Titolo

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domanda di risarcimento ominicomprensiva

Giurisprudenza Patavina-Tribunale

Ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado

Tribunale di Padova, Giudice Dott. Marani, Ordinanza del 18 giugno 2015

Appello – Sentenza di primo grado di condanna al pagamento di somma di denaro di entità ridotta – Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex articolo 283 c.p.c. – Accoglimento – Motivi

NR. 1246/2015 R.G.

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 16.6.2015

OSSERVA

Ferma restando ogni più compiuta valutazione in sentenza, si ritiene che possa essere superata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da Agenzia B. T. Invero, pur nella consapevolezza della maggiore specificità nell’esposizione dei dati della controversia e delle ragioni di critica, anche in ottica di ipotesi alternative, che l’atto d’appello deve avere alla luce della riforma attuata con la legge n. 132 del 2012, si ritiene che l’interpretazione fornita dall’appellata, soprattutto in assenza di pronunce del giudice di legittimità, sia eccessivamente restrittiva, finendo per equiparare l’appello al ricorso per cassazione. D’altro canto la specificità dei motivi d’appello va sempre valutata in relazione al concreto contenuto della sentenza impugnata, osservandosi che nel caso di specie la motivazione è costituita da un paio di pagine nelle quali vengono sinteticamente affrontate le diverse questioni poste dalle parti in primo grado.

Ancora, la nozione di gravi e fondati motivi non preclude di per sé la tutela sospensiva a fronte di sentenza di condanna ad una somma di denaro, mentre la circostanza che l’appellante non abbia notificato il decreto di fissazione dell’udienza prevista specificamente per la trattazione dell’istanza ex art. 283 c.p.c. non è di ostacolo alla sua trattazione in questa fase. Invero, l’appellante, non avendo notificato il decreto di fissazione d’udienza, non poteva più riproporre l’istanza di anticipata trattazione, ma nulla toglie che la stessa parte abbia, con l’atto di citazione d’appello, formulato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata che va pur sempre decisa nel merito. Va, inoltre, evidenziata la possibilità, nel caso di appello assistito dal fumus boni iuris, di sospendere l’efficacia esecutiva o la esecuzione di una sentenza di condanna a somma pecuniaria, con l’unica specificità che l’entità ridotta della somma oggetto della condanna richiede una evidente fondatezza, totale o parziale, del gravame.

Quanto al merito dell’istanza ex art. 283 c.p.c., una lettura della motivazione del GDP, raffrontata con l’esposizione contenuta nell’atto di citazione, rende giustificata la tesi di una violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del GDP. Non sembra, infatti, porsi nel caso di specie solo un problema di qualificazione giuridica della fattispecie, ma di diversità di causa petendi. L’odierna appellata nel suo libello introduttivo di primo grado (v. pagg. 6 e ss.) ha fatto espresso riferimento alla conclusione di un contratto mediante lo schema di cui all’art. 1326 cod. civ., inquadrando la fattispecie come vendita di pacchetto turistico e pretendendo la somma di € 2.936,00 (quale penale ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del contratto. Il GDP, dopo avere escluso la conclusione di un contratto, ha condannato la F. per responsabilità extracontrattuale), facendo riferimento alla violazione del canone di buona fede ed alla perdita di tempo derivata dall’essere stata l’agenzia B. T. coinvolta in una trattativa inutile e così riconducendo la fattispecie alla violazione dell’art. 1337 cod. civ. (non citato nella sentenza impugnata, la quale tuttavia, mediante le sopradette espressioni vi ha fatto sostanziale quanto evidente riferimento). La stessa somma liquidata è indicativa del modo di procedere del giudice di prime cure, posto che questi ha riconosciuto € 1.500,00 in favore dell’agenzia di viaggio a titolo di risarcimento del danno (probabilmente di tipo patrimoniale ed evidentemente determinato in misura – è il caso di dire ampiamente – equitativa).

L’istanza dell’appellante va accolta, rimanendo assorbita ogni ulteriore contestazione per il cui eventuale esame si rimanda alla fase decisoria.

Va, infine, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

1) Sospende l’efficacia esecutiva della sentenza n. 1687/14 emessa in data 19.12.2014 dal Giudice di Pace di Padova

2) Rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 30.05.2017 ore 11.00

Si comunichi

Padova, 18 giugno 2015

IL G.I.

Dott. Luca Marani

 

 

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