Tribunale di Padova, Sezione II, Giudice Dott. Gianluca Bordon, Sentenza 13-06-2013
Responsabilità civile derivante da reato (lesioni personali e percosse) – Tabelle del Tribunale di Milano – Danno non patrimoniale (biologico e morale) – Natura dolosa del fatto illecito – Personalizzazione del danno biologico – Sussiste
IL COMMENTO
Il Dott. Bordon, dopo aver puntualizzato che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona si applicano, conformemente all’indirizzo seguito dalla sezione II del Tribunale di Padova, le Tabelle 2013 del Tribunale di Milano, affronta il tema riguardante la personalizzazione del danno subìto dall’attore. Il Giudice, quindi, adottato il criterio liquidativo della tabelle milanesi e considerata la natura dolosa del fatto illecito, procede alla personalizzazione del risarcimento individuando: 1) il valore di punto relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo funzionale), 2) aumentato della componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva, 3) attribuendo l’ ulteriore aumento del 50% per ottenere la personalizzazione del danno.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gianluca Bordon, al termine della discussione, dando lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 10986/07 Ruolo Cont. promossa da
P.B., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to domicil. G. A.,
ATTORE
contro
V.B.,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato, dall’avv. domicil. R. S.,
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
C.B. rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv.to domicil. G. A.,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: lesione personale – risarcimento del danno
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2007 P.B. ha convenuto in giudizio V.B. chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno, a seguito di un’aggressione avvenuta il 17 luglio 2003. L’attore ha lamentato:
– che l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione di tubature dell’acquedotto aveva provocato la violenta reazione del vicino di casa. V.B. aveva dapprima inveito, poi aveva tentato di colpire la ruspa dell’attore con il proprio trattore, costringendolo ad allontanarsi per evitare di essere investito.
Sceso dal trattore aveva cercato più volte di togliere dalle mani del B. un badile utilizzato per l’esecuzione dei lavori. Non riuscendovi, lo aveva afferrato per il collo scaraventandolo terra, nonostante l’attore non avesse accennato ad alcuna reazione;
– che il processo penale si era concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Piove di Sacco 6 gennaio – 1 febbraio 2006 n. 5, irrevocabile il 14 marzo 2006, che aveva accertato la penale responsabilità di V.B., rimettendo al giudice civile la liquidazione del danno;
– che la malattia si era protratta ben oltre gli otto giorni diagnosticati dai medici del pronto soccorso. Tale situazione aveva inciso sulla capacità di lavoro causando un danno per mancato guadagno che, con riferimento all’attività di piccolo costruttore, avrebbe potuto quantificarsi in almeno Euro 1.500,00 e, per quanto riguarda l’attività di collaboratore dell’azienda agricola della moglie, nella misura di Euro 500,00;
– che il danneggiato aveva poi diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale come quantificati a fg. 5 dell’atto di citazione.
2. V.B. si è costituito in giudizio eccependo:
-che mentre stava transitando su una stradina con il trattore per accedere alla sua proprietà si era trovato l’accesso sbarrato dalla presenza di una ruspa. Nelle immediate vicinanze P.B. e il figlio C.B. stavano eseguendo dei lavori con l’impiego di badili;
– che, quando aveva chiesto di spostare la ruspa, i due B. si erano avvicinati spintonandolo e strattonandolo. Aveva cercato di difendersi, ma era stato sospinto indietro con violenza tanto da cadere a terra. Mentre era ancora a terra, i B. avevano preso colpirlo con i badili all’altezza della schiena e della testa. Avevano continuato anche quando si era rialzato, sospingendolo indietro sino all’imbocco della stradina;
– che dalla lettura del verbale del dibattimento del 26 gennaio 2006, emergeva che anche P.B. e il figlio si erano resi responsabili del delitto di lesione personale. I due B., non appena cessato il paventato rischio di una possibile aggressione, avrebbero potuto e dovuto desistere. Mai è poi mai avrebbero dovuto infierire sul B., allorquando era a terra totalmente inerme e difeso.
V.B. ha di conseguenza chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni non patrimoniali, opponendo in compensazione tale importo al credito attoreo.
3. C.B., chiamato in causa dal convenuto, si è costituito eccependo che la ricostruzione dei fatti contenuta nella comparsa di costituzione e risposta s’infrange con il giudicato penale che ha accertato una realtà totalmente diversa.
Nel dibattimento penale era stato accertato che B. aveva deliberatamente aggredito P.B.. Il terzo chiamato non aveva preso parte la colluttazione. Il teste F.Z. aveva confermato che C.B. si era limitato a dividere il genitore da V.B..
4. Con la prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. anche l’attore P. B. ha evidenziato che il processo penale smentiva quanto riportato nella comparsa di costituzione del convenuto.
5. V.B. ha replicato che il giudicato penale estendeva i suoi effetti solamente in relazione alle lesioni inferte a P.B., ma non precludeva l’accertamento della violenta aggressione perpetrata dai due B..
6. Con ordinanza 6 agosto 2009 il Giudice non ha ammesso i capitoli di prova orale ritenendo che essi si riferissero a circostanze già desumibili dai verbali del dibattimento penale o fossero irrilevanti. Ha disposto unicamente una duplice consulenza medico-legale per valutare il danno biologico sia sulla persona dell’attore sia sulla persona del convenuto.
7. Con la sentenza del Giudice di Pace di Piove di Sacco 6 gennaio – 1 febbraio 2006 n. 5, irrevocabile il 14 marzo 2006, V.B. è stato condannato per il delitto di lesione personale volontaria lievissima in danno di P. B.. Nella parte motiva viene richiamata la deposizione testimoniale della persona offesa – parte civile, del teste F.Z. (“ho visto il B. scendere dal trattore, avvicinarsi al B.P. che si trovava a piedi e aggredirlo”) e del teste G.V. (“univoca nel riferire la traiettoria seguita dal B. di scendere dal trattore e andare incontro al B.P. che cadeva a terra”).
Motivi della decisione
L’art. 651, I co. c.p.p. stabilisce: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
La difesa del convenuto è parzialmente contraddittoria: ricostruisce il fatto come se V.B. fosse stato vittima di un’aggressione, asserendo che questi si è limitato a tentare di difendersi (v. comparsa di costituzione, fg. 3), salvo poi riconoscere che la sentenza penale “esplica i suoi effetti in relazione alle lesioni che sono state inferte dal B.V.” (v. memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.p.).
Deve ritenersi che il giudice penale:
– abbia accertato che V.B. ha aggredito e causato volontariamente delle lesioni a P.B.;
– abbia implicitamente, ma comunque necessariamente, accertato che V.B. non ha agito in stato di legittima difesa;
– non abbia, viceversa, preso posizione su un’eventuale aggressione subita nello stesso contesto spazio-temporale da V.B.. Se due persone entrano in colluttazione entrambe con intento offensivo commettono l’una in danno dell’altra il delitto di lesione personale. Oggetto del procedimento penale celebrato avanti il Giudice di Pace era unicamente il reato di lesione personale commesso da V.B. e non anche quello eventualmente commesso da P.B..
Dallo stesso materiale probatorio utilizzato dal Giudice penale emerge chiaramente (le sottolineature che seguono sono dello scrivente) che anche P.B. abbia agito con intenzioni offensive e che alla colluttazione non abbia partecipato attivamente anche il figlio C.B.:
– “… si davano le botte, non so chi ha incominciato e poi ho visto il sig. B. cadere a terra … ribadisco che non visto chi abbia colpito per primo poiché si davano le botte tutti e due e non ero coperto dalla visuale del trattore … alla fine quando ho cominciato a gridare ho visto il B. colpire con un badile … il B. … l’episodio del badile è successivo alla caduta a terra del B.” (testimonianza G.V. doc. 12 conv.);
– “… il B. scendendo dal trattore aggrediva il B. ed insieme cadevano a terra e una volta a terra la colluttazione era reciproca … ho visto il figlio del B., di nome C., dividerli con le mani. Il figlio era li presente nel luogo dei fatti … una volta a terra si sono rialzati continuando a spintonarsi il B. teneva in mano un badile e lo usava per colpire il B..
A quel punto il B. cadeva a terra …” (testimonianza F.Z. doc. 12 conv.).
Gli stessi testi le cui deposizioni sono state poste a fondamento della sentenza penale di condanna descrivano un atteggiamento del B. palesemente incompatibile con una condotta rientrante negli stretti limiti della legittima difesa e anche dell’eccesso colposo in legittima difesa. L’utilizzo di un badile per colpire l’avversario non può che dimostrare che B. intendesse ferire l’altra persona. Nello stesso tempo dalla completa descrizione della colluttazione emerge che C.B. non fosse un terzo corrissante. Per tentare di giustificare la chiamata in causa di C.B., la difesa del convenuto afferma che le deposizioni “… riferiscono precipuamente sulla condotta dei protagonisti del processo penale, vale a dire dell’imputato B.V. e della parte offesa P.B. e marginalmente dell’altro protagonista C., essendo la condotta di questi irrilevante ai fini del processo” (v. comparsa conclusionale, fg. 9).
I testi, invece, hanno ricostruito l’intero fatto storico e dalle loro dichiarazioni non emerge nulla a carico del terzo chiamato. I passi del verbale riportati dalla difesa del convenuto a fg. 10 della comparsa conclusionale riguardano tutti unicamente la posizione di P.B.. Dalla testimonianza di F.Z. risulta semmai – e in maniera chiara – che C.B. abbia tentato di dividere le due persone venute alle mani.
8. Non vi è alcuna prova che per i fatti di cui si discute P.B. abbia subito un danno patrimoniale da mancato guadagno. Nulla l’attore è stato in grado di produrre a sostegno di quanto allegato circa la perdita di determinati redditi. Non è comprensibile nemmeno come la parte abbia quantificato i danni lamentati.
9. Le consulenze tecniche espletate – che hanno tenuto conto anche dei certificati medici rilasciati quasi nell’immediatezza dei fatti ad attore e convenuto – evidenziano per entrambi i danneggiati dei danni biologici modesti (v. relazioni 19 gennaio 2010 dott.ssa Alessandra Rossi):
– per P.B. un danno biologico permanente dell’1%, costituito dal persistere di una generica sofferenza a carico del rachide cervicale, e un danno biologico temporaneo pari a 8 gg al 50% e a 10 giorni al 25%;
– per V.B. un danno biologico permanente del 2%, costituito dal persistere di una modesta sofferenza a carico del rachide dorso-lombare, e un danno biologico temporaneo pari a 15 gg. al 50% e a 15 giorni al 25%.
Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è “indifferente” in termini generali la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi (cfr. Cass., sez. III, 19.1.07, n. 1183.
Ciò non esclude che tra gli elementi di cui il giudice può tenere conto ai fini della determinazione del risarcimento vi sia quello della gravità dell’illecito penale. Per la determinazione della gravità del reato può farsi riferimento agli elementi indicati nell’art. 133 c.p., che al n. 3 richiama l’intensità del dolo ed il grado della colpa (cfr. Cass., sez. III, 25.10.02, n. 15103). È abbastanza scontato, del resto, che dolore, sdegno, patemi d’animo siano correlati anche al tipo di colpevolezza da cui sono stati prodotti.
Richiamati tali principi, possono quantificarsi i danni non patrimoniali subiti dai danneggiati. Si applicano -conformemente all’indirizzo seguito dalla sezione II del Tribunale di Padova – le Tabelle 2013 del Tribunale di Milano.
Tenendo presente l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, dette tabelle, oltre ad avere notevole diffusione sul territorio nazionale, presentano il notevole pregio di permettere un’immediata determinazione congiunta:
a) del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo funzionali medi;
b) del danno non patrimoniale conseguente alla medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in riferimento ad un dato tipo di lesione (per le micro permanenti; per le invalidità permanenti comprese fra il 10% ed il 34%; per le invalidità permanenti pari o superiori al 35%). La determinazione del danno non patrimoniale avviene valorizzando entro determinati limiti la prova per presunzioni semplici e garantendo – come può comprendersi analizzando le componenti dell’ “indice aggregatore” – una certa progressione nella quantificazione del danno connesso alla sofferenza soggettiva man mano che aumenta l’invalidità permanente.
Nello stesso tempo le tabelle milanesi non impediscono, sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la necessaria personalizzazione del danno. Nulla osta – può aggiungersi al fine di evitare facili critiche nascenti dal confronto con altre tabelle – che in casi particolari i valori delle tabelle del Tribunale di Milano vadano adattati anche escludendo in loto il pregiudizio relativo alla sofferenza soggettiva, perché rimane sempre valido il principio secondo cui la liquidazione di tale voce di danno non consegue in via automatica.
Le Tabelle di Milano sono state giudicate favorevolmente anche in una recente decisione di legittimità, che ha ritenuto che la loro applicazione attesti la conformità della valutazione equitativa del danno alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c. A fronte di un motivo di ricorso, in punto di liquidazione del danno, fondato sul presupposto che la Corte territoriale si fosse discostata dalle tabelle milanesi generalmente adottate dai giudici di merito, la Cassazione ha considerato inopportuno contrapporre “… una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale. Essi costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità” (cfr. Cass., sez. III, 7.6.11, n. 12408).
La liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico – fisica avviene individuando il nuovo valore di punto partendo dal valore di punto delle tabelle precedenti (relativa alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo funzionale), aumentato della componente di danno relativa alla sofferenza soggettiva e prevedendo eventualmente percentuali massime di ulteriore aumento per ottenere la personalizzazione. Nel caso in esame il danneggiato P.B. aveva all’epoca del fatto un’età di 57 anni, sicché la quantificazione del danno permanente in moneta attuale è pari per un’invalidità del 1% ad Euro 1.053,00. Considerando la natura dolosa del fatto illecito, si ritiene di personalizzare il risarcimento con un aumento del 50%, sino a Euro 1.579,50.
V.B. aveva all’epoca del fatto un’età di 41 anni, sicché la quantificazione del danno permanente in moneta attuale è pari per un’invalidità del 2% ad Euro 2.469,00.
Considerando la natura dolosa del fatto illecito, si ritiene di personalizzare il risarcimento con un aumento del 50%, sino a Euro 3.703,50.
Per il risarcimento del danno da invalidità temporanea il valore complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% è pari a Euro 96,00, con possibilità di adeguare la liquidazione al caso concreto con un aumento sino a Euro 144,00. Tenuto conto dei limitati riflessi che le modeste lesioni possono aver avuto sulla possibilità di espletare le attività quotidiane, si ritiene di liquidare a titolo di invalidità temporanea per:
P.B. la somma di Euro 624,00, così determinata: Euro 96,00 X 8 gg. X 50% + Euro 96,00 X 10 gg. X 25% = Euro 384,00 + Euro 240,00;
V.B. la somma di Euro 1.080,00, così determinata: Euro 96,00 X 15 gg. X 50% + Euro 96,00 X 15 gg. X 25% = Euro 720,00 + Euro 360,00.
Il danno non patrimoniale viene pertanto liquidato in via equitativa nella misura complessiva di Euro 2.203,50 per P.B. e di Euro 4.783,50 per V.B..
Al creditore di un’obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituito non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., 17.12.95, n. 1712), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutato anno per anno. Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito. Al momento del deposito della sentenza l’obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.
10. B. ha proposto l’eccezione di compensazione a fronte del credito fatto valere dall’attore. La compensazione legale e quella giudiziale si distinguono in quanto mentre la prima presuppone la presenza anteriore alla causa di due debiti liquidi ed esigibili, l’altra richiede che il debito opposto in compensazione non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione. Ne consegue che, mentre gli effetti della compensazione legale retroagiscono al momento della coesistenza dei debiti, quelli della compensazione giudiziale, per la sua natura costitutiva, si verificano ex nunc, cioè dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara (cfr. Cass., sez. II, 21.2.85, n. 1536). La compensazione giudiziale di una parte di un credito pecuniario opera quale fatto estintivo del medesimo sino alla concorrenza del contrapposto credito accertato a favore dell’altra parte, senza poter incidere sulla decorrenza degli interessi liquidati sulla residua parte del credito non estinta dalla compensazione.
Compensati i reciproci debiti alla data della pronuncia della sentenza, B., creditore dell’importo maggiore, avrà diritto a ottenere la somma residua, oltre agli interessi legali su quello oramai divenuto un debito di valuta.
11. Le spese di c.t.u. vanno divise al 50% fra attore e convenuto. Le spese legali vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 140 del 2012, tenuto conto del criterio del “decisum” oramai espressamente riconosciuto anche dall’art. 5 D.M. cit.. Fra attore e convenuto le spese vengono per 1/2 compensate e per il residuo poste a carico dell’attore (il credito del convenuto è superiore al doppio di quello dell’attore); il convenuto è invece obbligato alla rifusione integrale delle spese in favore del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, eccezione ed istanza, così provvede:
1) accerta che il credito di P.B. nei confronti di V.B., a titolo di risarcimento del danno, è pari alla somma di Euro 2.203,50, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma come devalutata al 17 luglio 2003 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;
2) accerta che il credito di V.B. nei confronti di P.B., a titolo di risarcimento del danno, è pari alla somma di Euro 4.783,50, oltre agli interessi al tasso legale sulla predetta somma come devalutata al 17 luglio 2003 e rivalutata annualmente sino alla sentenza;
3) operata compensazione fra i debiti di cui ai precedenti punti, condanna P.B. al pagamento in favore di V.B. della somma residua, oltre gli interessi al tasso legale dalla sentenza sino al saldo;
4) pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico dell’attore per il 50% e a carico del convenuto per il 50%;
5) compensa per metà le spese processuali fra attore e convenuto e condanna P.B. al pagamento in favore di V.B. delle residue spese processuali, liquidate nella somma di Euro 1.050,00 per compenso, oltre iva e cpa;
6) condanna V.B. al pagamento in favore di C.B. delle spese processuali, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compenso, oltre iva e cpa.
Così deciso in Padova, il 13 giugno 2013.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.