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La liquidazione degli interessi di mora non è subordinata alla specifica richiesta del creditore

Trib. Firenze Sez. III, Sent., 24-01-2017 (Giudice A. Ghelardini)

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL TRIBUNALE

Il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna ai pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali. Ne consegue che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.

LA SENTENZA (estratto)

(omissis)

Tanto premesso, è necessario chiarire, anche al fine di evitare dubbi in sede di esecuzione, quale sia il tasso di interesse “legale” in concreto applicabile.

Con il D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014, il legislatore ha infatti stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 e ss c.c.) , in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall’inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.

Trattasi di disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nei processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa ratio già perseguita in generale dai D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ovvio che il nuovo tasso maggiorato, che in concreto è superiore attualmente di oltre sette punti rispetto al tasso ordinario, costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale.

Tale disposizione, ex art. 17. 3 co. del D.L. menzionato, si applica per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014 (la legge è infatti entrata in vigore l’11.11.2014), come nella fattispecie (la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è del 23.1.2015).

Alia luce di tale quadro normativo, il nuovo tasso di interesse, rappresenta per le obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.

Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all’art. 1284. IV co., liquidare gli stessi secondo tale disposizione, ovvero se la relativa decisione sarebbe viziata per extra/ultra petita ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Ad avviso del giudicante, e premesso che sul punto specifico in relazione alla recente riforma dell’art. 1284 IV co. c.c. non si rinvengono precedenti di merito o di legittimità, la risposta deve essere affermativa.

Ed invero, secondo giurisprudenza prevalente In tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono “interessi legali” non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.

Ne consegue che, stante l’ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna ai pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali.

Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di di pagamento anhe degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli “maggiorati” di cui ai combinato disposto di cui agli artt. 1284. IV co. c.c. e D.Lgs. n. 231 del 2002.

In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187),

In tali casi sé stato sempre escluso che il riconoscimento degli interessi previsti dalla norma speciale integrasse violazione della decisione ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.

Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l’interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora (14.11.2011) alla data di notifica dell’atto di citazione (23.1.2015), quello di cui all’art. 1.284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione in data 23.1.2015 e sino alla conclusione del processo), il tasso maggiorato previsto dal co. 4. Della citata disposizione.

Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.

(omissis)

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