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La responsabilità condivisa in caso di furti attraverso i ponteggi condominiali durante lavori di ristrutturazione

Condominio in pillole

La responsabilità condivisa in caso di furti attraverso i ponteggi condominiali durante lavori di ristrutturazione

Negli ultimi anni, la questione dei furti in condominio perpetrati attraverso i ponteggi durante lavori di ristrutturazione ha suscitato un acceso dibattito sulla responsabilità tra l’impresa appaltatrice e il condominio committente. La giurisprudenza italiana, in particolare la Corte di Cassazione, ha affrontato questo tema delicato delineando principi chiari, ma la sua applicazione pratica spesso continua a sollevare interrogativi.

La Legge e la Responsabilità Solidale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26691 del 22/10/2018, ha sostenuto la responsabilità solidale tra impresa appaltatrice e condominio per i danni derivanti dai furti compiuti attraverso i ponteggi. Facendo riferimento agli articoli 2043 e 2051 del Codice civile, la Corte ha stabilito che l’impresa è responsabile per l’omessa diligenza nell’adozione delle cautele sui ponteggi, mentre il condominio è responsabile per l’omessa vigilanza e custodia della struttura.

Responsabilità dell’Impresa e Custodia dei Ponteggi

La responsabilità principale per la custodia dei ponteggi durante i lavori spetta all’impresa appaltatrice. Questa custodia implica l’adozione di misure atte a rendere difficile l’uso anomalo della struttura, come barriere d’accesso, sistemi di videosorveglianza, guardianìa e illuminazione notturna. Se un furto dovesse verificarsi attraverso i ponteggi a causa dell’omissione di tali precauzioni, l’impresa risponde per colpa, secondo l’articolo 2043 del Codice civile.

Responsabilità del Condominio e Omissioni

In passato, la giurisprudenza aveva attribuito al condominio una responsabilità oggettiva o presunta per i furti attraverso i ponteggi. Tuttavia, l’ordinanza n. 15176 del 20/06/2017 ha ridefinito tale responsabilità, stabilendo che il condominio può essere chiamato a rispondere solo se si dimostra che ha disatteso gli obblighi di vigilanza sull’attività dell’appaltatore. La responsabilità del condominio potrebbe configurarsi solo in concorso con l’appaltatore, se quest’ultimo ha agito senza autonomia alcuna.

Controversie e Interpretazioni Giudiziarie

Nonostante la chiarezza stabilita dalla Corte di Cassazione, la questione della responsabilità del condominio rimane controversa. Una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 1457 del 26 aprile 2022) ha escluso la responsabilità del condominio committente, basandosi sull’omissione di misure di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice e sulla mancanza di autonomia di quest’ultima rispetto al condominio.

Risarcimento al Condòmino e Prove in Tribunale

In caso di furto, il condòmino danneggiato deve dimostrare davanti al giudice civile di essere stato vittima di un crimine e che l’omessa predisposizione delle cautele è imputabile all’impresa appaltatrice o al condominio. Il condominio, a sua volta, deve fornire prove contrarie alla presunzione di responsabilità, dimostrando che l’evento dannoso è stato causato da un caso fortuito estraneo alla sua sfera di custodia e dalla colpa esclusiva del danneggiato.

Responsabilità Extracontrattuale e Diritto al Ristoro

La responsabilità sia dell’impresa appaltatrice sia del condominio è di tipo extracontrattuale, derivante dalla violazione del dovere generico di non danneggiare gli altri. Una volta accertata la responsabilità di uno o entrambi, il condòmino ha il diritto al risarcimento del danno, comprendente la reintegrazione del patrimonio e il ripristino totale della situazione patrimoniale precedente.

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