La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, “specifica” (tale non è, all’evidenza, un’affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l’avversa domanda”; cfr. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356); peraltro, affinchè scatti l’onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall’altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell’allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l’onere soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti, Sez. 3, n. 14652/2016, Sestini, Rv. 640518, ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al trafugamento di denaro da una cassaforte, aveva escluso che la linea difensiva assunta dal depositario, sostanziatasi nella negazione della propria responsabilità senza contestare l’entità delle somme asportate, potesse assumere valenza probatoria in ordine all’ammontare delle refurtiva, trattandosi di un dato estraneo alla sua sfera di conoscibilità diretta. (Cfr. PENTA, Le prove nel processo civile, Giuffrè)
LA SENTENZA
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/07/2016, n. 14652
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24457/2013 proposto da:
LA PERLA SRL, (OMISSIS) in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Dott. A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PIRZIO BIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA CIAFFI, AUGUSTO RUSSO giusta procura speciale notarile;
– ricorrente –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale sig. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SIPRO SICUREZZA E PROTEZIONE SRL;
– intimata –
Nonchè da:
SIPRO SICUREZZA E PROTEZIONE SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 134 SCALA C INT 2, presso lo studio LEGALE POLITANO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSELLA ZOFREA giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale sig. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso principale;
LA PERLA SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Dott. A.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PIRZIO BIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA CIAFFI, AUGUSTO RUSSO giusta procura speciale notarile;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1631/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato ALESSANDRA ABBATE anche in sostituzione dei coodifensori;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La società La Perla s.r.l., esercente un impianto di rifornimento di carburanti, convenne in giudizio la Sipro – Sicurezza e Protezione s.r.l., con cui aveva stipulato un contratto di trasporto valori, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto delle somme custodite all’interno della propria cassaforte.
La convenuta resistette alla domanda, provvedendo tuttavia a chiamare in causa – per l’eventuale manleva – la propria assicuratrice Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a., che si costituì in giudizio contestando l’operatività della garanzia.
Il Tribunale rigettò la domanda dell’attrice ritenendo che non fosse risultata provata la responsabilità della convenuta.
La Corte di Appello di Roma, pur ritenendo accertata la responsabilità della Sipro, ha rigettato il gravame della La Perla sul rilievo che la domanda risarcitoria era risultata priva di adeguati riscontri probatori in ordine al quantum (indicato dall’appellante in 218.050.000). Ricorre per cassazione la soc. La Perla, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resistono, con distinti controricorsi, la Carige Assicurazioni s.p.a. (già subentrata alla Levante Norditalia) e la Sipro – Sicurezza Professionale s.r.l.; quest’ultima propone anche ricorso incidentale cui resistono sia la soc. La Perla che la Carige.
Motivi della decisione
1. La Corte di Appello, rilevato che soltanto la Sipro conosceva il codice e disponeva delle chiavi di apertura della cassaforte, ha ritenuto “altamente improbabile” che il furto – compiuto senza effrazione – fosse stato commesso da terzi estranei e ha concluso che la Sipro era “certamente responsabile anche per non aver dimostrato di avere utilizzato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia” e che il furto era dunque “conseguenza del comportamento inadempiente della Sipro”; ciò premesso, ha tuttavia negato il risarcimento, ritenendo che la domanda fosse risultata priva “di adeguati riscontri probatori in ordine al quantum”, poichè la documentazione prodotta dalla La Perla non era idonea a provare la sottrazione di 218 milioni di lire.
2. Col primo motivo del ricorso principale, la soc. La Perla deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., censurando la Corte per non avere applicato il principio secondo cui “la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei due contendenti lo rende incontroverso e non più bisognevole di prova”: rileva, infatti, che non era stato contestato il fatto storico dell’ammanco nell’importo indicato dall’attrice ed assume che ciò rendeva irrilevante e superflua la prova sul punto, mentre la contestazione dell’an, involgente esclusivamente il profilo della responsabilità, non esonerava i convenuti dall’onere di contestare il quantum della pretesa.
2.1. Al riguardo, la Sipro ha dedotto – in fatto – che, costituendosi in giudizio, aveva contestato la domanda risarcitoria sia nell’an che nel quantum e che, con la memoria di replica alla conclusionale avversaria, aveva rilevato che l’attrice non aveva dimostrato nè la natura nè l’entità del danno lamentato; in diritto, ha rilevato come il nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, non era applicabile ad attività processuali risalenti all’anno 2000, aggiungendo – in relazione al principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza anteriormente all’anzidetta novella – che l’avvenuta contestazione di qualsivoglia responsabilità a suo carico non poteva che ritenersi “estesa al quantum… poichè la contestazione del fatto a monte è incompatibile con l’ammissione del fatto a valle”; ha escluso, altresì, che fosse risultato violato l’art. 2697 c.c., in quanto la Corte aveva correttamente posto a carico dell’attrice l’onere di provare l’entità del danno.
2.2. Pur dovendosi escludere che nel presente giudizio (iniziato nell’anno 2000) possa operare direttamente il novellato art. 115 c.p.c., comma 1 (applicabile, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009), deve tuttavia valutarsi se la Corte abbia comunque violato il principio di “non contestazione”) già da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della previsione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; il tutto in relazione al dato pacifico – che la Sipro ha incentrato le proprie difese sulla radicale negazione della propria responsabilità senza contestare specificamente l’entità della somma asportata dalla cassaforte.
Al riguardo si osserva:
– la circostanza che non risulti applicabile l’art. 115 c.p.c., comporta la necessità di fare riferimento esclusivamente al principio di non contestazione così come configurabile sulla base della previsione dell’art. 167 c.p.c. (“nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”), a prescindere dalla previsione del novellato art. 115 c.p.c. (“il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”), che, con l’utilizzo dell’avverbio “specificamente”, richiede al convenuto che intenda contestare i fatti dedotti dall’attore di farlo in modo “specifico”;
– in riferimento al principio di non contestazione – come desumibile dall’art. 167 c.p.c. – questa Corte ha affermato che, “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. n. 23816/2010); il principio è stato recentemente ribadito dalle SS.UU., che hanno rilevato come la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall’attore e hanno precisato che “ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (Cass., S.U. n. 2951/2016);
– ne consegue che, nel caso in esame, la mancata contestazione circa l’entità delle somme trafugate (che avrebbe esonerato l’attrice dall’onere della relativa prova) avrebbe potuto conseguire – alternativamente – all’espresso riconoscimento dell’importo da parte della convenuta o all’articolazione di una difesa incompatibile con la negazione della somma indicata dall’attrice; circostanze tutte non risultanti nè dal contenuto della comparsa di costituzione della Sipro (come trascritta in ricorso) nè dal tenore delle censure articolate dalla ricorrente, che si incentrano sul dato della mancanza di contestazione circa l’ammontare indicato dall’attrice, senza però spiegare perchè la recisa contestazione della domanda in punto di responsabilità comportasse comunque – il riconoscimento della somma indicata o fosse incompatibile con la sua contestazione;
– va peraltro considerato che “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti” (Cass. n. 3576/2013) cosicchè, nel caso di specie, essendo il dato dell’effettivo importo trafugato estraneo alla sfera di diretta conoscibilità da parte della convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto suffragare la deduzione della violazione del principio di non contestazione con l’indicazione delle circostanze che avevano reso tale dato noto alla Sipro.
3. Col secondo motivo (“nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione sia dell’art. 183 c.p.c., che dell’art. 101 c.p.c.”), la ricorrente si duole che la Corte abbia sollevato la questione della mancata prova del danno (“mai sollevata dalle parti, nè dal giudice in corso di causa”) soltanto con la sentenza, così violando il diritto della difesa a vedersi assegnato un termine per il deposito di memorie (ex art. 101 c.p.c., comma 2).
3.1. Il motivo è infondato.
Premesso che non può trovare applicazione diretta la norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (introdotta dalla L. n. 69 del 2009, e applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), ma caso mai il principio giurisprudenziale del divieto della pronuncia della “terza via”, va rilevato che la questione dell’esistenza e dell’entità del danno apparteneva alla causa fin dall’inizio, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria: il giudice non ha dunque introdotto una questione “nuova”, ma ha semplicemente ritenuto non adeguatamente provato il danno.
4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale proposto dalla Sipro, in quanto condizionato all’accoglimento del primo.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le due ricorrenti, ai sensi del testo originario dell’art. 92 c.p.c., (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2000); in base al principio di causalità, le ricorrenti vanno invece condannate in solido – al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Carige.
6. Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla ricorrente principale (non anche in ordine a quella incidentale, atteso che il suo ricorso è stato dichiarato assorbito e non rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; compensate le spese di lite fra le ricorrenti, condanna le medesime ricorrenti, in solido, a rifondere alla Carige Assicurazioni s.p.a. le spese processuali, liquidate in 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016