Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 27-10-2014, n. 22737
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22737 del 27 ottobre 2014, ha sancito un importante principio: l’avvocato va pagato anche se il potenziale cliente non conferisce un formale incarico professionale, e ciò quando il professionista abbia messo a disposizione del cliente stesso il proprio tempo e le proprie competenze professionali maturando, per l’effetto, il diritto al compenso secondo il tariffario forense.
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25285/2013 proposto da:
FUTURA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA G. G. BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELICE CECCHI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 863/2012 del TRIBUNALE di PISA del 18/07/2012, depositata il 04/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato Alessandro Lembo difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Preso atto che La società Futura Immobiliare srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 752/08 emesso dal Giudice di Pace di Pisa con il quale veniva ingiunta alla società Futura Immobiliare la somma di Euro 738,20 oltre interessi e spese per prestazioni professionali asseritamente fornite alla ricorrente. La società Futura Immobiliare chiedeva la revoca del DI. in quanto contestava che all’avv. C.A. fosse mai stato conferito alcun mandato professionale nè che mai la stessa avesse effettuato prestazioni professionali in favore della stessa.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2305/09 rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società Futura Immobiliare srl lamentando essenzialmente l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto come provato l’incarico professionale all’avvocato C. da parte del legale rappresentante della società Futura Immobiliare.
Il Tribunale di Pisa con sentenza n. n. 863 del 2012, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Pisa la decisione del Giudice di Pace andava confermata posto che era stato evidenziato come alcuni incaricati della Futura Immobiliare in data 5 luglio 2004 si recarono presso lo studio del legale C. al fine di far esaminare allo stesso un atto di citazione per una causa già pendente dinnanzi al Tribunale di Pisa.
Successivamente seguiva una missiva da parte del legale alla Futura Immobiliare srl con la quale l’avvocato C. invitava la società a prendere contatti con lo studio legale al fine di formalizzare l’incarico professionale.
Per quanto, poi, non sia effettivamente seguito il conferimento formale dell’incarico non vi era dubbio che il professionista aveva impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Futura Immobiliare con ricorso affidato a due motivi. L’avv. C. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
Considerato che: 1.- La società Immobiliare srl lamenta:
a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 360, n. 3, per vizio di ultra petizione su fatto controverso e decisivo.
Secondo la ricorrente il Tribunale di Pisa non avrebbe tenuto presente che la stessa attrice aveva dichiarato di avere svolta solamente attività prodromica all’incarico chiedendo poi compenso per attività giudiziale che non si mai effettuata.
b) Con il secondo motivo la violazione dell’art. 360, n. 5, per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo la ricorrente il Tribunale di Pisa non avrebbe prestato alcuna attenzione alle diverse prospettazioni fatte dall’avv. C. omettendo un accurato esame delle diverse ricostruzioni della stessa, in particolare sul fatto controverso dell’affidamento dell’incarico dell’accettazione dello stesso e dell’attività che nel caso di avvenuta accettazione non risulta sia stata svolta dalla controparte.
1.1.- Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono infondati e non solo perchè si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici, ma, anche perchè il Tribunale non ha omesso di valutare tutti i dati e/o, comunque, i dati essenziali, acquisiti agli atti del giudizio.
In particolare il Giudice di Pace prima e il Tribunale dopo hanno avuto modo di chiarire che in data 5 luglio 2004 incaricati della Futura Immobiliare si recavano presso lo studio del legale C. al fine di fare esaminare un atto di citazione per una causa già pendete dinanzi al Tribunale di Pisa. E, di più, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti all’attenzione del legale atti giudiziali ancora in possesso in copia dell’Avvocato C. e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere ed in vista di un futuro mandato professionale. Emerge con chiarezza, dunque, la sussistenza di un rapporto professionale tra la società Futura Immobiliare e il legale C. e il conferimento di un incarico, dalla società Futura immobiliare al legale C., avente ad oggetto un parere professionale in merito ad una causa già pendente presso il Tribunale di Pisa.
Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che il professionista avendo impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali andava compensato secondo il tariffario forense.
In definitiva, si propone il rigetto del ricorso.
Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Evidenzia, altresì, che il ricorso difetta, comunque, di autosufficienza dato che il ricorrente, pur facendo riferimento ad una prova testimoniale ha omesso di indicare i capitoli di prova non ammessi funzionali alla dimostrazione della propria difesa.
In definitiva, il ricorso va rigettato: Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che l’avv. C., regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014