Tribunale di Padova, Sezione II, Giudice Dott. Giorgio Bertola, Sentenza del 09.05.2014
Si segnala la presente sentenza per le considerazioni che il Giudice Bertola svolge in ordine:
1) al comportamento processuale tenuto dalla parte,
2) alla ratio sottesa all’applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata,
3) alla quantificazione della sanzione stessa.
IL PUNTO SALIENTE DELLA SENTENZA:
“Sul comportamento processuale dell’attrice valgano le seguenti considerazioni: essa hanno agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle sue asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto di opposizione, sono relative ad eccezioni processuali manifestamente infondate. Nessuna istanza di prova introduce a sostegno delle sue asserzioni ed arriva addirittura a spiegare domanda ri convenzionale per presunti danni che non si perita neppure di allegare. […] Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. così come ritualmente richiesto dalla convenuta/opposta in sede di precisazione delle conclusioni. […] Tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. […] Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.”
LA SENTENZA INTEGRALE:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80080458/2008 del R.A.C.C. in data 15/07/2008, iniziata con atto di citazione notificato in data 07/07/2008
da
– CANTIERE NAUTICO ********* (P.I. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. P. A. e M. E., elettivamente domiciliato in VIA ***********, presso il difensore avv. P. A.,
attrice / opponente
contro
– ***** S.R.L. (P.I. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. L. M. e B. C. M. elettivamente domiciliato in *********** presso lo studio dell’avv. L. M.,
convenuta / opposta
avente per oggetto: Altri contratti d’opera,
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell’art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall’art. 45 c. 17 della L. n. 69 del 2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Il Cantiere **** si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da **** a fronte del mancato pagamento della fattura dimessa nella fase monitoria.
Eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice del Foro di Padova e comunque per essere applicabile il D.Lgs. n. 206 del 2005, nel merito contestava che la convenuta non avesse adempiuto alla propria obbligazione per aver omesso di trasmettere il Manuale del proprietario dell’imbarcazione così come commissionato sicché il mancato pagamento del saldo sarebbe stato giustificato.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell’opposizione.
La causa è stata istruita mediante prova orale.
Va preliminarmente rilevato un evidente ed innocuo lapsus calami laddove l’attrice/opponente, nelle sue conclusioni, ha chiesto la condanna dell’opponente alla sanzione ex art. 96 c.p.c. perché evidentemente la richiesta era rivolta nei confronti dell’opposta e non all’opponente cioè a sé stessa.
In merito all’eccezione di incompetenza territoriale essa è manifestamente infondata, da un lato perché l’attrice non è “consumatore” visto che agisce per un rapporto obbligatorio finalizzato alla propria attività professionale sicché appare improprio il richiamo al D.Lgs. n. 206 del 2005, dall’altro perché il combinato di sposto dell’art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. consentono il radicamento del ricorso monitorio avanti alla sezione distaccata di Cittadella visto che entrambe le parti concordano sulla non applicabilità della clausola che individua un foro esclusivo per mancata esplicita sottoscrizione della relativa clausola.
Nel merito l’opposizione è manifestamente infondata e va rigettata.
In relazione alla eccepita tardività nell’esecuzione della prestazione da parte della società convenuta che avrebbe sforato il termine di giorni 60 contrattualmente concordato, va osservato che la clausola individuava espressamente come non essenziale il termine pattuito visto che il rispetto di quel termine era legato alla compatibilità con l’avanzamento dei lavori dell’unità (punto “6. Tempi di esecuzione” dell’offerta 33/2005 doc. 2 monitorio) sicché non può intendersi che le parti abbiano inteso attribuire a quel termine alcuna rilevanza di essenzialità, in caso contrario il contratto avrebbe potuto essere risolto ben prima del deposito del ricorso monitorio laddove invece l’attrice/opponente ha manifestato l’interesse all’adempimento ben oltre il termine contrattualmente pattuito così dimostrando che ella stessa non considerava quel termine essenziale.
Nel merito l’istruttoria, sui soli capitoli di prova dimessi da parte convenuta/opposta visto che l’attrice non ha dimesso alcuna istanza istruttoria orale, ha confermato, come già dedotto in comparsa di costituzione dalla convenuta/opposta, che per poter redigere il manuale richiesto dall’attrice fosse necessaria la trasmissione dello schema elettrico e che tale trasmissione fosse stata sollecitata più volte e che la consegna dello schema elettrico sia avvenuta solamente a settembre 2006 mentre il sollecito dell’invio del manuale sia avvenuto solo a gennaio 2008 per il tramite del procuratore di parte attrice (teste C. escusso all’udienza del 25/01/2011).
Che il manuale sia stato inviato è provato documentalmente con il doc. 4 anche se si deve dedurre che tale documento non fosse essenziale, oppure fosse sufficiente la bozza a cui ha fatto riferimento la convenuta/opposta nei suoi scritti difensivi al fine di ottenere il certificato CE visto che quel certificato porta la data del 8/8/06 mentre il teste ed i documenti provano che lo schema elettrico non sia stato inviato prima del settembre 2006 ed il manuale fosse pronto per novembre 2006.
Delle due l’una quindi o nel certificato sono sbagliate le date o il manuale non era necessariamente prodromico alla certificazione ed era sufficiente l’invio di una bozza parziale.
Sul punto peraltro l’attrice è “mancata” sia durante la fase istruttoria che nella fase delle memorie istruttorie dove non ha minimamente affrontato tale problematica, per esempio contestando che il sig. M. avesse ricevuto quella mail e che è stata prodotta in atti e così non contestandone l’invio e la ricezione, evento che prova l’esatto adempimento delle obbligazioni di parte convenuta, riproponendola tardivamente solo nelle conclusionali.
La deposizione del teste di parte convenuta, pienamente credibile e attendibile avendo direttamente partecipato alle operazioni, peraltro unica istanza istruttoria orale dimessa nel presente procedimento, conferma la finalità esclusivamente dilatoria dell’opposizione, visto che l’attrice non ha nemmeno tentato di provare il danno di cui ha chiesto il ristoro in via riconvenzionale.
In relazione al ristoro delle spese di trasferimento che parte convenuta ha addebitato all’attrice, va osservato che da una semplice lettura dell’offerta 33/2005 se ne ricava che le stesse non erano comprese nel prezzo dell’offerta e che il rimborso fosse concordato in ragione di Euro 0,45 al chilometro calcolato da Cittadella oltre ai pedaggi e alle spese di segreteria.
La convenuta ha documentato tali spese con le produzioni documentali sicché il loro ristoro appare pienamente legittimo.
Sul comportamento processuale dell’attrice valgano le seguenti considerazioni: essa hanno agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle sue asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto di opposizione, sono relative ad eccezioni processuali manifestamente infondate.
Nessuna istanza di prova introduce a sostegno delle sue asserzioni ed arriva addirittura a spiegare domanda ri convenzionale per presunti danni che non si perita neppure di allegare.
In punto processuale va censurato pure lo scorretto tentativo di procrastinare l’assunzione del teste regolarmente citato da contro parte, unica parte che abbia formulato istanze istruttorie orali, mediante il deposito di un atto di rinuncia al mandato solo all’udienza fissata per l’assunzione delle prove orali, mandato poi prontamente riassunto al termine della fase istruttoria così evidenziando che la rinuncia al mandato fosse solo un tentativo di differire l’udienza di assunzione testi.
Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. così come ritualmente richiesto dalla convenuta/opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato anche qualora tale domanda venga spiegata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni come statuito anche da Cass. Sez. 1 n. 22957/12 del 13/12/2012 secondo cui “La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., comma 1, non attenendo al merito della controversia i cui termini restano immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali) può essere formulata per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante sovente solo al termine dell’istruttoria è in grado di valutarne la fondatezza e di offrire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno subito”.
Tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento protrattosi ben sei anni, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l’aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 cd. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta l’opposizione poiché manifestamente infondata e dilatoria e per l’effetto;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) Condanna Cantiere *********, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a ******, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 3,90 per esborsi ed Euro 4.835,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 55 del 2014;
4) Condanna **********, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a *******, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma pari ad Euro 14.505,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
5) Visto l’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Padova, il 8 maggio 2014.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.