Titolo

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Responsabilità professionale dell'Avvocato

Procedura Civile

Quali sono i documenti che il CTU può legittimamente acquisire?

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La C.T.U. non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall’onere di provare quanto assume ovvero di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; è consentito derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa avvenire soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche; in questo caso il C.T.U. può anche acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, debbono essere necessariamente provati dalle parti

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sez. I, Sentenza del 14/02/2006, n. 3191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICASTRO Gaetano – Presidente

Dott. DURANTE Bruno – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere

Dott. LEVI Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1 SC. A P. 3 INT. 12, presso lo studio dell’avvocato LA PORTA Carlo, che lo difende unitamente all’avvocato LAURA GILARDONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, difeso dall’avvocato FRACCHIA Attilia, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2002 della Corte d’Appello di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 20/02/2002, depositata il 01/03/2002, R.G. 390/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2006 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l’Avvocato Carlo LA PORTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

S.A. conveniva innanzi al Tribunale di Milano A.A..

Deduceva che con esposto 26/11/1991 erano state denunciate alla Procura della Repubblica di Sassari e ad alcuni uffici finanziari dello Stato irregolarità fiscali nell’ambito dell’amministrazione del condominio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); che l’esposto era redatto su carta intestata a lui e recava la sua firma apocrifa; che sulla base dell’esposto la guardia di Finanza aveva dato l’avvio ad indagini dirette all’accertamento di evasione fiscale; che si era proceduto penalmente contro l’ A. per il delitto di falso in scrittura privata; che la perizia grafica disposta in sede penale aveva concluso nel senso che la firma era stata falsificata dall’ A..

Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Instauratosi il contraddittorio, l’ A. eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e sosteneva nel merito l’infondatezza della domanda.

Istruita la causa con l’espletamento di C.T.U., il Tribunale affermava la responsabilità dell’ A. e lo condannava al risarcimento dei danni liquidati in L. 84.300.000.

Su gravame principale dell’ A. ed incidentale dello S. la Corte di Appello di Milano, con sentenza resa il 20/02/2002, riduceva il risarcimento a L. 26.500.000 e compensava un terzo delle spese dei due gradi, ponendo gli altri due terzi a carico dell’ A., con la seguente motivazione sui punti ancora in discussione.

La perizia grafica espletata in sede civile collima in ogni sua parte con quella espletata in sede penale e con quella del c.t.p. Cassarà;

le conclusioni, cui è pervenuto il C.T.U., meritano di essere condivise per la loro completezza ed esaustività; non può costituire motivo di nullità la circostanza che il C.T.U. abbia acquisito altri originali delle denunce apocrife e ciò per la duplice ragione che si tratta di attività rientrante nei normali poteri del C.T.U. e vi è autorizzazione del Giudice istruttore;

sulla scorta della C.T.U. va confermata l’affermazione di responsabilità dell’ A.; non può esservi dubbio sulla ricorrenza del dolo specifico: basti considerare che, se l’ A. avesse avuto l’intenzione di denunciare le violazioni finanziarie, lo avrebbe fatto in nome proprio; il danno patrimoniale va liquidato in L. 6.500.000, considerato – tra l’altro – che non è stata fornita prova della perdita di reddito sotto l’aspetto di tempo speso per la preparazione delle difese, di contrazione di reddito, di sviamento di clientela; in mancanza di prova in ordine alla sussistenza di malattia fisica o psichica non può essere riconosciuto il danno biologico; tenuto conto che la reputazione dello S. era in parte compromessa già prima del fatto e che lo stesso si è immediatamente ed efficacemente attivato per chiarire la propria posizione, il danno alla vita di relaziona e quello morale vanno liquidati in L. 10.000.000 ciascuno; il danno esistenziale, così come prospettato, rientra in quello alla vita di relazione ed è insuscettibile di valutazione autonoma; atteso l’esito finale della controversia, un terzo delle spese va compensato ed i rimanenti due terzi vanno posti a carico dell’ A..

Avverso tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi; lo S. ha resistito con controricorso che contiene due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.

 

Motivi della decisione

1. Lo S. non si è limitato a contrastare il ricorso dell’ A., ma ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di due motivi; si deve, perciò, ritenere che egli, al di là della formula adoperata (controricorso), abbia in realtà proposto ricorso incidentale.

2. A norma dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti.

3. Con i primi due motivi del ricorso principale si denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per falsa applicazione di norme di diritto (con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 61 e 424 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c.) e nullità del procedimento per omessa pronuncia ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; la Corte di merito – si sostiene – ha fondato il convincimento circa la provenienza della firma falsa dall’ A. sulla C.T.U., ritenendo superfluo l’espletamento di altri mezzi istruttori; la C.T.U. non poteva essere disposta, formando oggetto di esame un documento in fotocopia; il C.T.U. ha acquisito di propria iniziativa due documenti originali ed ha, quindi, chiesto al Giudice l’autorizzazione di estendere ad essi la propria valutazione; il Giudice ha accordato l’autorizzazione, ma in questo modo ha assegnato alla consulenza una funzione esplorativa che essa non può avere, pena la nullità; pure quando rappresenta il mezzo per accertare fatti la consulenza si risolve in un giudizio ed ha, perciò, efficacia probatoria limitata; la consulenza grafica non costituisce in nessun caso mezzo indispensabile di indagine e le sue conclusioni hanno semplice valore indiziario, di tal che la Corte di merito avrebbe dovuto estendere la propria valutazione ad ogni altro elemento probatorio; avrebbero dovuto essere, comunque, acquisiti d’ufficio tutti i documenti inerenti alla vicenda, estendendo ad essi la valutazione; i Giudici di merito hanno prestato adesione alle conclusioni della consulenza grafica senza considerare il suo limitato valore probatorio; essi non hanno inoltre tenuto conto del clima esistente nel condominio e della maliziosa attribuzione alla sfera di azione dell’ A. di molti elementi giustamente svalutati nella sentenza penale di assoluzione; l’istruzione della causa non avrebbe dovuto essere limitata alla C.T.U., ma estesa alle altre prove richieste.

3.1. I motivi non possono essere accolti.

3.2. Come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la C.T.U. non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall’onere di provare quanto assume ovvero di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; è consentito derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa avvenire soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche; in questo caso il C.T.U. può anche acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, debbono essere necessariamente provati dalle parti (Cass. 15/04/2002, n. 5422; Cass. 06/06/2003, n. 9060).

3.3. Come risulta dalla sentenza impugnata, l’acquisizione degli altri originali delle denunce apocrife è stata autorizzata dal Giudice; nè l’autorizzazione ha snaturato la C.T.U., attribuendole finalità esplorative; a questo proposito va rilevato che essa ha rappresentato il mezzo per introdurre nel processo documenti in possesso di terzi.

3.4. La consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione ed il Giudice può fondare su di essa la decisione; in particolare, il Giudice può disporre la consulenza ed aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a motivare l’adesione, salvo che, diversamente dalla specie, non formi oggetto di specifiche censure (Cass. 09/03/2001, n. 3519).

Ora, la Corte di merito ha prestato adesione alle conclusioni del C.T.U. indicandone le ragioni, non senza rilevare che le dette conclusioni trovano riscontro in altri elementi processuali e principalmente nella perizia grafica espletata in sede penale e nella perizia di parte.

3.5. Non risultano indicate le istanze istruttorie che si assumono trascurate e questo impedisce di valutarne la decisività sulla base del solo ricorso; sono, poi, generiche e, come tali, inammissibili le censure mosse alla Corte di merito per non avere esaminato altri elementi probatori.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per falsa applicazione di norme di diritto (con particolare riferimento all’art. 485 c.p.) e nullità del procedimento per omessa pronuncia e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 485 c.p. – si sostiene – occorre il dolo specifico; la Corte di merito 1) ha ravvisato nella specie questa forma di dolo in base ad un ragionamento che presuppone che l’ A. sia l’autore delle firme false; il che è tutt’altro che certo; 2) ha ritenuto che la volontà dell’ A. di arrecare danno allo S. trova riscontro nell’animosità dei rapporti fra i due, mentre, come risulta dalla deposizione del condomino (OMISSIS), si è in realtà trattato di una semplice divergenza di opinioni; 3) ha negato efficacia di giudicato alla sentenza di assoluzione dal reato per una serie di discutibili ragioni e, comunque, avrebbe dovuto valutare l’ipotesi che altri possa avere falsificato le firme.

4.1. Neppure questo motivo può essere accolto.

4.2. Punto centrale delle censure è che altri e non l’ A. ha falsificato o può avere falsificato la firma dello S. sulla denuncia.

Nel considerare che la Corte di merito ha espresso il convincimento che la falsificazione è opera dell’ A. va rilevato che tale convincimento resiste ad ogni censura.

Cade con questo il principale argomento al quale è affidato il motivo in esame.

Implica una rivalutazione delle risultanze probatorie, impossibile in sede di legittimità, la censura riguardante la natura dei rapporti fra lo S. e l’ A., mentre le rimanenti censure sono inammissibili per il fatto che non vengono indicati gli elementi di prova trascurati o mal valutati dalla Corte di merito.

5. Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1126 e 2056 c.c.; “nullità del procedimento per omessa pronuncia”; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo; in sostanza si lamenta che la Corte di merito abbia liquidato il danno morale e quello alla vita di relazione senza motivare adeguatamente in ordine ai criteri equitativi adottati.

5.1. Il motivo è fondato e va accolto.

5.2. Premesso che il Giudice di merito ha l’obbligo di motivare la liquidazione equitativa del danno, indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, pur senza essere tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno di tali elementi (Cass. 08/05/2003, n. 6985; Cass. 25/09/2002, n. 13933, entrambe in tema di danno morale), va rilevato che la Corte di merito si è limitata ad affermare che la reputazione dello S. nell’ambito del condominio era già compromessa e che esso si è attivato per chiarire la sua posizione; affermazione che non vale in alcun modo a motivare la liquidazione del danno.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; si sostiene 1) quanto al danno patrimoniale consistente nelle spese di difesa nel procedimento penale che la Corte di merito ha ridotto la somma liquidata dal primo Giudice e comprovata a mezzo di “pezze giustificative” con una motivazione generica e senza indicare le spese ritenute non pertinenti; 2) quanto al danno da perdita di reddito che la Corte anzidetta ha ritenuto che non fosse necessario alcun impegno dello S. con sottrazione di tempo alla sua attività lavorativa, visto che della difesa si occupava il difensore, laddove questa forma di danno è generalmente riconosciuta in tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., e risulta documentalmente provato che lo S. ha partecipato a numerose udienze del processo penale; 3) quanto al danno morale ed alla vita di relazione che i Giudici di appello ne hanno fissato in L. 20.800.000 l’ammontare complessivo, riducendo della metà la somma liquidata dal primo Giudice, con una motivazione “succinta ed incoerente” tale da apparire in definitiva arbitraria; 4) quanto al danno biologico ed esistenziale che la Corte di merito ha escluso la risarcibilità del primo per la mancata dimostrazione di una malattia fisica o psichica e quella del secondo perchè ricompreso nella valutazione del danno alla vita di relazione, ancorchè una malattia e per giunta grave è intervenuta, come risulta dalla documentazione che si produce.

6.1. Va, in primo luogo, dichiarata l’inanunissibilità della produzione documentale, essendo in sede di legittimità consentita soltanto la produzione di documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

6.2. Va, quindi, rilevato che il motivo è infondato tranne che per la parte che riguarda il danno morale ed alla vita di relazione.

6.3. Più particolarmente, quanto al danno sub 1) va considerato che la Corte di merito ha indicato le spese di cui ha ammesso la ripetibilità e l’indicazione consente di individuare per esclusione le spese non ammesse, mentre il fatto che queste spese siano giustificate dalle c.d. “pezze giustificative” non vale a superare l’argomento che esse non sono pertinenti alla necessità di difesa;

quanto al danno sub 2) è sufficiente rilevare che sul punto la sentenza impugnata ha adottato due “rationes decidendi” e, cioè, che della difesa si occupava il legale e che le perdite non sono supportate da alcun elemento probatorio; ebbene la seconda “ratio”, idonea da sola a sorreggere la decisione, non risulta specificamente censurata; quanto al danno sub 4) va rilevato che non è possibile tenere conto della documentazione prodotta in questa sede, stante, come già detto, il divieto dell’art. 372 c.p.c., sicchè il quadro probatorio rimane quello valutato negativamente dalla Corte di merito, mentre non risulta attinta da specifica censura l’affermazione della Corte di merito che il danno esistenziale, così come prospettato, rientra nel danno alla vita di relazione.

Quanto al danno morale ed a quello alla vita di relazione valgono le medesime considerazioni svolte a proposito del quarto motivo del ricorso principale con la precisazione ulteriore che valutazione equitativa non equivale a valutazione arbitraria, dovendo il Giudice dare conto del modo in cui esercita l’equità onde consentirne il controllo.

7. Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè vizi di motivazione, sostenendosi che la Corte di merito ha compensato in parte le spese per una ragione (l’esito finale della lite) palesemente illogica ed erronea.

8. In conclusione, vanno accolti il quarto motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale;

dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006

 

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