Tribunale di Perugia, sez. II, sentenza 16 febbraio 2017
IL CASO
Un commercialista non deposita un ricorso in impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria provinciale assumendo come la decisione di non proporre appello fosse in realtà stata condivisa dal suo Cliente considerato l’alto rischio di una reformatio in peius. Il Cliente cita quindi il giudizio il professionista ma il Tribunale adito rigetterà la richiesta di risarcimento danni avanzata rilevando come l’affermata sussistenza di “ampi margini di appellabilità del provvedimento” sia stata allegata in termini assolutamente generici senza cioè l’indicazione di elementi concreti, in fatto o in diritto, utili a far ritenere che l’esito del giudizio di primo grado potesse essere modificato in senso ulteriormente favorevole all’appellante.
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“La mancata impugnazione di una sentenza, pur comportando la definitiva perdita del diritto di impugnare non determina ex se la responsabilità del professionista, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013).”
LA SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’attore indicato in epigrafe, premesso di aver conferito incarico al convenuto, dottore commercialista, per impugnare dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avvisi di accertamento notificatigli nell’anno 2009 dall’Agenzia delle Entrate di Perugia per la contestazione di un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi, contestazione elevata sul presupposto che la determinazione del reddito da dichiarare dovesse tener conto di quanto percepito nell’ambito dell’attività svolta come (…), ha esposto che il procedimento di prime cure si era concluso con la sentenza n. 368/08/09 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso.
Esposto, altresì, di aver conferito incarico al convenuto, in considerazione degli ampi margini di appellabilità del provvedimento, per promuovere il giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria regionale, ha dedotto che, contrariamente alle rassicurazioni offerte dal convenuto in merito in merito all’avvenuta redazione del ricorso in appello ed al suo deposito, aveva constatato, tramite accesso diretto presso la Cancelleria della Commissione regionale come non risultasse iscritto a ruolo alcun ricorso in impugnazione.
Dedotto altresì che il convenuto aveva cercato di giustificare l’occorso fornendo vane e vaghe rassicurazioni, ha chiesto che, accertata la grave violazione dei doveri professionali, il convenuto medesimo venisse condannato al risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa derivante dal mancato deposito dell’impugnazione, conseguente sotto il profilo patrimoniale dalla vendita di immobili e dall’accensione di finanziamenti cui era costretto, a condizioni economiche svantaggiose, per fare fronte al pagamento della cartella e, sotto il profilo non patrimoniale, il pregiudizio sofferto per mutili rassicurazioni prospettate dal professionista.
Si è costituito il convenuto che, chiesta ed ottenuta l’autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore della responsabilità civile, ha contestato la fondatezza della domanda. In particolare ha dedotto che, in ragione dell’esito favorevole oltre ogni previsione del giudizio di primo grado, l’attore, all’epoca legato da rapporto di amicizia, aveva condiviso la decisione di non proporre appello, sicché, pur predisposto l’atto di appello, lo stesso non veniva depositato in quanto non processualmente vantaggioso rispetto al rischio, che si prospettava tangibile, di reformatio in peius. Dedotto quindi che le comunicazioni intercorse tra le parti, anche via mail, nel corso della primavera dell’anno 2013 fossero artatamente preordinate al fine di far risultare, contrariamente al vero, che esso convenuto si fosse dimenticato di depositare l’appello, ha concluso, previa contestazione della domanda anche in relazione alla genericità del quantum, per il rigetto.
La compagnia assicuratrice del convenuto, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda principale in quanto infondata.
All’esito dello scambio delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., senza necessità di attività istruttoria, non rilevante quanto alle circostanze di fatto dedotte dall’attore (per i motivi sui quali infra) ed esplorativa quanto alla richiesta di consulenza contabile per la quantificazione del preteso danno, deve rilevarsi quanto segue.
La ricostruzione in fatto prospettata dall’attore, anche a voler seguire il contenuto delle registrazioni fonografiche prodotte dall’attore medesimo, muove dalla deduzione, necessaria per la prospettabilità di un danno da responsabilità professionale per omesso espletamento di una attività concordata ovvero dovuta ma che l’attore allega (in termini del tutto generici), della ravvisabilità di “ampi margini di appellabilità del provvedimento”.
Orbene, l’errore professionale addebitabile al professionista, consistente (come nel caso in esame in cui si assume che il convenuto non avesse proceduto, nonostante le rassicurazioni fornite al cliente, ad impugnare la sentenza tributaria di primo grado), nella mancata impugnazione di una sentenza, pur comportando la definitiva perdita del diritto di impugnare non determina ex se la responsabilità del professionista, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone ( cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013).
Con specifico riferimento alla posizione del commercialista, deve segnalarsi quale precedente conforme al caso in esame la pronunzia emessa da Cass. n. 9917 del 26/04/2010: “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame l’affermazione di “ampi margini di appellabilità” del provvedimento di primo grado è rimasta propalazione meramente enunziativa: non sono stati invero neppure indicati e dedotti elementi concreti, in fatto ovvero in diritto, per ritenere che l’esito, già parzialmente favorevole, della decisione di primo grado, potesse verosimilmente essere modificato in senso ulteriormente favorevole al contribuente appellante, giacché l’attore non ha neppure segnalato eventuali errori della decisione di prime cure ovvero possibili ragioni di censura che dovevano essere fatte valere, con ragionevole probabilità di accoglimento, a mezzo dell’impugnazione non proposta.
Ed invero, la censura in grado di appello della statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato il motivo di ricorso inerente “alle movimentazioni bancarie non giustificate da idonea documentazione” presupponeva la deduzione di specifiche ragioni volte, in modo adeguato, a contrastare quel giudizio, delle quali l’omesso deposito dell’appello aveva precluso la valutazione, non apparendo prospettabile, diversamente, alcuna concreta possibilità di riforma della sentenza in senso favorevole all’appellante per il semplice fatto della proposizione dell’impugnazione dalla quale non deriva, automaticamente, alcun effetto favorevole all’appellante, neppure in termini di sospensiva dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, delibazione che presuppone anch’essa una valutazione, ancorché assunto in termini sommari, del “fumus boni iuris” dei motivi di ricorso. Neppure costituisce pregiudizio automaticamente derivante dall’omesso deposito dell’impugnazione la preclusione della astratta fruibilità di future previsioni premiali, che dovessero essere approvate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove le stesse – come nell’ipotesi prospettata dal difensore dall’attore in sede di discussione orale – presuppongano, oltre che l’astratta applicabilità al caso in esame (rimasta indimostrata), una prolungata pendenza della causa sui ruolo fino all’approvazione delle future previsioni e la loro applicabilità a casi pregressi.
Il mancato deposito dell’appello, nell’ambito del rapporto civilistico derivante dal conferimento dell’incarico professionale (e quindi esulandosi dai profili deontologici che sono stati sanzionati nella sede designata), rende inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che il professionista non ha diritto ad essere remunerato per l’attività svolta e, ove lo fosse stato, la controparte ha diritto alla ripetizione di quanto pagato. Considerato che l’aspetto inerente al corrispettivo è rimasto non dedotto in questa sede, ne segue che in assenza di una ragionevole possibilità di esito favorevole dell’impugnazione, quel comportamento inadempiente non può dirsi, come messo in luce dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, fonte di un danno, quale perdita di una consistente chance di ottenere una pronunzia favorevole, una condizione che sarebbe valsa ad evitare il pagamento della sanzione e le iniziative, di tutela del credito e di recupero coattivo dello stesso, altrimenti comunque derivanti dalla sentenza di primo grado ( esecutiva in caso di mancata sospensiva ed anche nel caso di proposizione di istanza non ragionevolmente fondata).
L’aver rassicurato il cliente, in modo vano e non conforme, circa, il deposito di un appello, invece non depositato è condotta censurabile sotto il profilo disciplinare (e tali determinazioni sono state assunte in quella sede e esulano dall’oggetto del presente accertamento), ma il danno derivante dal mancato deposito dell’appello presuppone, ai fini della proposta domanda risarcitoria, il riscontro del nesso causale tra quella condotta ed un pregiudizio altrimenti ragionevolmente evitabile che, nel caso, sono carenti già a livello di allegazione.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia.
Le spese di lite sono da regolare sulla base del principio di soccombenza e di causalità, quanto alla posizione del terzo, chiamato in causa dal convenuto al fine di essere garantito in ipotesi di accoglimento della resistita domanda, e quindi, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato ( complessità bassa), sono da porre a carico dell’attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto ed al terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano pro capite in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario in misura del 15,00% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Perugia, il 16 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2017.