta, stante che le fatture emesse non potevano essere utilizzate quale prova del credito nel successivo giudizio di opposizione; b) che, a fronte della riconducibilità ad FG della posta elettronica da cui era partita la proposta di accordo, rimaneva il fatto che non vi era alcuna e-mail, in risposta, di accettazione della proposta, da parte di S.A.R.R., né alcuno dei testimoni escussi era presente al momento della stipulazione dell’accordo o vi aveva partecipato; c) che, pertanto, nessuna spettanza poteva essere riconosciuta, sia in ordine alla fattura n. 865/2015, sia in ordine alla spiegata riconvenzionale, per l’attività di selezione e smaltimento; d) che nella documentazione relativa agli accordi raggiunti tra le parti non vi era alcuna distinzione tra lordo e netto, né le testimonianze rese sul punto erano decisive, mentre assumevano importanza i documenti di identificazione rifiuti da raccolta stradale per conferimenti esenti da FIR, relativi ad imballaggi di carta e cartone, che non contenevano alcuna distinzione tra materiale accettato e materiale rifiutato; e) che conseguentemente doveva essere confermato che la pattuizione riguardava un compenso di Euro 30,00 a tonnellata per la carta e di Euro 45,00 a tonnellata per il cartone, al lordo.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la FG Riciclaggi Srl
È rimasta intimata la S.A.R.R. Srl
4.- Con ordinanza interlocutoria n. 3906/2022, depositata l’8 febbraio 2022, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2021, questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente si dà atto che manca agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere prodotta dalla ricorrente nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.
Nondimeno, l’improcedibilità – ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. – non può essere dichiarata, atteso che la notifica del ricorso a mezzo PEC del 10 luglio 2020 è avvenuta entro il termine breve di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata del 14 aprile 2020 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), ove si consideri la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, come prevista, per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23/2020, conv. dalla legge n. 40/2020).
2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710, 2720, 2727, 2728, 2735 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla fattura n. 865/2015 e all’accordo intercorso per l’attività di selezione del materiale conferito, per avere la Corte di merito ritenuto carente la prova dell’accordo in ordine allo svolgimento di tale attività di selezione e smaltimento, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell’opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale, il che avrebbe dovuto indurre ad attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all’emissione di detta fattura.
Senonché obietta la ricorrente che, stante l’efficacia obbligatoria piena dell’atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, essendo all’uopo rilevanti altresì la e-mail trasmessa da FG a S.A.R.R. e le testimonianze rese dai dipendenti di FG, che avevano sostenuto l’esistenza di un accordo in tal senso.
2.1.- Il motivo è fondato.
Infatti, la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell’opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di S.A.R.R., della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall’opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame).
Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l’invio della e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte).
3.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, 1490, 1492, 2727, 2728 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto il credito in compensazione della S.A.R.R., avendo riguardo alla cessione del materiale cellulosico al lordo e non già al netto.
Sostiene l’istante che il credito eccepito in compensazione avrebbe dovuto essere rideterminato calcolando la quantità esatta di materiale pulito, dopo aver eliminato il materiale di scarto pari al 40%, sicché il giudice avrebbe dovuto interporre una valutazione volta ad operare la riduzione del prezzo, gravando su S.A.R.R. l’onere di dimostrare di aver consegnato un prodotto scevro da vizi (e, nella fattispecie, privo di impurità), nonostante le contestazioni della ricorrente.
3.1.- Il motivo è infondato.
E ciò perché – contrariamente all’assunto della ricorrente -, in materia di garanzia (speciale) per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi – e non già l’alienante della loro inesistenza – (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28224 del 09/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Sicché, in difetto di prova a carico della FG della ricorrenza di scarti sul materiale ceduto, il prezzo è stato correttamente calcolato al lordo del peso.
4.- In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso mentre il secondo motivo deve essere rigettato.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 30 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2024.