Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza 11/02/2021, n. 3566
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
La responsabilità dell’avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
L’ ORDINANZA
(Presidente Dott. ARMANO Uliana – Relatore Dott. SESTINI Danilo)
(Omissis)
Svolgimento del processo
che:
F.M., in qualità di erede del padre T., agì nei confronti dell’avvocato R.G. per sentirne dichiarare la responsabilità professionale per la negligente assistenza prestata al genitore in un giudizio svoltosi avanti alla Corte di Appello di Genova, conclusosi con sentenza n. 423/1993 che aveva rigettato la richiesta del F. di vedersi riconoscere la proprietà di due appartamenti che assumeva essergli stati ceduti da tale P.A.;
rilevò la F. che, nell’anno (OMISSIS), il padre aveva agito nei confronti del curatore dell’eredità beneficiata e rilasciata di P.A. per sentir accertare l’avvenuto acquisto in proprio favore della proprietà di due appartamenti del Condominio (OMISSIS), contraddistinti dai civici (OMISSIS); che il Tribunale di Savona aveva dichiarato autentica la sottoscrizione di P.A. in calce alla scrittura privata del 6.10.1965 con cui era stato trasferito al F. l’immobile (OMISSIS), mentre aveva rigettato la domanda concernente l’altro immobile, ritenendo che per lo stesso fosse intervenuta soltanto una proposta di vendita; che la sentenza era stata impugnata sia da F.T. che, con distinto gravame, da S.D., M.L. e P.O.; che quest’ultima, quale erede di P.A., aveva disconosciuto la documentazione apparentemente riferibile al de cuius, mentre l’avv. R., difensore del F., non aveva proposto istanza di verificazione e non aveva coltivato il giudizio, non comparendo neppure all’udienza di precisazione delle conclusioni;
che la Corte di Appello genovese aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non autentiche le sottoscrizioni di P.A. relative alle scritture private del 6.10.1965 e del 17.3.1966, disconosciute e non sottoposte a verificazione, e rigettando pertanto le domande del F.; che senza esito era rimasto il successivo giudizio di cassazione, come pure il tentativo di resistere all’ordine di rilascio degli immobili disposto dal Tribunale di Savona e dalla Corte di Appello di Genova;
tanto premesso, evidenziò che, se l’avv. R. avesse adempiuto diligentemente al proprio mandato e avesse richiesto la verificazione delle scritture disconosciute, con molta probabilità sarebbe stata confermata la sentenza di primo grado e al F. sarebbe stata riconosciuta anche la proprietà del secondo appartamento;
chiese pertanto che venisse accertata la responsabilità professionale dell’avv. R., con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi 1.000.000,00 di Euro (di cui 800.000,00 Euro corrispondenti al valore degli immobili ed il residuo a titolo di danno morale);
il convenuto resistette e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, le proprie assicuratrici della responsabilità civile, Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. e Zurich Insurance Company s.a., le quali si costituirono in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea e di quella di manleva o, in subordine, l’accoglimento di quest’ultima nei limiti delle rispettive polizze;
il Tribunale rigettò la domanda della F., condannandola al pagamento delle spese di lite in favore del R. e delle terze chiamate in causa;
pronunciando sul gravame della F., la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza impugnata, salvo ridurre le spese liquidate in favore delle compagnie assicuratrici per il giudizio di primo grado;
la Corte ha osservato, fra l’altro, che “il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell’errore commesso dall’avvocato, l’esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto”; che “è indubbio che (…) l’avv. R. ha tenuto una condotta omissiva colpevole, non avendo proposto l’istanza di verificazione delle scritture disconosciute, per la prima volta nel giudizio di appello, da P.O. quale erede di P.A.”; “per affermare la responsabilità del difensore, odierno appellato, occorre, però, accertare il danno in capo alla cliente, ossia verificare, sulla base di un accertamento prognostico, il probabile (non certo) esito favorevole dell’azione giudiziale qualora il difensore avesse tenuto la condotta omessa”; “l’odierna appellante, invece, già in primo grado non soltanto non ha offerto alcuna prova atta a dimostrare che le sottoscrizioni di cui alle scritture in questione fossero da attribuirsi a P.A. (non ha neanche prodotto gli originali delle scritture private (…)), ma nemmeno ha asserito, neanche nel presente grado, la necessità di siffatta prova”; peraltro, rispetto all’appartamento contraddistinto come (OMISSIS), l’attrice, quand’anche fosse riuscita a dimostrare l’autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura del 17.3.1967, “avrebbe dovuto superare l’avvenuto rigetto nel merito della domanda proposta da F.T.”, basato sul rilievo che tale scrittura non conteneva un contratto, ma costituiva una semplice “lettera di proposta”;
ha proposto ricorso per cassazione F.M., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, R.G. e la Zurich Insurance Public Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Motivi della decisione
che:
col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e dell’art. 2236 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: assume di aver “provato la totale responsabilità dell’avv. R. nel non aver coltivato il giudizio di appello, nel non aver presenziato alle udienze e nel non aver proposto l’istanza di verificazione” ed evidenzia che la sentenza della Corte di Appello del 1993 aveva respinto le domande avanzate da F.T. solo perchè la controparte aveva disconosciuto le scritture private e non era stata proposta l’istanza di verificazione; assume pertanto di aver provato “senza alcun ragionevole dubbio sia la negligenza dell’Avv. R., sia il nesso di causalità tra la condotta negligente dell’avvocato ed il danno subito dalla stessa, sia appunto il danno che è stato correttamente quantificato dal CTU nominato nel primo grado del giudizio”; evidenzia, altresì, che “tutti gli elementi probatori acquisiti nei due gradi di giudizio militano in senso favorevole alla riconducibilità della firma al sig. P.” e argomenta sul punto;
il motivo è inammissibile, in quanto non investe adeguatamente la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria da parte della Corte di Appello, la quale – come detto – ha riconosciuto l’inadempimento del R., ma ha rilevato che la F. non aveva dimostrato (ancorchè in termini di “più probabile che non”) che l’esito della causa sarebbe stato diverso nel caso in cui l’avvocato avesse tenuto la condotta omessa e, segnatamente, che la verificazione – se richiesta – avrebbe accertato l’autenticità della sottoscrizione del P.; e ciò in base al principio – consolidato – secondo cui la responsabilità dell’avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020);
invero la ricorrente insiste nell’evidenziare l’inadempimento del R. ed assume di aver provato sia il danno che il nesso causale fra quest’ultimo e la condotta negligente dell’avvocato, ma non contesta specificamente l’assunto della Corte territoriale circa la necessità che l’attrice dimostrasse che l’espletamento della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute avrebbe molto probabilmente (secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza) dato esito favorevole alla tesi della F.;
per di più, la ricorrente omette di censurare l’ulteriore passaggio della sentenza impugnata con cui la Corte ha rilevato che la domanda relativa all’immobile (OMISSIS) non era stata accolta in primo grado per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto che la scrittura del 17.3.1966 documentasse una mera proposta, con la conseguenza che, a prescindere dalla questione della mancata verificazione della sottoscrizione del P., avrebbe comunque “dovuto superare l’avvenuto rigetto nel merito della domanda proposta da F.T.”;
per altro verso, la ricorrente svolge in questa sede argomenti volti ad evidenziare la riconducibilità delle sottoscrizioni al P., in tal modo tuttavia sollecitando la Corte a compiere – sul punto – un proprio accertamento di merito, inibito in ambito di legittimità;
va infine rilevato, quale ulteriore motivo di inammissibilità della censura deducente il vizio di omesso esame di fatti decisivi, che, a fronte di una “doppia conforme” di rigetto, la ricorrente non ha dimostrato – al fine di superare la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – che la decisione di appello è fondata su ragioni diverse da quelle poste a base della decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 5528/2014);
col secondo motivo (che denuncia la nullità della sentenza “per essere essa manifestamente infondata a causa dell’illogicità dell’iter processuale del primo grado di giudizio”), la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza con cui l’appellante aveva sostenuto che, ammettendo la CTU estimativa del danno, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza nell’an della richiesta risarcitoria e non avrebbe pertanto potuto escludere la responsabilità del convenuto con la decisione definitiva;
il motivo è inammissibile e, comunque, infondato:
inammissibile, in quanto reitera l’analoga doglianza svolta in appello senza censurare specificamente le considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello;
comunque infondato, poichè – come osservato dalla sentenza impugnata – le ordinanze del giudice istruttore sono sempre modificabili e revocabili (fatte salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c.) e non possono pregiudicare la decisione della causa, di talchè l’ammissione di una CTU estimativa del danno non comporta l’affermazione della fondatezza dell’an della pretesa risarcitoria;
il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e censura la sentenza per avere condannato la F. al pagamento delle spese processuali nonostante che fosse stata accolta la domanda di accertamento della negligenza professionale del R.; la ricorrente si duole pertanto della mancata compensazione delle spese di lite; aggiunge che, in ogni caso la condanna alle spese non poteva essere estesa a quelle sostenute dalle compagnie assicuratrici la cui chiamata in causa non era stata effettuata dall’attrice, ma dal R.;
anche questo motivo è inammissibile e, comunque, infondato:
inammissibile, perchè non investe specificamente le ragioni della decisione, basata sul rilievo della soccombenza totale della F. e sulla circostanza che la chiamata in causa delle assicuratrici era stata determinata dalla pretesa avanzata dall’attrice, risultando pertanto ad essa ascrivibile sulla base del principio di causalità;
comunque infondato, in quanto la F. è risultata totalmente soccombente rispetto alla domanda risarcitoria, rispetto alla quale l’accertamento dell’inadempimento del R. integrava soltanto uno dei presupposti per l’eventuale accoglimento (mancato per difetto di prova del nesso causale) e non ha costituito un capo autonomo della statuizione di primo grado confermata in sede di appello;
inammissibile nella parte in cui censura la scelta della Corte di non avvalersi della possibilità di compensazione delle spese di lite, scelta che, concernendo una facoltà discrezionale del giudice di merito, non può essere sindacata in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 8421/2017 e Cass. n. 15317/2013);
infondato, infine, nella parte in cui contesta la condanna della F. alla rifusione delle spese in favore delle compagnie assicuratrici, in quanto la Corte di merito si è attenuta al principio consolidato secondo cui, “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2492/2016; cfr. Cass. 23552/2011, Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 6514/2004);
il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato;
ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante dalla L. n. 263 del 2005 e succ. mod., applicabile ratione temporis, trattandosi di causa avviata nell’anno 2008), in considerazione delle peculiarità della vicenda e della sussistenza di pacifici profili di negligenza nell’attività professionale svolta dall’avv. R.;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021