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lite temeraria

Lite temeraria Malavvocatura - Errori Legali Responsabilità professionale

Lite temeraria: l’avvocato deve fare da primo filtro valutativo!

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 05-04-2018) 12-06-2018, n. 15209

È chiaro che questa ordinanza emessa Terza Sezione della Corte di Cassazione pone a carico di noi avvocati un ulteriore onere ben capace di rilevare anche sotto il profilo della responsabilità professionale. Dobbiamo quindi stare molto attenti a patrocinare cause perse o, come stigmatizzano gli Ermellini a proporre ricorsi per cassazione su motivi manifestamente incoerenti. Ovviamente la Cassazione non ci sta dicendo che dobbiamo patrocinare solo cause vinte: l’incoerenza o l’infondatezza nei nostri ricorsi ci può, in qualche modo, ancora starci, sol che non sia MANIFESTA e tale quindi da concretizzarsi in “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”, come aver agito o resistito “nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione”. Ciò precisato la Corte ci affida un compito molto importante e, oserei dire, anche molto responsabilizzante (nei confronti dei nostri Clienti e dell’Amministrazione della Giustizia), sottolineando che “il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.”. A ben vedere, il fine assolutamente condivisibile, è semplicemente quello “di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e consentire quindi l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli”. (C.C.)

L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo

Che:

1. D.C. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma che, confermando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti della società Istituti di Vigilanza Riuniti Spa perchè fosse dichiarato l’inadempimento del servizio di trasporto e custodia valori di due assegni del quale la società era stata incaricata e la non debenza delle spese del secondo viaggio effettuato, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.

2. L’intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Il PG ha presentato conclusioni scritte.

Motivi della decisione

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1681 e 1686 c.c. circa l’errata valutazione in ordine agli elementi istruttori”: assume che il Tribunale di Parma aveva erroneamente vagliato la circostanza che il secondo viaggio per Taranto non era stato da lui autorizzato; e che il giudice d’appello aveva fondato la propria motivazione sulle superficiali argomentazioni del giudice di pace.

Il motivo è inammissibile.

Si osserva, infatti, che la rubrica risulta incoerente in quanto contemporaneamente al vizio di violazione di legge, viene denunciata dal ricorrente l’errata valutazione delle prove: poichè il giudizio di legittimità si fonda sulla critica necessariamente vincolata della sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 18202/2008; Cass. 19959/2014; Cass. 25332/2014; Cass. 1479/2018), il “doppio binario” percorso rende il motivo privo di specificità e maschera una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia, già esaustivamente affrontata dal Tribunale che condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, ha argomentato in modo congruo lo sviluppo degli avvenimenti e le ragioni che hanno spinto la società di trasporti a compiere il secondo viaggio.

2. Con la seconda censura la ricorrente deduce, ex 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1692 e 1713 c.c.: assume che il Tribunale aveva erroneamente valutato il contratto di trasporto e la pattuizione negoziale accessoria in esso inserita, rientrante nello schema del mandato comprensiva della riscossione e consegna dell’assegno oggetto della prestazione.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, risultando violato l’art. 366 c.p.c., nn. 6 e 4.

Il collegio osserva, infatti, che la “pattuizione negoziale accessoria” richiamata dal ricorrente non è stata affatto riportata nel ricorso nè è stata indicata la sede processuale in cui essa può essere rinvenuta (cfr. Cass. 22607/2014); inoltre, la critica è totalmente generica in relazione alle argomentazioni spese dal Tribunale di Parma rispetto all’impossibilità di ritirare l’assegno di Euro 300.000,00 (v. pag. 2 della sentenza), non essendo stato evidenziato in modo coerente con le premesse quale dissenso sia posto a fondamento della censura formulata.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU “in relazione alla mancata compensazione delle spese”.

Lamenta che il Tribunale di Parma non aveva affatto motivato la propria decisione di condanna non fornendo alcuna plausibile spiegazione correlata anche alla vicenda esaminata e violando, in tal modo, le norme costituzionali e sovranazionali richiamate, poste a presidio del diritto al libero accesso alla giustizia.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la condanna alle spese conseguente alla soccombenza costituisce la regola generale sancita dall’art. 91 c.p.c. e non necessita di alcuna motivazione.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato ha chiarito che “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta” (cfr. Cass. 2730/2012).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., u.c..

Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi” (Cass. SS.UU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, l’art. 96 c.p.c., u.c. è stato inserito nell’elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità.

In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso – le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata – devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

6. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, in termini di proporzionalità, in Euro 3000,00 (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata).

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, rigetta ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 c.p.c., u.c., a corrispondere agli Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Spa la somma di Euro 3000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018.

 

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