Tribunale di Vicenza – Dr.ssa Eloisa Pesenti – sent. n. 1069/2013
Sinistro stradale – Spese legali stragiudiziali – Componente del danno emergente – Risarcibilità – Sussiste
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA:
Spetta pure il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale (doc. 8 attoreo), atteso che come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio in cui il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l’instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass.sez. III, 2.2.2006 n. 2275; sez. III, 21.1.2010 n. 997).
LA SENTENZA INTEGRALE
N.R.G. 578/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
in composizione monocratica in persona del magistrato dr. Eloisa PESENTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.01.2009
da:
B.C. (c.f. omissis) rappresentata e difesa dall’avv. Calvello di Padova e avv. S. B. di Vicenza per mandato a margine dell’atto di citazione – attore –
Contro
– S.J.T.,
– S.N.
– Compagnia di assicurazioni P. [omissis]
Tutti domiciliati presso U.C.I
U.C.I. rappresentato e difeso da avv.ti R [omissis] L [omissis] di [omissis] e avv. E [omissis]
Z. [omissis] di V[omissis], per mandato in calce all’atto di citazione notificato
– convenuti –
Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di udienza dell’8.11.2012.
Conclusioni per parte attrice:
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
– Accogliere la domanda attorea e, per l’effetto,
– Dichiarare che l’incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità del convenuto sig. S.J.T.
– Condannare Il sig.. S.J.T., nonché il sig. S.N., quale proprietario dell’autoarticolato Renault Magnum targato [omissis], nonché la Compagnia d’Assicurazione polacca P., nonché l’U.C.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di B.C: e così al pagamento complessivo della somma di € 111.151,81 = o in quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa e da determinarsi, all’occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi – secondo il criterio impartito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia 1712/1995 n. 1712 -, nonché al maggior danno da svalutazione monetaria.
– Il patrocinio attoreo dichiara, inoltre di non accattare il contraddittorio su nuove domande eventualmente formulate da c/p ed in ogni caso si richiama a quanto già dedotto ed eccepito in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’avv. C. Calvello quale procuratore antistatario, nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Tribunale di Vicenza – Dott.ssa PESENTI
FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
Per U.C.I. con gli avv. R.L. e E.Z.– convenuta –
Nella causa R.G. 578/09 promossa con citazione notificata il 23.01.2009 da C.B.
***
I procuratori della convenuta U.C.I., ribadite tutte le difese ed eccezioni svolte negli atti difensivi precedentemente dimessi dalla convenuta, nonché a verbale del 12.04.2012 in ordine alle contraddizioni presenti nella relazione della CTU, dott.ssa G., chiedono che il Giudice voglia revocare la propria precedente ordinanza del 12.04.2012 e per l’effetto disporre che la CTU sia chiamata a chiarimenti secondo quanto dedotto dalla convenuta nelle osservazioni depositate il 12.04.2012.
I sottoscritti procuratori precisano, quindi le proprie conclusioni:
in via preliminare processuale: accertata e dichiarata l’improponibilità della domanda di parte attrice per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. 07.09.2005 n. 209, per l’effetto respingere la stessa;
nel merito: disattesa e respinta ogni contraria deduzione, domanda o eccezione, accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro de quo è da attribuirsi alla sig.ra C.B., respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti negli atti;
nel merito e in via riconvenzionale: accertata e dichiarata che la responsabilità del sinistro de quo è da attribuirsi alla sig.ra C.B., condannare la stessa alla restituzione dell’importo di € 3.973,20;
nel merito in via subordinata: ove ritenuta in tutto o in parte fondata la pretesa dell’attrice, accertare e dichiarare l’esatto importo dovuto a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito dalla stessa previa analisi delle risultanze medico legali e per i motivi tutti esposti in atti, con detrazione dell’importo già ricevuto.
In via istruttoria: alla luce delle osservazioni svolte alla integrazione della CTU e depositate i data 12.04.2012 disporre che la CTU sia chiamata a chiarimenti secondo quanto dedotto nelle osservazioni depositate in data 12.04.2012.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario 12,5% CPA ed IVA di legge.
I procuratori di parte convenuta U.C.I. dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p. come riformulato dall’art. 45 co. 17 L. 69/20009. Ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, la modifica di cui sopra è immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 69 del 2009 ovvero al giorno 4.7.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell’art. 118 co. I disp. att. c.p.c. come novellato all’art. 52 co. V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58.
B.C. ha agito in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti in data 15.02.2006 allorché sull’autostrada A4 in direzione Venezia in località Vicenza, mentre a bordo della propria vettura FIAT PUNTO stava ferma sulla corsia di destra con i quattro indicatori di direzione simultaneamente azionati al fine di segnalare l’avaria, del mezzo, era stata tamponata dall’autoarticolato di proprietà di S.N. e condotto dallo S.J.T., il quale era stato multato dalla Polizia stradale di Vicenza per violazione dell’art. 142/8 C.d.S. Mentre il danno materiale era già stato integralmente risarcito, la B. chiedeva ora il risarcimento del danno alla persona, quantificato, sulla base di una consulenza medico legale di parte e delle Tabelle del Tribunale di Padova, in euro 111.151,81 o nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Ribadita l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità, già rigettata dal precedente giudice, anche alla luce delle richieste documentate sub n. 2 e 3 attorei, si osserva che la dinamica dell’incidente emerge dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Vicenza, confermato anche dall’audizione degli agenti verbalizzanti B.M., T.L., B.R., quali testimoni. Dal rapporto risulta che l’incidente si è verificato in un punto nel quale vi erano le tre corsie di marcia ma mancava totalmente la corsia di emergenza, a causa della presenza di lavori in corso; la prima piazzola di sosta era a m. 86; i verbalizzanti scrivevano che “appena giunti sul posto notavamo e spegnevamo le frecce intermittenti del veicolo”, notavano che i fari erano accesi e la guidatrice riversa sul sedile anteriore sul fianco destro e non era rimasta allacciata dalla cintura di sicurezza. Dalle tracce di incisione desumevano un trascinamento di mt. 100 circa.
Ricostruivano pertanto un tamponamento della vettura, ferma per avaria o altro, e “in folle – nessuna marcia inserita”, da parte dell’autoarticolato. Il conducente di quest’ultimo veniva contravvenzionato ai sensi dell’art.142/8 C.d.S. per avere superato di 20 Km/h il limite di velocità esistente nella zona. L’Assistente Capo della Polizia di Stato B., sentito come teste ha ribadito che l’auto aveva gli indicatori di emergenza accesi, e di averli spenti lui personalmente, di avere saputo dall’addetto al recupero del mezzo che l’auto era i folle, e ha precisato che la conduttrice era priva delle cinture ma poteva esserne uscita a causa dell’urto, data la posizione in cui era stata ritrovata. Ha chiarito inoltre che la traccia di incisione e il guardrail destro vi era una distanza di m. 1,60 (non 2 m. come indicato dal capitolo di parte convenuta), e che la piazzola di sosta era a m. 86 ed era segnalata dalla segnaletica verticale.
L’attrice, rispondendo all’interrogatorio formale, ha dichiarato di essersi fermata rasente il guard-rail, con la cintura allacciata, perché la macchina non ingranava le marce, il cambio non funzionava e tornava “in folle”.
Le dichiarazioni della attrice sono state confermate dai dati oggettivi riscontrati dagli accertatori della Polizia di Stato: l’auto era “in folle” quindi aveva un problema al cambio che impediva di inserire le marce e di procedere alla guida. La conduttrice, che aveva la cintura di sicurezza allacciata, si è fermata nella prima corsia di destra, tanto a ridosso di guard-rail quanto poteva stante l’ingovernabilità dell’auto, e ha inserito i quattro indicatori direzionali simbolo di emergenza. L’autoarticolato è sopraggiunto a velocità vietata, superiore di ben 20 km/h al limite massimo (85 anziché 60 Km/h) ed ha violato non solo l’art. 142 co. VIII C.d.S. no9n avendo guidato in modo da essere in grado di “arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, potendo certamente rientrare nel concetto di ostacolo prevedibile una vettura in avaria, ferma con tutti gli indicatori direzionali di emergenza accesi. La mancata comparizione del convenuto a rendere l’interrogatorio formale, valutata a norma dell’art. 232 c.p.c. unitamente agli elementi di prova sopra indicati, conferma la ricostruzione della dinamica dell’incidente come testé esposta. Ritiene questo giudice che nell’ambito di tale dinamica nessuna efficacia etiologica abbia rivestito la positività della automobilista per alcool e benzodiazepine, accertata dagli esami effettuati dopo il ricovero e confermati dalla CTU tossicologica.
Va inoltre ricordato che la CTU tossicologica, affidata a specialista tossicologo – forense dell’Università di Padova dott.ssa R.S., ha precisato che il dato di alcolemia annotato nelle cartelle cliniche è sovrastimato in quanto calcolato non su sangue ma su siero plasma, e quindi non consente di accertare la reale alcolemia che va calcolata su sangue; ha inoltre chiarito che non vi sono elementi clinici per suffragare la sindrome di astinenza alcoolica, poiché l’unico episodio di agitazione al IV giorno di ricovero non è stato accompagnato dagli indicatori biochimici (MCV e GAMMA – GT), che si presentavano invece pressoché normali. Dopo aver riferito che le benzodiapezine derivavano dall’assunzione di Valium quale sonnifero serale e ansiolitico, ha concluso nel senso che la periziando era sotto l’effetto di alcool e benzodiazepine, ma che è impossibile quantificare tale effetto, per quanto condizione di disabilità alla guida per l’effetto sinergico delle due sostanze psicoattive. Tali conclusioni sono state ribadite anche dalla CTU medico legale dott.ssa F.G., anche nel rispondere motivatamente alle osservazioni dei Consulenti Tecnici di Parte.
Tuttavia, se certamente il guidare sotto l’effetto di sostanze psicotrope costituisce reato, e per tale fatto la B., ove accertato il superamento dei limiti di legge, sarà stata sanzionata (in ogni caso ne è ora decorso il termine di prescrizione e quindi non è necessaria la trasmissione degli atti al P.M.), tuttavia ai fini risarcitori occorre valutare se tale fatto abbia spiegato incidenza causale nell’accaduto.
La risposta è negativa, in quanto l’arresto dell’auto in autostrada non avvenne a causa di un malore della conducente, da imputarsi a sue defedate condizioni, bensì per una imprevedibile avaria al cambio del veicolo, a fronte della quale la conducente fece quanto possibile in suo potere per evitare turbative alla circolazione, ossia segnalare l’auto ferma per avaria azionando i quattro indicatori direzionali, mentre l’immediato investimento da parte dell’autoarticolato, che procedeva a velocità eccessiva, ha impedito ulteriori accorgimenti, quali avrebbero potuto essere la presegnalazione con il triangolo o lo spingimento manuale dell’auto sino alla piazzola di sosta, peraltro lontana 86 mt. Pertanto, non essendovi dati quantitativi sufficienti per affermare che l’alcoolemia superasse i limiti di legge e fosse quindi inibita la guida, si deve riconoscere che la conducente ha avuto sufficiente lucidità per fare quanto in suo dovere e potere nel caso di avaria improvvisa del veicolo, ossia segnalare l’avaria stessa, mentre l’incidente è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del trasportatore che procedeva in violazione dei limiti di velocità per oltre 20 km/h e in modo tale da non poter arrestare il proprio veicolo innanzi a un ostacolo in panne.
Dall’affermazione dell’esclusiva responsabilità del convenuto conduttore dell’autoarticolato consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate da UCI per l’integrale ristoro dei danni patiti dal veicolo.
Ciò premesso, si osserva che il danno alla persona può essere determinato sulla base delle considerazioni svolte dalla Consulente tecnico d’Ufficio, la quale ha esposto le proprie valutazioni, fondate sul rilievo oggettivo delle lesioni riscontrate, in modo congruo e corretto sia sotto il profilo logico che sotto il profilo medico-scientifico, ed ha concluso facendo riferimento alle categorie da tempo invalse nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno.
Come è noto, nel caso di fatto illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, il danno risarcibile non è individuabile solo dalle conseguenze pregiudizievoli correlate alla efficienza lavorativa e alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, oggetto di autonomo diritto assoluto costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Costituzione. Tale bene può intendersi come diritto inviolabile dell’uomo alla pienezza della vita e all’esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, quindi può essere leso dal fatto illecito anche quando riguardi chi non abbia ancora , o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere un’attività produttiva di reddito. Tale danno è stato denominato tradizionalmente danno biologico, ed è stato dunque considerato dalla giurisprudenza quale menomazione dell’integrità psico-fisica della persona umana in sé considerata (ex plurimis Corte Suprema di Cassazione, 24.01.2000 n. 748; 12.01.1999 n. 256 etc.).
Da ultimo la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite (11.11.2008 n. 26972) ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute è categoria onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima.
Dalla CTU in atti sono disponibili gli elementi per la quantificazione di tale tipo di danno, che per comodità espositiva viene individuato nelle tradizionali categorie del danno biologico permanente e temporaneo, quest’ultimo a propria volta suddiviso in totale e parziale; trattandosi di danno da fatto illecito penalmente rilevante (art. 590 c.p. lesioni personali colpose), spetta altresì il risarcimento del danno morale previsto dall’art. 2059 c.c. e dall’art. 185 c.p., ossia il “pretium doloris” caratterizzante la sofferenza subita dal danneggiato proprio in quanto vittima di reato, ossia la “sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata” (Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. sopra citata), non limitato alla sofferenza momentanea e strettamente correlata al reato, ma esteso, in base ai criteri di causalità giuridica e di regolarità causale, alla lesione del diritto alla piena esplicazione della personalità umana, in una prospettiva non meramente transeunte, ma destinata dello stesso.
La sofferenza ed il patema d’animo della vittima del reato debbono essere liquidati in via equitativa, con personalizzazione basata sulle condizioni specifiche del soggetto danneggiato tenuto conto delle pregresse abitudini di vita, dell’importanza delle lesioni subite, dei periodi di ospedalizzazione e di terapia, e sono ora ricomprese nella quantificazione delle cd. Tabelle di Milano, che comprendono già il danno morale di base nel danno biologico e consentono una “personalizzazione” entro una percentuale stabilita.
La CTU ha accertato che in conseguenza dell’incidente de quo B.C. ha riportato trauma facciale con frattura dell’osso nasale, distorsione del rachide cervicale, frattura scomposta dell’omero sinistro, che è stata trattata chirurgicamente con tre successivi trattamenti chirurgici; gliene è residuato un deficit funzionale della spalla sinistra e del gomito sinistro, complesso cicatriziale dell’arto superiore sinistro e esito anatomico della frattura dell’osso nasale, con complesso menomante stimato nel 11 -12%, 16 giorni di inabilità temporanea totale, 90 giorni al 75%, 90 giorni al 50%, 120 giorni al 25%; la CTU ha inoltre stimato che le menomazioni obiettivate possono rendere faticoso l’espletamento dell’attività di casalinga e l’attività lavorativa in attività confacenti, ossia di tipo generico e manuale; il grado di sofferenza è stato valutato come medio – alto nel corso della malattia, e medio – basso quale ora determinato dal complesso menomante.
I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono individuabili nelle “tabelle” ora adottate da questo Tribunale, dalle quali si evince il valore del punto di invalidità e quindi di danno biologico come lesione dell’integrità psicofisica in base all’età evolutiva della vittima al momento del fatto. Si tratta di parametri desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, ora seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; 6750/2011), nell’esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
In applicazione di tali tabelle, il danno biologico permanente va quantificato in base all’età dell’attrice al momento del fatto in euro 25.234,00 mentre il danno biologico temporaneo parziale può essere determinato, considerata la variabilità delle Tabelle tra 91 e 136 euro pro die, come chiesto, corrispondente a un valore medio ossia in euro 1816 per i giorni di totale, 7661,25 al 75%, 5107,50 al 50%, 3405,00 al 25%.
Il danno non patrimoniale può essere personalizzato nella percentuale del 47%, prevista dalla predette tabelle, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita, quale emerge sia dalla CTU che attesta una maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività manuale, sia dalle assunte testimonianze, dalle quali è emerso che l’attrice ha dovuto abbandonare, dopo l’incidente, la pratica del nuoto che prima esercitava assiduamente (testimoni M.F., P.M., B.S., B.G., C.E.). Il danno non patrimoniale ammonta perciò a euro 45.083,73.
Il danno patrimoniale va quantificato in euro 416 per le spese mediche documentate (docc. sub 7 attorei), euro 1.212,00 per consulenza tecnica stragiudiziale dott. M. (spetta infatti quale danno emergente la rifusione delle spese sostenute dall’attore nel tentativo di raggiungere una soluzione extragiudiziale della controversia (Corte Suprema di Cassazione, Sez. III 21.1.2010 n. 997), e euro 544,50 per CTU. Spetta pure il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale (doc. 8 attoreo), atteso che come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l’instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass.sez. III, 2.2.2006 n. 2275; sez. III, 21.1.2010 n. 997).
Parte convenuta deve dunque essere condannata a risarcire il danno, così complessivamente quantificato in euro 45.083,73 per danni non patrimoniali, ed euro 6332,48 per danni patrimoniali.
Quanto alla prima voce di danno, trattandosi di valori all’attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto, con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza, e con aggiunta dei soli interessi di legge sino al saldo effettivo.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. 140/2012, seguono la soccombenza (poiché la attrice aveva chiesto anche “la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Accertata l’esclusiva responsabilità del convenuto S.J.T., nella determinazione del sinistro occorso all’attrice B.C. in data 15.2.2006, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell’attrice B.C., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma capitale di euro 45.083,73 con gli interessi al tasso legale, da computare sul capitale monetario del risarcimento, riportato alla data del sinistro e via via adeguato anno per anno in relazione alle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita sino al saldo effettivo, e di euro 6332,48 per danni patrimoniali con gli interessi legali e la rivalutazione sino al saldo effettivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di Ufficio Centrale Italiano;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all’attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 508,00 per spese ed euro 4500,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Vicenza, il 25.2.2013
Il giudice
Dott. Eloisa Pesenti