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Obbligo di fermarsi

Diritto Penale Infortunistica Stradale

Obbligo di fermarsi dopo la causazione di un incidente: art. 189 co. 6 C.d.S.

Obbligo di fermarsi dopo la causazione di un incidente: art. 189 co. 6 C.d.S.

Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 34335/2009

Incidente stradale – Obbligo di fermarsi – Elemento soggettivo – Accertamento

ABSTRACT

” Richiamando il comma 6 della norma incriminatrice le “condizioni di cui al comma 1”, il dolo richiesto deve, quindi, investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente idoneo (“eventualmente”) a produrre eventi lesivi, non anche, a quel momento, anche al riscontrato effettivo danno alle persone […]

[…] Trattandosi di reato omissivo di pericolo, ove le circostanze fattuali del caso, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecar danno alle persone, l’utente della strada ha comunque l’obbligo di fermarsi, a tale momento ed in riferimento a tali percepite circostanze dovendo ragguagliarsi il suo comportamento doloso; e se tale danno effettivamente sussista, conformemente alle indicazioni di idoneità del fatto a produrlo, la sua omissione concretizza il reato in questione […]

[…] l’accertamento dell’elemento psicologico del reato va compiuto al momento in cui l’azione viene posta in essere, e quindi alle circostanze concretamente rappresentate a quel momento, riservato ad un momento successivo il definitivo accertamento delle conseguenze del sinistro

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