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patente

Diritto Penale Guida in Stato di Ebbrezza Infortunistica Stradale

Omicidio colposo stradale: la patente va sospesa anche in caso di patteggiamento

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2017) 18-04-2017, n. 18810

IL CASO

Il G.U.P. del Tribunale di Mantova, applicava la sanzione concordata tra le parti omettendo, tuttavia, di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre in Cassazione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S., e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto dell’accordo delle parti.

LA SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

nei confronti di:

G.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2702/2014 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del 07/07/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE’;

lette le conclusioni del PG Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Mantova che, nel definire ex art. 444 c.p.p., il processo a carico di G.R. per il reato di cui agli artt.589, commi 1 e 2, c.p. applicando la sanzione concordata tra le parti, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così violando la espressa disposizione normativa di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, commi 2 e 2 bis, e succ.modif..
  2. Il P.G. ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto oggetto di censura.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato.
  2. Con la sentenza di patteggiamento vanno infatti applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale dell’art. 445 c.p.p., limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca (Sez. Un., 27 maggio-21 luglio 1998, n.8488, Rv 201982, Bosio).
  3. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S., e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo delle parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Sez. 4, 27.7.2005, n. 27931, Rv. 232015; Sez. 4, 8.10.2007, n. 36868, Rv. 237231; Sez. 6, 29.5.2008, n. 40591, Rv. 241359).
  4. Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va disposto di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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