Sinistro stradale – Danni materiali e fisici – Risarcimento del danno – Proposizione di domanda giudiziale per danni a cose – Successiva distinta proposizione di domanda giudiziale per danni fisici – Frazionamento del credito – Automatica improponibilità della domanda – Non sussiste – Necessario accertamento caso per caso.
Tribunale di Padova – Giudice Dott. Guido Marzella – Ordinanza del 24.09.2013
Il Giudice del Tribunale Civile di Padova Dr. Guido Marzella
nella causa rubricata al n.[omissis] R.G. ha pronunciato fuori udienza la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva che precede
vista l’eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal patrocinio dei convenuti e rilevato che il principio della non frazionabilità della tutela giurisdizionale è stato inizialmente riconosciuto con riguardo ad ipotesi di crediti dovuti in forza di un unico rapporto obbligatorio e solo in seguito è stato esteso anche ai casi di domande di risarcimento danni da responsabilità civile;
opinato peraltro che a fronte di pronunce le quali affermano il principio in esame in maniera categorica (Cass. 22.12.11 n. 28286) se ne pongono altre che tendono a sottolineare la necessaria coesistenza di tale principio con quello della domanda, adombrando la facoltà per la parte di limitare la proposizione dell’azione a solo alcune delle voci di danno, ciò che appare condivisibile ove sussistano ragioni idonee a giustificare la scelta così operata;
atteso d’altro canto, che ciò potrebbe in particolare risultare legittimo laddove la voce di danno espunta dall’originaria domanda presenti natura ontologicamente diversa da quelle già azionate;
ritenuto pertanto apparire opportuno dare corso alla fase istruttoria del giudizio, riservando ogni determinazione in proposito all’atto della decisione
dispone
esperirsi CTU sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa ed esperita ogni opportuna indagine, determini il consulente d’ufficio:
1) quali siano le lesioni subite dal periziando che appaiono causalmente ricollegabili al sinistro di causa, descrivendo anche gli eventuali precedenti morbosi influenti sul suo stato di salute al momento dell’incidente;
2) la durata dell’inabilità temporanea totale e parziale;
3) quali siano gli esiti permanenti subiti, valutando in che maniera influiscano sulla complessiva integrità ed efficienza psicofisica del soggetto leso (c.d. danno biologico) e quantificandone la incidenza in misura percentuale;
4) se ed in che misura gli esiti permanenti eventualmente accertati incidano sulla capacità lavorativa specifica del periziando;
5) sulla base della propria esperienza clinica, il grado di intensità delle sofferenze patite (modesto, medio, grande) ai fini della quantificazione del danno morale;
6) la congruità rispetto alle lesioni riscontrate delle spese mediche che il periziando afferma di aver sopportato;
7) l’ammontare delle spese mediche da sostenersi eventualmente in futuro in relazione ai postumi permanenti accertati a carico del periziando;
8) se le lesioni di cui è causa risultassero o meno ragionevolmente stabilizzate già nel luglio del 2008”
nomina
quale consulente d’ufficio il dr. [omissis], mandando alla Cancelleria di provvedere alla sua citazione
rinvia
la causa all’udienza del [omissis] per la prestazione del giuramento da parte del consulente d’ufficio.
Si comunichi alle parti.
Padova, 24 settembre 2013
Il Giudice