Il rapporto tra l’amministratore di condominio e i condòmini è definito chiaramente come un mandato secondo il Codice Civile riformato nel 2012. Un mandato particolare, conferito da una molteplicità di soggetti, anche da coloro che potrebbero non averlo richiesto. Tuttavia, come ogni mandato, quello dell’amministratore di condominio ha una fine, e le modalità di estinzione sono disciplinate dall’articolo 1722 del codice civile.
Scadenza del Termine o Compimento dell’Affare
In base all’articolo 1129 del codice civile, l’incarico di amministratore ha una durata di un anno, rinnovabile per eguale durata. C’è interpretazione varia su questo aspetto, alcuni vedono il rinnovo automatico anno dopo anno, altri ritengono che l’incarico sia di fatto di due anni (uno di nomina e uno di rinnovo). In entrambi i casi, sembra che l’estinzione del mandato per la scadenza del termine o per il compimento dell’affare non sia applicabile, poiché la gestione complessiva del condominio non può mai essere considerata “compiuta”.
Revoca dall’Assemblea Condominiale
La revoca dell’amministratore è un’altra modalità di estinzione del mandato, e può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista per la nomina o secondo quanto stabilito dal regolamento di condominio. Non è richiesto un motivo particolare, ma è necessaria una maggioranza piena, come specificato nell’articolo 1136. Se la revoca avviene prima della scadenza normale del mandato e senza giusta causa, l’amministratore ha il diritto di ricevere il compenso per l’intero anno.
Rinuncia dell’Amministratore
L’amministratore può decidere di interrompere il proprio rapporto con il condominio per varie ragioni e ha il diritto di presentare le dimissioni. Le dimissioni non possono essere respinte, ma potrebbe essere necessario del tempo per nominare un nuovo amministratore. Durante questo periodo, la gestione rimane in carico al dimissionario, a meno che non venga richiesta la nomina giudiziaria di un nuovo amministratore.
Estinzione per Morte, Interdizione o Inabilitazione
Infine, il mandato si estingue per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Nel caso della morte del mandante, si deve considerare lo scioglimento del condominio in situazioni specifiche. Per quanto riguarda l’amministratore, la morte, l’interdizione o l’inabilitazione seguono quanto previsto dall’articolo 1722. In caso di decesso, gli eredi gestiranno il passaggio di consegne al nuovo amministratore nominato dall’assemblea, e non saranno tenuti a redigere un rendiconto conclusivo.
Gli eredi risponderanno solo in qualità di eredi se viene intentata una causa per responsabilità professionale del defunto amministratore. Tuttavia, possono essere coperti da una polizza assicurativa appositamente stipulata. La gestione di questo delicato passaggio garantisce un prosieguo armonioso dell’amministrazione condominiale, rispettando le leggi e i diritti di tutte le parti coinvolte.