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Danno non patrimoniale Giurisprudenza Patavina-Giudice di Pace

Micropermanenti: il danno morale è una voce di danno autonoma e distinta e va risarcita

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Antonio BORDIN ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 7094 del Reg. Gen. dell’anno 2014  e promossa con atto di citazione depositato il 4 novembre 2014

Da:

A., con l’Avv. Claudio Calvello

– attore-

contro:

*** S.p.A. con l’Avv. ***

  – convenuta –

Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.

(Omissis)

Quantificato quindi il danno biologico complessivo, si procede quindi alla determinazione del danno non patrimoniale da sofferenza morale conseguente alle lesioni subite.

Sul punto, parte convenuta si oppone al suo riconoscimento richiamando un’interpretazione restrittiva delle note sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di danno morale del novembre 2008 ed affermando l’assenza di prova della relativa posta.

La tesi della parte convenuta non è condivisa da questo Giudice, apparendo contraria non solo a regole di diritto ma anche alle stessi principi d’equità.

La corretta applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell’11 novembre 2008, secondo la quale “il risarcimento del danno deve essere integrale”, e quindi comprender anche il ristoro del pregiudizio relativo alla sofferenza morale, porta, al contrario di quanto affermato dalla Compagnia convenuta, al necessario riconoscimento anche di tale voce di pregiudizio.

Le stesse Sezioni Unite nelle citate decisioni, lungi dall’escludere l’esistenza del pregiudizio da sofferenza morale, si sono limitate ad affermare l’insussistenza di una autonoma categoria relativa a tale voce di danno. Peraltro, è stato ribadito l’emergente principio secondo il quale il risarcimento deve essere integrale e ricomprendere ogni pregiudizio, senza alcuna preclusione.

Orbene non essendo il pregiudizio da sofferenza morale notoriamente contemplato dalla liquidazione tabellare, esso va conseguentemente riconosciuto e liquidato in via distinta ed autonoma. Questo giudice non ritiene inoltre che il pregiudizio da sofferenza morale sia qualificabile come mera “personalizzazione” della liquidazione del danno biologico: si tratta infatti di una voce distinta e dotata di autonoma dignità e natura, pur classificabile nell’ambito della generale categoria del danno alla salute, ma soggetta a condizioni e regole di accertamento del tutto particolari e quindi non riconducibile ad una mera sovrapposizione del danno biologico in senso stretto, fra l’altro nemmeno ricompressa nei meccanismi di liquidazione di esso.

Chiarito quindi che il danno non patrimoniale da sofferenza morale è una voce di danno autonoma e distinta rispetto alla categoria generale del danno alla salute, e che conseguentemente esso deve essere autonomamente riconosciuto, si procede alla valutazione della sua prova e quindi alla sua liquidazione. La prova del pregiudizio da sofferenza morale è in primis consequenziale all’accertamento medico legale della lesione patita: è infatti dato scientifico medico legale che una determinata lesione alla salute comporti un certo grado di sofferenza; al riguardo, incombe su chi nega tale sofferenza allegare prova delle particolari ragioni (quali ad esempio, una soglia particolarmente alta del dolore) che rendano inattuali i criteri medico scientifici nel caso in esame ed escludendo la sussistenza della sofferenza nell’ipotesi a giudizio. Del pari, va valorizzato l’accertamento del Ctu medico legale, che ha accertato in capo all’*** nel caso di specie un grado medio-lieve di sofferenza nel periodo di malattia e lieve nel periodo cronico, che quindi permarrà su tale livello in futuro.

(Omissis)

Così deciso in Padova il 24 marzo 2016

Il Giudice di Pace

Avv. Antonio Bordin

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Studio Legale Calvello