Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 20/09/2017 n° 21896
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile“.
L’ORDINANZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12981-2016 proposto da:
A.C. SOLUZIONI S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY ITD rappresentanza Generale per l’Italia, – P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 22917/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Svolgimento del processo
1. La A.C. Soluzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la Zurich Insurance Company LTD e F.P. per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di Euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal F., nonchè al rimborso di tutti costi per attività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un’auto al F. per il prezzo di Euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell’altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dell’incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dell’auto che aveva urtato quella condotta dal F..
Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, rilevando di avere già risarcito il F. e chiedendo il rigetto della domanda; mentre il F. chiese che venisse accertato il suo diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e che la società Zuritel venisse anche condannata a versare alla società attrice la somma di Euro 828.
Il Giudice di pace rigettò la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della società di assicurazione, accolse la domanda subordinata nei confronti del F. e dichiarò improcedibile la domanda del F. nei confronti della Zuritel.
2. La pronuncia è stata appellata dalla società attrice e il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario ed ha integralmente compensato le spese del grado.
Ha osservato il Tribunale che la domanda della società attrice si fondava sull’atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il F.; pertanto, il diritto che la A.C. Soluzioni chiedeva di accertare nei confronti della Zuritel s.p.a., assicuratrice del F., era “una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al F.”, il cui riconoscimento presupponeva l’accertamento che il sinistro fosse avvenuto “per fatto e colpa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale”. E poichè nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioè l’altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la A.C. Soluzioni s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Zurich Insurance Company LTD con controricorso.
F.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 2, e art. 149, sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 cit. l’unico soggetto legittimato sarebbe la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno.
1.1. Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dell’art. 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma 1, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno era logico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo; tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell’eventuale azione di rivalsa prevista dall’art. 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).
1.2. Il ricorso odierno pone all’esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 – che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente – continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante; oppure se, come vorrebbe l’odierna società ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge.
Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonchè le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perchè in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario “ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo”.
1.3. Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione.
Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purchè nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore.
Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario.
D’altra parte, l’azione diretta di cui all’art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poichè è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perchè mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.
Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato”. La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo “non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante”.
1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla L. n. 990 del 1969, art. 23 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. E’ vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.).
Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, così come imposto dall’art. 354 c.p.c..
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:
“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile”.
In considerazione della particolarità della questione, non ancora regolata da precedenti pronunce di questa Corte, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017